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AS 2017 7203

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 28 giugno 2017 Entrata in vigore il 1° ottobre 2017 Traduzione

Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 («CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del comitato «Diritto dei brevetti», decide:

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo tenore della regola 32 è il seguente:

«(1) Fino al termine dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente può informare l’Ufficio europeo dei brevetti che: a) fino alla pubblicazione della concessione del brevetto europeo o, eventual- mente; b) per la durata di 20 anni a partire dalla data in cui la domanda è stata deposi- tata, nel caso in cui quest’ultima sia respinta o ritirata oppure sia considerata ritirata, l’accessibilità prevista alla regola 33 può essere realizzata soltanto con la consegna di un campione ad un esperto indipendente designato da chi fa la richiesta.

1 RS 0.232.142.2

2017-2918 7203

Conv. sul brevetto europeo. RE RU 2017

(2) Può essere designata come esperto qualsiasi persona fisica, a patto che adempia alle condizioni e agli obblighi definiti dal Presidente dell’Ufficio europeo dei bre- vetti. La designazione deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’esperto, con cui egli si impegna ad adempiere alle condizioni e agli obblighi succitati e con cui dichiara di non essere a conoscenza di circostanze che potrebbero sollevare dubbi fondati sulla sua indipendenza o che potrebbero ostacolarlo altrimenti nella sua funzione di esperto. La designazione deve essere inoltre accompagnata da una dichiarazione dell’esperto, con cui egli si assume, nei confronti del richiedente, l’impegno di cui alla regola 33, e questo fino alla data in cui il brevetto europeo decade in tutti gli Stati designati o fino alla data di cui al paragrafo 1 lettera b), nel caso in cui la domanda sia stata respinta o ritirata o sia considerata ritirata, chi fa la richiesta essendo considerato un terzo.»

2. Il nuovo tenore della regola 33 paragrafo 6 è il seguente:

«(6) L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica nella sua Gazzetta ufficiale l’elenco delle autorità di deposito abilitate per l’applicazione delle regole 31, 33 e 34.»

Art. 2 (1) Le regole 32 e 33 CBE nel nuovo tenore modificato dall’articolo 1 della presen- te decisione entrano in vigore il 1° ottobre 2017. (2) Si applicano alle domande di brevetto europeo pendenti alla data di entrata in vigore della presente decisione e alle domande di brevetto europeo depositate dopo questa data.

Fatto all’Aia il 28 giugno 2017

Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Jesper Kongstad

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