Lexipedia

AS 2017 7383

Regolamento di servizio dell'esercito svizzero

Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 04)

Modifica del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I Il regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19941 è modificato come segue:

Titolo Regolamento di servizio dell’esercito (RSE)

N. 2 cpv. 1 e 4 1 Il regolamento di servizio è vincolante per tutti i militari in servizio e per le perso- ne soggette all’obbligo di leva durante il reclutamento. Al servizio di promovimento della pace si applica inoltre l’allegato 2.

4 Abrogato

Capitolo 2 parte introduttiva Conformemente all’articolo 2 della Costituzione federale2, la Confederazione Sviz- zera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese. Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. Provvede ad assicurare per quanto possibile pari opportunità ai cittadini. Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. La politica di sicurezza è un ambito della politica globale e come tale persegue i medesimi obiettivi. Il suo obiettivo è proteggere dalle minacce e dai pericoli la

2017-0483 7383

Esercito svizzero. R di servizio RU 2017

capacità di agire, l’autodeterminazione e l’integrità della Svizzera e della sua popo- lazione, come pure le loro basi esistenziali, nonché fornire un contributo alla stabili- tà e alla pace al di là delle frontiere nazionali. Per adempiere i suoi compiti di politica di sicurezza la Svizzera dispone degli stru- menti seguenti: politica estera, esercito, protezione della popolazione, Servizio delle attività informative, polizia, politica economica, Amministrazione delle dogane e servizio civile. Nel quadro della politica di sicurezza l’esercito assume un’importanza centrale.

N. 4 Compiti dell’esercito

1 L’esercito ha il compito di:

a. contribuire a prevenire la guerra e a mantenere la pace; b. difendere il Paese e la sua popolazione; c. salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo svizzero; d. coadiuvare le autorità civili in Svizzera qualora i loro mezzi non siano più sufficienti; e. coadiuvare le autorità civili all’estero nel proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione e nell’assistenza umanitaria; f. contribuire a promuovere la pace nel contesto internazionale.

2 A favore delle autorità civili e di terzi l’esercito può inoltre:

a. mettere a disposizione mezzi militari per attività civili o fuori del servizio; b. prestare aiuto spontaneo con truppe in servizio d’istruzione e formazioni di professionisti per la gestione di eventi imprevedibili.

N. 5 Abrogato

N. 7 Giuramento 1 Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate. I militari confermano così la loro volontà di adempiere gli obblighi militari.

2 I militari prestano giuramento o fanno promessa solenne.

3 All’atto del giuramento un membro di un’autorità civile o un comandante rappre- senta il Consiglio federale. 4 Il rappresentante del Consiglio federale o il comandante della truppa chiamata a prestare giuramento legge il messaggio del Consiglio federale che motiva la chiama- ta al servizio attivo. 5 Successivamente, il rappresentante del Consiglio federale pronuncia la formula del giuramento, ripetuta frase per frase dalla truppa che presta giuramento.

7384

Esercito svizzero. R di servizio RU 2017

N. 18 cpv. 2 ultima riga Grande Unità (brigata, comando della polizia militare, Forze terrestri, Forze aeree, divisione territoriale).

N. 23 cpv. 3 3 I militari di truppa che esercitano funzioni di sottufficiale sono considerati quadri.

N. 55 Tipi di congedo 1 Il congedo generale è il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato dal comandante per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d’istru- zione.

2 Il congedo personale è il tempo libero concesso dal comandante su domanda per-

sonale. 3 Il congedo a libera scelta è il tempo libero, della durata massima di due volte 24 ore per ogni servizio, concesso a tutti i militari che prestano servizio in una scuola reclute.

N. 55a Procedura e validità del congedo personale 1 I militari chiamati in servizio che necessitano di un congedo personale presentano al comandante, prima dell’inizio del servizio, una domanda motivata per iscritto, firmata e corredata delle prove necessarie. In casi imprevedibili, la domanda può essere presentata durante il servizio. 2 Il comandante autorizza la domanda se le prestazioni militari del richiedente e l’andamento del servizio lo consentono, nonché se l’interesse privato del richiedente a ricevere il congedo prevale sull’interesse pubblico che il servizio sia adempiuto.

N. 55b Congedo a libera scelta 1 Il congedo a libera scelta può essere richiesto sotto forma di giorni singoli o conse- cutivi.

2 Deve essere richiesto al comandante con una domanda scritta.

3 Non è necessario fornire una motivazione.

4 Il comandante autorizza la domanda se l’andamento del servizio lo consente.

5 Il licenziamento e l’entrata in servizio hanno luogo durante il congedo.

N. 55c Esecuzione 1 Al licenziamento per il congedo e all’entrata in servizio dopo il congedo i militari portano l’uniforme d’uscita. Il comandante può ordinare eccezioni. Durante il con- gedo è permesso portare abiti civili. È vietato cambiare la tenuta in pubblico.

