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AS 2017 7405

Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)

del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), ordina:

Capitolo 1: Scopo (art. 94 cpv. 1 lett. a e b LM)

Art. 1 La presente ordinanza mira a un adempimento, orientato al principio di milizia, dell’obbligo di prestare servizio militare, dall’obbligo di leva fino al prosciogli- mento.

Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio militare Sezione 1: Obbligo di prestare servizio militare delle cittadine svizzere, degli Svizzeri all’estero e delle persone con doppia cittadinanza

Art. 2 Cittadine svizzere e Svizzeri all’estero (art. 3 cpv. 1 e 2, 4 cpv. 2 LM) 1 Le cittadine svizzere e gli Svizzeri all’estero possono annunciarsi per scritto per il servizio militare presso il Comando Istruzione (Cdo Istr).

RS 512.21

2016-3009 7405

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2 Il Cdo Istr accetta l’annuncio se:

a. la persona che si è annunciata:

1. può assolvere il reclutamento entro la fine dell’anno in cui compie il

24° anno d’età,

2. dimostra di possedere buone conoscenze di una lingua nazionale sviz-

zera,

3. ha inviato i documenti necessari alla sua identificazione e il questiona-

rio medico, e

4. non ha già prestato servizio militare per alcun altro Stato; sono fatte

salve altre regolamentazioni in accordi internazionali; b. la persona in questione:

1. non presenta alcuna manifesta inidoneità al servizio,

2. in caso di circostanze personali particolari beneficia di un consenso per

il reclutamento in analogia con l’articolo 33 capoverso 1,

3. non presenta alcun motivo di non reclutamento secondo l’articolo 21

LM; e c. sussiste una necessità da parte dell’esercito.

Art. 3 Persone con doppia cittadinanza (art. 5 e 7 cpv 2 LM) 1 Gli Svizzeri domiciliati in Svizzera che possiedono la cittadinanza di un altro Stato (persone con doppia cittadinanza) e che prima di trasferire il domicilio in Svizzera oppure in virtù di un accordo internazionale della Svizzera con suddetto Stato sul reciproco riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio milita- re da parte di persone con doppia cittadinanza vi hanno adempiuto i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive, devono darne comunicazione al comandante di circondario. 2 Le persone con doppia cittadinanza restano soggette all’obbligo di prestare servizio militare in Svizzera se: a. la comunicazione di cui al capoverso 1 è omessa; b. la fornitura delle prestazioni nell’altro Stato non può essere comprovata; op- pure c. le prestazioni fornite non sono almeno equivalenti alle prestazioni da fornire in Svizzera.

3 Il Cdo Istr emana le relative decisioni.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Sezione 2: Attribuzione e assegnazione di altre persone

Art. 4 Condizioni e competenza (art. 6 cpv. 1 lett. a e c LM) 1 Su richiesta possono essere attribuite (attribuzione) a una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari dell’esercito o assegnate all’esercito (asse- gnazione) senza ricoprire una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari le persone seguenti: a. persone che hanno una formazione o svolgono un’attività qualificata nell’ambito dell’assistenza spirituale, in un campo psicologico-pedagogico o nel servizio sociale; b. medici che conformemente alla legge sulle professioni mediche del 23 giu- gno 20063 hanno ottenuto il diploma federale in medicina umana, nonché gli psicologi conformemente alla legge federale del 18 marzo 20114 sulle pro- fessioni psicologiche; c. persone che, a beneficio dell’esercito, dispongono di:

1. conoscenze specialistiche, in particolare nei settori della formazione,

della formazione continua e della consulenza, oppure

2. conoscenze o capacità particolari nel settore delle tecnologie dell’infor-

mazione; d. persone di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c LM che al momento della decisione in merito alla domanda:

1. non hanno ancora compiuto i 24 anni, si dichiarano disposte a iniziare

l’istruzione militare prima del compimento del 25° anno d’età e posso- no adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione en- tro i limiti di età dell’obbligo di prestare servizio militare, oppure

2. hanno già prestato un’istruzione militare, sempre che possano adempie-

re il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per l’ultimo grado conseguito entro i limiti di età dell’obbligo di prestare servizio militare.

2 I richiedenti sono attribuiti o assegnati se:

a. sussiste una necessità da parte dell’esercito; b. dimostrano di possedere le conoscenze specialistiche per l’esercizio della funzione prevista; c. dimostrano di possedere buone conoscenze di una lingua nazionale svizzera; d. è accertata l’idoneità medica per la funzione prevista; e e. in caso di circostanze personali particolari secondo l’articolo 33 capoverso 2 beneficiano di un consenso.

3 Non sussiste alcun diritto a un’attribuzione o a un’assegnazione all’esercito.

3 RS 811.11 4 RS 935.81

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

4 L’Aggruppamento Difesa decide in merito alla domanda.

5 Le condizioni per le persone che intendono prestare un servizio nel Servizio della Croce Rossa sono rette dall’ordinanza del 29 settembre 20065 sul Servizio della Croce Rossa.

