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Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 30 giugno 2016 Entrata in vigore il 1° luglio 2016 Traduzione

Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 («CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, decide:

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo tenore della regola 9 (1) è il seguente:

«(1) Sul piano amministrativo l’Ufficio europeo dei brevetti è suddiviso in direzioni generali, alle quali sono subordinati gli organi di cui all’articolo 15 lettere a–e, le agenzie istituite per le questioni giuridiche e l’amministrazione interna dell’Ufficio.»

2. La regola 12 è sostituita dalle seguenti nuove regole 12a, 12b, 12c e 12d:

«Regola 12a Organizzazione e direzione dell’unità delle commissioni di ricorso e presidente delle commissioni di ricorso (1) Le commissioni di ricorso e la Commissione allargata di ricorso, incluse le loro cancellerie e i loro servizi di supporto, sono accorpate in un’unità separata (l’«Unità delle commissioni di ricorso») e dirette dal presidente delle commissioni di ricorso.

1 RS 0.232.142.2

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La carica di presidente delle commissioni di ricorso è assunta dal presidente della Commissione allargata di ricorso. Il presidente delle commissioni di ricorso è nomi- nato dal Consiglio d’amministrazione su proposta congiunta del comitato istituito in virtù della regola 12c paragrafo 1 e del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. In caso di assenza o d’impedimento del presidente delle commissioni di ricorso, uno dei membri della Commissione allargata di ricorso ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d’amministrazione. (2) Il presidente delle commissioni di ricorso dirige l’Unità delle commissioni di ricorso e a tal fine assume l’esecuzione dei compiti e dei poteri affidatigli dal Presi- dente dell’Ufficio europeo dei brevetti. Nell’esercizio dei compiti e dei poteri affida- tigli, il presidente delle commissioni di ricorso risponde unicamente al Consiglio d’amministrazione e sottostà al suo potere decisionale e disciplinare. (3) Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 d) e dell’artico- lo 45 il presidente delle commissioni di ricorso prepara una proposta motivata di bilancio preventivo per l’Unità delle commissioni di ricorso. La proposta è esamina- ta e discussa di concerto con i settori competenti dell’Ufficio europeo dei brevetti e sottoposta per parere dal presidente delle commissioni di ricorso al comitato istituito in virtù della regola 12c paragrafo 1, prima di essere trasmessa al Presidente dell’Uf- ficio europeo dei brevetti per la presa in considerazione nella proposta di bilancio preventivo annuale. Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti mette a disposi- zione del presidente delle commissioni di ricorso le risorse necessarie previste nel bilancio approvato. (4) Nel quadro del bilancio approvato e all’occorrenza, il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del presidente delle commissioni di ricorso le agenzie menzionate alla regola 9 paragrafo 1.

Regola 12b Presidium delle commissioni di ricorso e piano di ripartizione delle attribuzioni per le commissioni di ricorso (1) L’organo autonomo in seno all’Unità delle commissioni di ricorso (il «Presi- dium delle commissioni di ricorso») è composto dal presidente delle commissioni di ricorso quale presidente e da dodici membri delle commissioni di ricorso, tra i quali sei presidenti e sei membri. (2) Tutti i membri del Presidium sono nominati dai presidenti e dai membri delle commissioni di ricorso per un periodo di attività di due anni. Se la composizione del Presidium non è completa, l’occupazione dei posti vacanti è stabilita dal presidente o dal membro con maggiore anzianità di servizio. (3) Il Presidium a) emana il regolamento di procedura per la nomina e la designazione dei suoi membri; b) senza pregiudicare eventuali disposizioni emanate secondo l’articolo 10 pa- ragrafo 2 c) e l’articolo 33 paragrafo 2 b) adotta un codice di condotta per i membri e i presidenti delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso, soggetto all’approvazione del Consiglio d’amministra- zione;

