AS 2017 7377
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
Modifica del 16 novembre 2017
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 25 maggio 20121 su programmi e progetti per la promo- zione dello sport è modificata come segue:
Art. 50 cpv. 2bis 2bis Se Cantoni o federazioni sportive o giovanili svolgono su incarico dell’UFSPO moduli per la formazione e il perfezionamento di esperti G+S, l’UFSPO stipula con essi un accordo in cui sono stabiliti: a. l’indennizzo dovuto al Cantone o alla federazione per le spese da essi soste- nute per l’alloggio, il vitto e l’uso di infrastrutture sportive e di trasporto che comunque non deve superare un massimo di 200 franchi al giorno per parte- cipante; b. l’eventuale partecipazione dei partecipanti ai costi per l’uso di infrastrutture sportive e di trasporto.
II L’allegato 7 è modificato come segue:
Numeri 2.1.3 e 3.1.2 Abrogati
1 RS 415.011
2017-1509 7377
Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2017
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
16 novembre 2017 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
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