Art. 5 Principi dell’obbligo di prestare servizio (art. 6 cpv. 2 LM)

Alle persone attribuite e alle persone assegnate si applicano i principi seguenti: a. prestano servizio militare non armato; a meno che per l’esercizio della fun- zione sussista la necessità di essere armati e la persona possa comprovare un’istruzione al tiro adeguata; b. prestano il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione al più tardi fino al compimento del 65° anno d’età; sono fatte salve le persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d; c. fatto salvo l’articolo 6, possono essere chiamate a prestare servizio d’istru- zione per singole giornate; d. assolvono un’istruzione militare di base minima, sempre che in precedenza non abbiano già prestato un’istruzione militare di base equivalente; e. alla fine di tale istruzione sono promosse al grado di soldato, se non rivesto- no già un grado militare svizzero; f. non possono essere proposte per l’assunzione di un grado superiore e non possono essere promosse; tuttavia, se necessario, possono essere nominate ufficiali specialisti.

Art. 6 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 6 cpv. 2, 42 LM)

Le persone attribuite o assegnate prestano in qualità di: a. futuri ufficiali specialisti dell’assistenza spirituale dell’esercito, del Servizio psicopedagogico dell’esercito o del Servizio sociale dell’esercito: un’istru- zione militare di base minima di 19 giorni e successivamente 240 giorni di servizio d’istruzione; b. medici o psicologi: un’istruzione militare di base minima di due giorni e successivamente i seguenti servizi d’istruzione di 180 giorni al massimo:

1. 90 giorni di servizio d’istruzione senza interruzioni,

2. 90 giorni di servizio d’istruzione;

c. persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c:

1. un’istruzione militare di base minima di due giorni e successivamente

126 giorni di servizio d’istruzione come soldato o 240 giorni di servizio

d’istruzione come ufficiale specialista,

5 RS 513.52

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2. se hanno adempiuto l’obbligo di prestare servizio militare: servizi

d’istruzione delle formazioni per un massimo di 38 giorni annui; d. persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d numero 1: 245 giorni di servizio d’istruzione, in qualità di militari in ferma continuata 280 giorni di servizio d’istruzione; sono compresi il reclutamento, un servizio d’istruzione di base di complessivi 124 giorni e i rimanenti servizi d’istruzione senza interruzioni o in corsi di ripetizione annuali.

Sezione 3: Attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio)

Art. 7 Contenuto (art. 6a LM)

L’attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio) contiene i dati seguenti: a. generalità; b. incorporazione, attribuzione o assegnazione; c. grado e funzione; d. istruzioni supplementari particolari e distinzioni; e. servizi prestati; f. equipaggiamento personale; g. dati relativi a esami medici militari e decisioni; h. congedi per l’estero; i. domicilio e indirizzo postale; j. disposizioni per la chiamata in servizio, in particolare per la chiamata in ser- vizio di militari delle formazioni con obblighi permanenti di prontezza e per l’esecuzione della chiamata in servizio d’appoggio o in servizio attivo.

Art. 8 Conservazione e perdita (art. 6a LM) 1 Il libretto di servizio può essere utilizzato soltanto per scopi di servizio. La sua consultazione o la comunicazione di dati ivi contenuti sono parimenti autorizzate soltanto per scopi di servizio. 2 Il libretto di servizio è conservato dalla persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. 3 Le persone soggette all’obbligo di notificazione in congedo all’estero depositano il libretto di servizio presso il comandante di circondario per la durata del loro sog- giorno all’estero.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

4 Laperdita del libretto di servizio deve essere annunciata immediatamente al

comandante di circondario per il rilascio di un duplicato.

Art. 9 Forza probatoria delle iscrizioni (art. 6a LM) 1 Le iscrizioni concernenti gli esami medici militari, le decisioni dell’assicurazione militare, i cambiamenti del grado e della funzione nonché i servizi prestati devono essere firmati dall’organo d’esecuzione competente. 2 Le iscrizioni mancanti o errate nel libretto di servizio devono essere annunciate immediatamente al comandante di circondario per la rettifica. 3 In caso di contraddizioni tra le iscrizioni nel libretto di servizio e le iscrizioni nei controlli, per le iscrizioni di cui al capoverso 1 è presunta la correttezza del libretto di servizio, in tutti gli altri casi è presunta la correttezza dei controlli.

Sezione 4: Obbligo di leva e reclutamento

Art. 10 Informazione preliminare (art. 150 cpv. 1 LM)

Nell’anno in cui compiono i 17 anni, tutti gli Svizzeri e tutte le Svizzere domiciliati in Svizzera ricevono un’informazione preliminare in merito: a. ai compiti dell’esercito, del servizio civile, della protezione civile e del Ser- vizio della Croce Rossa; b. agli obblighi e alle possibilità di prestare servizio; c. alla possibilità di prestare servizio su base volontaria; d. alle possibilità d’istruzione premilitare; e. al contenuto del reclutamento; f. agli organi della Confederazione e dei Cantoni che possono fornire ulteriori informazioni.