7385

Esercito svizzero. R di servizio RU 2017

2 Il Comando Istruzione emana istruzioni sui dettagli amministrativi dei congedi

generali e provvede a una prassi unitaria per quanto concerne la concessione dei congedi.

N. 56 cpv. 1 1 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell’esercito e al Servizio psicopedagogico dell’esercito.

N. 64 cpv. 1 e 2

1 I militari hanno diritto all’assistenza spirituale.

2 L’assistenza spirituale è di responsabilità del cappellano militare. I militari di tutte le confessioni e religioni nonché quelli senza confessione possono rivolgersi diret- tamente al cappellano militare.

N. 65 cpv. 1 1 Nelle domeniche di servizio o nelle feste religiose, oppure il giorno precedente, la truppa può celebrare funzioni religiose militari. Tali funzioni religiose sono organiz- zate dai cappellani militari, in comune o separatamente, per confessione.

N. 68 Base legale Per l’adempimento dei propri compiti la truppa dispone dei necessari poteri di polizia. Questi sono regolati nell’ordinanza del 26 ottobre 19943 concernente i poteri di polizia dell’esercito.

N. 69 e 71 Abrogati

N. 77 cpv. 3 3 Ogni militare ha il dovere di rispettare i diritti umani e la dignità delle persone tenendo conto della loro diversità e senza discriminazioni. Nessuno deve essere trattato in maniera pregiudizievole in particolare a causa del sesso, dell’appartenenza etnica o nazionale, della lingua, dell’età, della religione, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche o di altro genere, dell’estrazione sociale, dello stile di vita o della propria disabilità.

3 RS 510.32

7386

Esercito svizzero. R di servizio RU 2017

N. 100 cpv. 2 2 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell’esercito e al Servizio psicopedagogico dell’esercito.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7387

Esercito svizzero. R di servizio RU 2017

Allegato 2 (Cap. 1 n. 2 cpv. 1 secondo per.)

Disposizioni particolari relative al servizio di promovimento della pace

Sezione 1, parte introduttiva L’obiettivo dei contributi al promovimento militare della pace è impedire, arginare e porre fine a ostilità tra le parti in conflitto o, perlomeno, creare condizioni favorevoli alla composizione di un conflitto. I contributi al promovimento militare della pace vengono prestati soltanto con l’accordo di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Mettendo a disposizione personale, la Svizzera intende contribuire attivamente al mantenimento e al promovimento della pace. Al riguardo, collabora con altri Stati. Una missione nel quadro dei contributi al promovimento militare della pace si fonda sul mandato di un’organizzazione internazionale. Questa organizzazione stabilisce lo statuto del personale assunto, d’intesa con le parti in conflitto. Essa regola le moda- lità d’intervento in un accordo con gli Stati che mettono a disposizione il personale per la missione. L’annuncio per partecipare a un impiego di promovimento militare della pace è volontario. Chi fa domanda per un servizio di promovimento della pace può essere chiamato per un accertamento d’idoneità generale e per un accertamento d’idoneità inerente alla funzione. Chi ha superato la procedura di selezione può essere istruito per un impiego. Chi compie un servizio di promovimento della pace è assunto in base a un contratto di diritto pubblico.

N. 2 cpv. 1 1 Il servizio di promovimento della pace è un servizio volontario per operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale.

N. 5 cpv. 3 3 Per il comando di contingenti di truppa svizzeri nel luogo d’intervento è nominato un comandante svizzero di contingente o un alto rappresentante nazionale (senior national representative). Gli osservatori militari e le persone inviate singolarmente sono messe a disposizione direttamente dell’organizzazione internazionale.

N. 9 Tempo libero 1 Durante il corso d’istruzione le uscite, i congedi, i giorni di libero stabiliti e le vacanze contano come tempo libero. 2 Il comandante del contingente o l’alto rappresentante nazionale fissa la durata e il raggio delle uscite e dei congedi. Regola l’utilizzazione dei veicoli di servizio.

7388

Esercito svizzero. R di servizio RU 2017

Decide se in uscita e in congedo si devono portare l’uniforme o gli abiti civili. Per motivi di sicurezza, può ordinare misure particolari. 3 Il DDPS decide in merito al porto dell’uniforme e all’utilizzazione dei veicoli di servizio durante i giorni di libero stabiliti e le vacanze. 4 Durante l’impiego non sono previsti uscite né congedi. Il tempo libero corrisponde al tempo non lavorativo conformemente all’ordinanza del 2 dicembre 20054 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario e agli ordini per l’andamento del servizio.

4 RS 172.220.111.9

7389

Esercito svizzero. R di servizio RU 2017

7390

Regolamento di servizio dell'esercito svizzero (RS 04) | Lexipedia | Lexipedia