AS 2017 7201
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 29 giugno 2017 Entrata in vigore il 1° luglio 2017 Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 («CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del comitato «Diritto dei brevetti», decide:
Art. 1 Il nuovo tenore della regola 27 lettera b del regolamento di esecuzione della CBE è il seguente: «b) impregiudicata la regola 28 paragrafo 2, piante o animali, se l’eseguibilità dell’invenzione non è tecnicamente limitata a una determinata varietà vege- tale o razza animale;»
Art. 2 La regola 28 del regolamento di esecuzione della CBE è modificata come segue:
1. Il tenore attuale diventa il paragrafo 1 lettere a)–d).
1 RS 0.232.142.2
2017-2916 7201
Conv. sul brevetto europeo. RE RU 2017
2. È aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2:
«(2) Conformemente all’articolo 53 lettera b), i brevetti europei non vengono con- cessi per le varietà vegetali o le razze animali ottenute con procedimenti essenzial- mente biologici.»
Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2017. Le regole 27 e 28 CBE nel nuovo tenore secondo gli articoli 1 e 2 della presente decisione si applicano alle domande di brevetto europeo depositate a partire da questa data come anche ai brevetti europei e alle domande di brevetto europeo pendenti a questa data.
Fatto all’Aia il 29 giugno 2017
Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Jesper Kongstad
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