Art. 11 Manifestazione informativa (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 3, 11 cpv. 2bis LM) 1 Le persone soggette all’obbligo di leva sono convocate a partecipare obbligatoria- mente alla manifestazione informativa. Le cittadine svizzere non soggette all’ob- bligo di leva sono invitate alla manifestazione informativa. La convocazione o l’invito è recapitato a persone che: a. nell’anno in corso compiono i 18 anni; b. nell’anno in corso compiono i 17 anni e hanno comunicato che intendono assolvere la scuola reclute nel 19° anno d’età. 2 La convocazione o l’invito avvengono annualmente, al più tardi fino all’anno in cui la persona compie 24 anni.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3 Alla manifestazione informativa i partecipanti vengono in particolare informati su:

a. le basi legali relative al servizio militare, al servizio civile, alla protezione civile e al Servizio della Croce Rossa; b. i compiti e gli impieghi dell’esercito, del servizio civile, della protezione civile e del Servizio della Croce Rossa; c. i modelli di servizio, le carriere nell’ambito dell’istruzione dei quadri e le possibilità professionali nell’esercito; d. i modelli di servizio e le carriere nell’ambito dell’istruzione dei quadri nella protezione civile; e. la tassa d’esenzione dall’obbligo militare; f. lo svolgimento del reclutamento e delle giornate di reclutamento; g. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’ordinanza del 4 mar- zo 20116 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e le conse- guenze in presenza di circostanze personali particolari secondo l’articolo 33 capoverso 2. 4 Alla manifestazione informativa sono raccolti i dati relativi alle persone soggette all’obbligo di leva necessari in vista del reclutamento, in particolare: a. i dati relativi alla salute; ciò avviene mediante un questionario medico com- pilato in precedenza; b. i dati per il controllo di sicurezza relativo alle persone; c. il momento dell’inizio della scuola reclute; al riguardo, si tiene conto della necessità militare e, se possibile, della situazione formativa delle persone soggette all’obbligo di leva.

5 Le persone convocate e le persone invitate che si sono annunciate ricevono un

documento per l’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblici per il viaggio di andata e di ritorno.

Art. 12 Momento e durata del reclutamento (art. 9 cpv. 2 e 4, 41 cpv. 3 LM)

1 Le persone soggette all’obbligo di leva sono chiamate al reclutamento:

a. di regola al più presto 12 mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio della scuola reclute; b. al più tardi nell’anno in cui compiono i 24 anni; c. gli Svizzeri all’estero, le cittadine svizzere e altre persone soggette all’ob- bligo di leva su richiesta, in casi eccezionali: immediatamente prima dell’ini- zio della scuola reclute.

6 RS 120.4

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2 Le persone soggette all’obbligo di leva che non sono state chiamate al reclutamen- to entro il compimento del 21° anno d’età sono interpellate annualmente per scritto dal comandante di circondario per quanto concerne il periodo della scuola reclute. 3 Il reclutamento dura al massimo tre giorni. Se entro questo termine non è possibile prendere alcuna decisione in merito all’idoneità, le persone soggette all’obbligo di leva interessate sono chiamate a un reclutamento complementare. 4 Per gli esami attitudinali è possibile protrarre il reclutamento di due giorni al massimo.

Art. 13 Contenuto del reclutamento (art. 10 cpv. 1 LM)

Nell’ambito del reclutamento: a. è valutato il profilo attitudinale delle persone soggette all’obbligo di leva e accertato il potenziale di base per funzioni di quadro nell’esercito o nella protezione civile; b. è stabilita l’idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile oppure l’inidoneità al servizio; c. è verificato se sussistono motivi d’impedimento per la consegna di un’arma personale; d. è eseguita l’attribuzione a una funzione di reclutamento dell’esercito o della protezione civile; e. sono stabiliti la data d’inizio e il luogo dell’istruzione militare o dell’istru- zione di protezione civile.

Art. 14 Profilo attitudinale (art. 10 cpv. 1 lett. a LM) 1 Per l’accertamento del profilo attitudinale le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte, nell’ambito di procedure di test, a esami, accertamenti e valutazioni riguardanti: a. lo stato di salute; b. le attitudini fisiche: la resistenza, la forza, la velocità e la capacità di coordi- namento; c. le attitudini intellettuali e la personalità: le attitudini intellettuali generali, la capacità di risolvere problemi, la capacità di concentrazione e d’attenzione, la flessibilità, la scrupolosità, l’autoconsapevolezza e le inclinazioni; d. la psiche: la salute psichica, l’assenza di disturbi ansiosi, l’autoconsapevolezza, la resistenza allo stress, la stabilità emotiva e la capa- cità di socializzare; e. la competenza sociale: il comportamento e la sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo;

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f. l’idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a–e; g. il potenziale di base per funzioni di quadro per un impiego come sottuffi- ciali. 2 L’apprezzamento dello stato di salute e della psiche è retto dall’ordinanza del 24 novembre 20047 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare e dall’ordinanza del 5 dicem- bre 20038 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di prote- zione civile e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile.