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c) consiglia il presidente delle commissioni di ricorso in merito alle proposte di modifica dei regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso; d) consiglia il presidente delle commissioni di ricorso nelle questioni inerenti al funzionamento generale dell’Unità delle commissioni di ricorso. (4) Prima dell’inizio di ogni anno d’attività, il Presidium allargato a tutti i presidenti procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di ricorso. Nella stessa composizione, esso dirime i conflitti d’attribuzione tra più commissioni di ricorso in caso di divergenze d’interpretazione. Il Presidium allargato designa i membri titolari e supplenti di ciascuna commissione di ricorso. Ogni membro di una commissione di ricorso può essere designato per più commissioni di ricorso. Queste misure possono, all’occorrenza, essere modificate durante l’anno d’attività considerato. (5) Il Presidium può validamente deliberare solo se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il presidente delle commissioni di ricorso o il suo supplente e due presidenti di commissioni di ricorso. Se si tratta delle competenze di cui al paragrafo 4, devono essere presenti nove membri, tra cui il presidente delle commis- sioni di ricorso o il suo supplente e tre presidenti di commissioni di ricorso. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o del suo supplente. L’astensione non è considerata come voto. (6) Il Consiglio d’amministrazione può conferire alle commissioni di ricorso le competenze di cui all’articolo 134a paragrafo 1 lettera c).

Regola 12c Comitato delle commissioni di ricorso e procedimento di emanazione dei regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso (1) Il Consiglio d’amministrazione istituisce un comitato («Comitato delle commis- sioni di ricorso») che consiglia lo stesso Consiglio d’amministrazione e il presidente delle commissioni di ricorso nelle questioni inerenti all’Unità delle commissioni di ricorso in generale ed emana i regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso. Il Comitato delle commissioni di ricorso si compone di sei membri nominati dal Consiglio d’amministrazione, di cui tre appar- tengono alle delegazioni degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 26 e tre sono giudici in carica o ex giudici presso tribunali internazionali o europei oppure presso tribunali nazionali degli Stati contraenti. Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti e il presidente delle commissioni di ricorso hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato delle commissioni di ricorso. Il Consiglio d’amministrazione definisce i dettagli relativi in particolare alla composizione, alle supplenze, alle modalità di lavoro del Comitato e alla sua funzione di consulente nei confronti dell’Unità delle commissioni di ricorso al momento di istituire il Comitato. (2) Su proposta del presidente delle commissioni di ricorso e dopo aver sentito il parere del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, il Comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 emana i regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso.

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Regola 12d Nomina e riconferma dei membri e dei presidenti delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso (1) Al momento della nomina, il presidente della Commissione allargata di ricorso è designato anche membro giurista delle commissioni di ricorso. (2) Su delega del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti il presidente delle commissioni di ricorso esercita il diritto di proporre per la nomina, da parte del Consiglio d’amministrazione, i membri e presidenti delle commissioni di ricorso e i membri della Commissione allargata di ricorso, nonché il diritto di essere sentito in merito alla loro riconferma (art. 11 par. 3) e alla nomina e riconferma dei membri giuristi esterni (art. 11 par. 5). (3) Il presidente delle commissioni di ricorso esercita il diritto di essere sentito in merito alle riconferme secondo il paragrafo 2 presentando al Consiglio d’ammini- strazione un parere motivato comprendente una valutazione della prestazione del membro o del presidente in questione. Il presidente delle commissioni di ricorso definisce i criteri per la valutazione della prestazione di concerto con il Comitato istituito secondo la regola 12c paragrafo 1. Sempreché il parere e la valutazione della prestazione siano positivi e nella misura in cui il bilancio approvato per l’Unità delle commissioni preveda un numero sufficiente di posizioni secondo l’articolo 11 paragrafo 3, i membri e presidenti delle commissioni di ricorso e i membri della Commissione allargata di ricorso sono riconfermati al termine del previsto periodo di cinque anni di cui all’articolo 23 paragrafo 1.»

3. Il nuovo tenore della regola 13 è il seguente:

«Regola 13 Piano di ripartizione delle attribuzioni per la Commissione allargata di ricorso Prima dell’inizio di ogni anno d’attività, i membri della Commissione allargata di ricorso nominati a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 designano i membri titolari e supplenti della Commissione allargata di ricorso nelle procedure di cui all’arti- colo 22 paragrafo 1 lettere a) e b) nonché i membri titolari e supplenti nelle proce- dure di cui all’articolo 22 paragrafo 1 lettera c). La Commissione allargata di ricorso può validamente deliberare solo se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il presidente della Commissione allargata di ricorso o il suo supplente; in caso di parità, prevale il voto del presidente o del suo supplente. L’astensione non è conside- rata come voto.»

Art. 2 I rimandi nei testi normativi alle regole 12 e 13 del regolamento di esecuzione della CBE nel tenore in vigore al 30 giugno 2016 sono sostituiti da rimandi alla corri- spondente disposizione modificata.

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Art. 3 Le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° luglio 2016.

Fatto a Monaco il 30 giugno 2016

Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Jesper Kongstad

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