Art. 15 Idoneità al servizio (art. 10 cpv. 1 lett. b LM) 1 Per tutte le funzioni di reclutamento dell’esercito o della protezione civile sono definiti profili dei requisiti.

2 Agli uomini e alle donne si applicano gli stessi profili dei requisiti.

3 È idonea al servizio militare la persona che, sulla base del proprio profilo attitudi- nale, soddisfa il profilo dei requisiti di almeno una funzione di reclutamento dell’esercito. 4 È idonea al servizio di protezione civile la persona che, sulla base del proprio profilo attitudinale, non è idonea al servizio militare ma soddisfa il profilo dei requi- siti di almeno una funzione di reclutamento della protezione civile. 5 È dichiarata inidonea al servizio la persona che non è idonea né al servizio militare né al servizio di protezione civile.

Art. 16 Attribuzione a una funzione di reclutamento dell’esercito o della protezione civile (art. 10 cpv. 1 lett. d LM; art. 16 cpv. 1, 66a LPPC) 1 Per l’attribuzione di persone idonee al servizio militare a una funzione di recluta- mento dell’esercito o di persone idonee al servizio di protezione civile a una fun- zione di reclutamento della protezione civile sono presi in considerazione: a. il profilo attitudinale della persona soggetta all’obbligo di leva; b. il profilo dei requisiti delle singole funzioni di reclutamento; c. le necessità dell’esercito o della protezione civile; d. per quanto possibile, gli interessi della persona soggetta all’obbligo di leva; e. per quanto possibile, le capacità che la persona soggetta all’obbligo di leva ha acquisito in corsi dell’istruzione premilitare.

2 L’attribuzione a una funzione di reclutamento dell’esercito o della protezione

civile avviene sulla base di un colloquio di reclutamento tra la persona soggetta

7 RS 511.12 8 RS 520.15

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all’obbligo di leva e la persona dell’esercito o della protezione civile competente per l’attribuzione; durante tale colloquio vengono discusse le possibilità di attribuzione. 3 Una persona idonea al servizio militare è attribuita provvisoriamente a una funzio- ne di reclutamento dell’esercito, se: a. è tenuta a superare un esame attitudinale per la funzione di specialista di montagna o di granatiere; oppure b. è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone, ma non vi è ancora alcuna decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP9 o alcuna informazione secondo l’articolo 23 capoverso 3 OCSP.

Art. 17 Momento dell’attribuzione e inizio dell’istruzione (art. 10 cpv. 1 lett. d LM)

Immediatamente dopo il colloquio di reclutamento vengono comunicati per scritto: a. l’attribuzione a una funzione di reclutamento dell’esercito o a una funzione della protezione civile; b. la data d’inizio e il luogo dell’istruzione.

Art. 18 Nuova attribuzione della funzione di reclutamento dell’esercito (art. 10 cpv. 1 lett. d LM) 1 L’organo competente per il reclutamento può procedere a una nuova attribuzione a una funzione di reclutamento dell’esercito: a. nel caso di un’attribuzione provvisoria; b. se la situazione personale o professionale determinante per l’attribuzione è notevolmente cambiata; c. se durante l’istruzione di base emerge che la persona interessata non è ido- nea alla funzione di reclutamento attribuita. 2 Comunica, con la notifica della nuova attribuzione, la data d’inizio e il luogo dell’istruzione.

Sezione 5: Limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare

Art. 19 Militari di truppa e sottufficiali (art. 6 cpv. 1 lett. a, 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LM) 1 L’obbligo di prestare servizio militare di soldati, appuntati, caporali, sergenti e sergenti capi che non prestano il loro servizio militare come militari in ferma conti- nuata dura fino alla fine del decimo anno civile che segue la promozione a soldato. 2 L’obbligo di prestare servizio militare dei soldati aspiranti medici militari, farmaci- sti, dentisti o veterinari che non compiono la carriera nell’ambito dell’istruzione dei

9 RS 120.4

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quadri per conseguire il grado di tenente dura fino alla fine del decimo anno civile dopo la conclusione dell’istruzione di base.

Art. 20 Militari in ferma continuata (art. 13 e 54a cpv. 4 LM)

L’obbligo di prestare servizio militare dei militari in ferma continuata dura per: a. i soldati, gli appuntati, i sergenti e i sergenti capi: fino alla fine del settimo anno civile che segue la promozione a soldato; b. i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi e i furieri: se dopo aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione sono stati incorporati nell’esercito per quattro anni e hanno compiuto almeno 31 anni; c. gli ufficiali subalterni: se dopo aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione sono stati incorporati nell’esercito per quattro anni e hanno compiuto almeno 35 anni.

Art. 21 Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13 cpv. 2 lett. c, 44 cpv. 1 LM)

1 Su domanda congiunta della persona interessata e del comando competente, gli

specialisti, i sottufficiali superiori e gli ufficiali superiori possono essere autorizzati a prorogare l’obbligo di prestare servizio militare, se: a. non sono disponibili altri militari idonei per la funzione prevista; e b. la persona interessata soddisfa le condizioni seguenti:

1. ha adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; nel

caso degli ufficiali superiori, il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione è adempiuto se hanno prestato almeno 120 giorni di servi- zio d’istruzione secondo l’articolo 47 capoverso 3,

2. è accertata l’idoneità medica per la funzione prevista,

3. vi è una decisione necessaria secondo l’OCSP10 passata in giudicato e

l’autorità decisionale ha concesso il consenso, e

4. vi è il consenso del datore di lavoro.

2 Il Cdo Istr decide in merito alle domande.

Sezione 6: Servizio militare non armato

Art. 22 Domanda (art. 16 LM) 1 Chi per motivi di coscienza non può prestare il servizio con un’arma, presenta al comandante di circondario una domanda per il servizio militare non armato.

10 RS 120.4

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2 Per la presentazione della domanda si applicano i termini seguenti:

a. fino a un mese prima del reclutamento; b. fino a tre mesi prima del prossimo servizio militare.

3 La persona che presenta una domanda deve:

a. dichiarare esplicitamente nella domanda di voler prestare servizio militare non armato; b. esporre i motivi personali per i quali la sua coscienza le impedisce di presta- re servizio militare armato; e c. allegare i documenti seguenti:

1. un curriculum vitae dettagliato,

2. un estratto del casellario giudiziale centrale aggiornato,

3. il libretto di servizio,

4. rapporti di rappresentanti di autorità statali o ecclesiastiche, comunità

religiose o di altre persone che conoscono personalmente il richiedente e nei quali descrivono il suo comportamento ed esprimono un apprez- zamento dal loro punto di vista. 4 La persona che ha presentato la sua domanda entro il termine stabilito presta servi- zio militare non armato e, su ordine dell’organo incaricato della tenuta dei controlli, è dispensata dal tiro obbligatorio fuori del servizio fintanto che la decisione sulla sua domanda non è passata in giudicato.

Art. 23 Procedura (art. 16 cpv. 2 LM) 1 L’autorità di decisione (art. 99) sente personalmente il richiedente in un’udienza a porte chiuse; può chiedere informazioni, documenti e rapporti supplementari. 2 Il richiedente deve comparire davanti all’autorità di decisione. Può farsi accompa- gnare da una persona di fiducia; questa non può però intervenire al posto del richie- dente. 3 L’autorità di decisone notifica verbalmente e per scritto la decisione con una breve motivazione. 4 Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) entro 30 giorni dalla notifica scritta.

5 Le procedure di approvazione e di ricorso dinnanzi al DDPS sono gratuite. Non

sono versate ripetibili.

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Art. 24 Effetto (art. 16 cpv. 1 LM)

Dopo che la domanda per il servizio militare non armato è stata approvata, le per- sone autorizzate: a. sono incorporate in una funzione per la quale è possibile rinunciare al porto di un’arma personale; b. sono istruite esclusivamente sul modo di assicurare le armi per evitare peri- coli.

Sezione 7: Esenzione dal servizio per attività indispensabili

Art. 25 Professione esercitata a titolo principale (art. 18 LM) 1 La professione è esercitata a titolo principale se le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono occupate in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e se l’attività indi- spensabile deve essere esercitata in media per almeno 35 ore la settimana. 2 Per una formazione in vista di un’attività indispensabile non è concessa alcuna esenzione dal servizio, eccettuato l’assolvimento della scuola reclute di polizia o del corso d’introduzione I delle guardie di confine.

Art. 26 Domanda e competenze (art. 18 cpv. 4, 19 LM) 1 La domanda di esenzione dal servizio per attività indispensabili deve essere pre- sentata al Cdo Istr utilizzando il modulo ufficiale.

2 Il Cdo Istr:

a. procede d’ufficio alle esenzioni dal servizio secondo l’articolo 18 capo- verso 3 LM; b. tiene un controllo delle esenzioni dal servizio; c. per questo controllo, può farsi consegnare atti, effettuare ispezioni oculari o sentire testimoni; d. decide in merito alla reincorporazione nell’esercito al venir meno del motivo dell’esenzione dal servizio.

Art. 27 Ecclesiastici (art. 18 cpv. 1 lett. b LM)

Sono considerati ecclesiastici: a. i teologi protestanti o di una Chiesa evangelica libera, ordinati o consacrati, che svolgono un ministero ecclesiastico riconosciuto dalla Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, da una delle Chiese aderenti a quest’ultima

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

o da una delle Chiese aderenti alla Federazione evangelica delle Chiese e Comunità libere in Svizzera; sono eccettuati gli ecclesiastici che insegnano; b. le persone appartenenti alla Chiesa cattolica romana o alla Chiesa cattolica cristiana che:

1. hanno ricevuto l’ordinazione diaconale e hanno assunto un ministero

ecclesiale riconosciuto da una diocesi cattolica romana o dalla Chiesa cattolica cristiana; sono eccettuati i teologi che studiano o insegnano al di fuori del mandato ecclesiale, oppure

2. hanno professato i primi voti temporali o i voti perpetui e sono attivi in

una comunità religiosa; c. le persone appartenenti a una comunità religiosa cristiana o a una congrega- zione cristiana con vita e regole comuni, non appena abbiano professato i primi voti temporali o la promessa e siano attivi a favore della comunità; d. le persone appartenenti a una comunità religiosa o a una corporazione reli- giosa stabilmente organizzata, sempre che:

1. abbiano ricevuto dalla loro comunità o corporazione religiosa un man-

dato spirituale, abbiano almeno 25 anni, abbiano ricevuto una pertinen- te formazione spirituale di almeno tre anni e la comunità religiosa o la corporazione conti almeno 2000 membri in Svizzera; un ulteriore ope- ratore spirituale può essere esentato dal servizio per ogni 800 ulteriori aderenti, oppure

2. vivano in una comunità con vita e regole comuni, abbiano pronunciato

un voto o una promessa e siano attivi per la comunità o per la corpora- zione.

Art. 28 Sanità pubblica (art. 18 cpv. 1 lett. c LM) 1 Sono considerate installazioni mediche della sanità pubblica nell’ambito del servi- zio sanitario le installazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199411 sull’assicurazione malattie (LAMal) e le installazioni del servi- zio di emotrasfusione della Croce Rossa Svizzera. 2 Sono considerati personale indispensabile per garantire il funzionamento di tali installazioni: a. i direttori, gli amministratori di ospedali e i dirigenti d’esercizio; b. i primari e i capi servizio, eccettuati i capiclinica e i medici assistenti, i den- tisti con formazione in chirurgia mascellare e i farmacisti; c. il personale di cura in possesso di un attestato di capacità della Croce Rossa svizzera e un diploma professionale rilasciato o riconosciuto dall’istituto di formazione cantonale;

11 RS 832.10

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d. gli specialisti medico-terapeuti e medico-tecnici con formazione universi- taria e in possesso di un diploma professionale rilasciato o riconosciuto dall’istituto di formazione cantonale.

Art. 29 Servizi di salvataggio, servizi di polizia, corpi di pompieri e servizi di difesa (art. 18 cpv. 1 lett. d, f e i LM)

Sono considerati membri dei servizi di salvataggio, dei servizi di polizia, dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa: a. gli impiegati di servizi di salvataggio ai sensi dell’articolo 56 dell’ordinanza del 27 giugno 199512 sull’assicurazione malattie che esercitano una funzione secondo l’articolo 28 in qualità di sanitari di salvataggio in possesso di un diploma federale riconosciuto; b. gli impiegati dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle città o dei Comuni; c. gli impiegati dei corpi di pompieri professionisti e delle basi di pompieri nonché le persone che esercitano la funzione di comandante dei pompieri, di sostituto del comandante dei pompieri, di ufficiale dei pompieri, di operatore di apparecchi, di capo delle divisioni speciali, di portatore di apparecchi per la protezione della respirazione, di custode di apparecchi per la protezione della respirazione, di specialista della difesa C e di specialista della difesa contro le radiazioni dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.

Art. 30 Servizi postali, imprese di trasporto e amministrazione (art. 18 cpv. 1 lett. h LM) 1 In situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza: a. gli impiegati delle aziende postali e dell’amministrazione postale de La Posta Svizzera, indispensabili in situazioni straordinarie per provvedere al servizio postale e che hanno compiuto i 30 anni d’età; b. gli impiegati di tutte le imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione, delle imprese ferroviarie, funiviarie, di filobus, di autobus e di navigazione, nonché gli impiegati delle imprese ferroviarie che, sulla base di un’autorizzazione svizzera di accesso alla rete di cui all’articolo 8c capo- verso 1 della legge federale del 20 dicembre 195713 sulle ferrovie eseguono regolarmente trasporti di merci e sono indispensabili all’adempimento dei mandati di prestazioni delle imprese di trasporto concessionarie; nella valu- tazione dei mandati di prestazioni non è considerato il traffico escursionisti- co;

12 RS 832.102 13 RS 742.101

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

c. gli impiegati del servizio civile di meteorologia aeronautica dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia indispensabili per garantire i servizi della sicurezza aerea civile.

2 Il DDPS designa le persone di cui al capoverso 1 d’intesa con il Dipartimento

federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, il Diparti- mento federale dell’interno e La Posta Svizzera.

Art. 31 Servizi della sicurezza aerea (art. 18 cpv. 1 lett. j LM) 1 Sono considerati servizi della sicurezza aerea civile i servizi menzionanti all’arti- colo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 199514 concernente il servizio della sicurezza aerea.

2 Sono considerati personale indispensabile di tali servizi gli impiegati:

a. del servizio del controllo della circolazione aerea; b. del servizio d’informazione di volo; c. del servizio delle telecomunicazioni aeronautiche; d. del servizio d’allarme; e. del servizio tecnico; f. del servizio di calibrazione radioelettrica delle assistenze alla navigazione; g. del servizio d’informazione aeronautica. 3 Il DDPS designa le persone d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e con Skyguide.

Sezione 8: Non reclutamento, esclusione dall’esercito, degradazione, riammissione e cambiamento di funzione

Art. 32 Competenza e criteri (art. 21˗23 LM; art. 16 cpv. 2 LPPC) 1 Il Cdo Istr è competente per tutte le decisioni concernenti il non reclutamento, l’esclusione dall’esercito o la degradazione in seguito a una sentenza penale nonché la riammissione. 2 Nella valutazione dell’insostenibilità secondo gli articoli 21 capoverso 1 lettera a e 22 capoverso 2 lettera a LM o dell’indegnità secondo l’articolo 22a capoverso 1 LM occorre considerare: a. il reato e la reputazione della persona interessata; b. i diritti di terzi;

14 RS 748.132.1

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

c. la liceità di imporre ad altri militari di prestare servizio con la persona inte- ressata; d. l’immagine dell’esercito nell’opinione pubblica.

Art. 33 Servizio militare in caso di circostanze personali particolari (art. 21, 22, 23 e 113 LM) 1 I militari che presentano circostanze personali particolari, dopo il reclutamento possono prestare servizio militare soltanto con il consenso del Cdo Istr. 2 Sussistono circostanze personali particolari quando nei confronti del militare inte- ressato: a. è stata pronunciata una sentenza penale per un crimine o un delitto passata in giudicato; b. è in corso un procedimento penale per un crimine o un delitto; c. esistono attestati di carenza di beni o è pendente una procedura di falli- mento; d. sussistono seri segni o indizi di un potenziale di pericolo o di abuso per la consegna dell’arma personale secondo l’articolo 113 LM; e. un’autorità ha inoltrato una comunicazione di pericolo o sollevato un’obie- zione in materia di sicurezza; f. sussistono altre circostanze che potrebbero ripercuotersi negativamente sull’andamento del servizio o sull’esercizio della funzione.

Art. 34 Misure precauzionali (art. 21, 22, 23, e 113 LM)

Se è a conoscenza delle circostanze personali particolari, il Cdo Istr ordina le misure precauzionali necessarie quali: a. il licenziamento dal servizio militare; b. il ritiro dell’arma personale; c. un cambiamento di funzione; d. un cambiamento d’incorporazione; e. una sospensione delle chiamate in servizio.

Art. 35 Consenso in caso di sentenze penali passate in giudicato (art. 21, 22, 23 e 113 LM) 1 Se è stata pronunciata una sentenza penale per un crimine o un delitto, il consenso a prestare servizio militare secondo l’articolo 33 è accordato: a. nel caso di una pena pecuniaria sino a 60 aliquote giornaliere o lavori di pubblica utilità sino a 240 ore;

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

b. cinque anni dopo l’esecuzione della sanzione o, in funzione del comporta- mento della persona condannata e dell’entità della pena inflitta, anche prima nel caso di:

1. una pena pecuniaria di oltre 60 aliquote giornaliere, senza la condizio-

nale,

2. una pena pecuniaria con la condizionale parziale, con una parte da ese-

guire di oltre 60 aliquote giornaliere,

3. una pena detentiva senza condizionale o con la condizionale parziale,

4. un lavoro di pubblica utilità di oltre 240 ore, senza la condizionale,

5. un lavoro di pubblica utilità di oltre 240 ore, con la condizionale parzia-

le, con una parte da eseguire di oltre 240 ore,

6. una misura privativa della libertà.

2 Nel caso di pene e misure non menzionate al capoverso 1, il consenso a prestare servizio militare secondo l’articolo 33 è accordato: a. se non è prevedibile oppure se è possibile impedire con misure precauzionali secondo l’articolo 38 che le circostanze personali particolari si ripercuotano negativamente sull’andamento del servizio e sull’esercizio della funzione; oppure b. al termine del periodo di prova o, in funzione del comportamento della per- sona condannata e dell’entità della pena inflitta, anche prima. 3 A una persona la cui condanna secondo il diritto penale minorile per un crimine o un delitto è passata in giudicato, il consenso a prestare servizio militare secondo l’articolo 33 è accordato a titolo eccezionale dopo l’esame del singolo caso.

Art. 36 Consenso in caso di procedimenti penali pendenti (art. 21, 22, 23 e 113 LM)

Nel caso di procedimenti penali pendenti per un crimine o un delitto il consenso a prestare servizio militare secondo l’articolo 33 è accordato se conformemente alla sentenza non ancora passata in giudicato oppure sulla base di una comunicazione scritta dell’autorità penale competente è prevista una pena o una misura per la quale, nel caso di una condanna passata in giudicato, occorrerebbe accordare il consenso a prestare servizio militare.

Art. 37 Consenso negli altri casi (art. 21, 22, 23 e 113 LM)

Nei casi non menzionati agli articoli 35 e 36 il consenso a prestare servizio militare secondo l’articolo 33 è accordato se non è prevedibile oppure se è possibile impedire con misure precauzionali secondo l’articolo 38 che le circostanze personali partico- lari si ripercuotano negativamente sull’andamento del servizio e sull’esercizio della funzione.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 38 Decisione (art. 21, 22, 23 e 113 LM)

Il Cdo Istr, contemporaneamente alla concessione o al rifiuto del consenso a prestare servizio militare, ordina le misure necessarie secondo l’articolo 34.

Art. 39 Cambiamento di funzione (art. 24 LM) 1 I militari che nell’esercizio della loro funzione hanno ottenuto una qualificazione insufficiente ricevono una nuova funzione se: a. un servizio di prova ordinato conferma l’incapacità; oppure b. una rimozione immediata dalla funzione attuale si impone nell’interesse della truppa o del militare.

2 Sono competenti per il cambiamento di funzione:

a. per gli alti ufficiali superiori: il Consiglio federale; b. per i gradi di capitano e di ufficiale superiore: l’Aggruppamento Difesa; c. per tutti gli altri gradi: il Cdo Istr.

Sezione 9: Obblighi fuori del servizio

Art. 40 Custodia sicura e manutenzione dell’equipaggiamento personale (art. 25 cpv. 1 lett. a, 112 LM)

L’obbligo di custodire al sicuro e di mantenere in buono stato l’equipaggiamento personale è retto dal Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno

199415 e dall’ordinanza del 5 dicembre 200316 sull’equipaggiamento personale dei

militari.

Art. 41 Obbligo di notificazione (art. 25 cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 27 cpv. 1 e cpv. 1bis LM) 1 L’obbligo di notificazione di cui all’articolo 27 capoversi 1 e 1bis LM deve essere adempiuto entro 14 giorni dal verificarsi del relativo evento. 2 I militari incorporati in formazioni con obblighi permanenti di prontezza notificano spontaneamente al comandante competente entro 14 giorni i cambiamenti dei nume- ri di telefono e degli indirizzi e-mail. 3 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non prestano alcun servizio nell’esercito rimangono soggette all’obbligo di notificazione.

15 RS 510.107.0 16 RS 514.10

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 42 Obbligo di notificazione degli Svizzeri all’estero e delle Svizzere all’estero soggette all’obbligo di prestare servizio militare (art. 27 cpv. 2 LM) 1 Gli Svizzeri all’estero e le Svizzere all’estero soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri) sottostanno all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 27 capoversi 1 e 1bis LM. 2 Gli Svizzeri all’estero e le Svizzere all’estero soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il loro luogo di lavoro in Svizzera per meno di tre mesi e che in precedenza sono stati legalmente domiciliati all’estero per più di 12 mesi, non sottostanno all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 27 capoversi 1 e 1bis LM. 3 Gli Svizzeri all’estero soggetti all’obbligo di notifica e le Svizzere all’estero sog- gette all’obbligo di prestare servizio militare si annunciano presso il comandante di circondario competente per il luogo di lavoro.

Art. 43 Domanda di congedo per l’estero (art. 27 cpv. 2 LM) 1 Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che intendono soggiornare all’estero per più di dodici mesi senza interruzione sono tenute a inoltrare una domanda di congedo per l’estero al coman- dante di circondario. 2 Possono inoltrare una domanda di congedo per l’estero anche le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno tuttavia il luogo di lavoro effettivo all’estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcun disciplinamento perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni17 in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali. 3 La domanda di congedo per l’estero deve essere inoltrata per scritto al comandante di circondario al più tardi due mesi prima della data prevista per la partenza o dell’inizio del lavoro all’estero. 4 Se solo dopo l’inizio del soggiorno all’estero o l’inizio del lavoro all’estero si decide di rimanere all’estero o di svolgervi un’attività per più di dodici mesi conse- cutivi, entro 14 giorni dalla decisione occorre inoltrare una domanda di congedo per l’estero per il tramite della rappresentanza svizzera competente. 5 Per il personale dell’Aggruppamento Difesa in servizio comandato all’estero per oltre 12 mesi, l’ordine per il servizio comandato equivale all’autorizzazione di un congedo per l’estero rilasciata d’ufficio.

17 RS 220

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 44 Autorizzazione del congedo per l’estero (art. 27 cpv. 2 LM) 1 Il congedo per l’estero è autorizzato se fino al momento della decisione d’auto- rizzazione il richiedente ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di pagare la tassa d’esenzione. 2 Il congedo per l’estero dei militari che hanno già ricevuto un ordine di marcia personale per un servizio d’istruzione imminente è autorizzato soltanto dopo che detto servizio d’istruzione è stato prestato.

3 Il congedo per l’estero non è autorizzato se:

a. il richiedente non intende annunciare la sua partenza al Comune di domicilio conformemente alle disposizioni di diritto civile; è fatto salvo l’articolo 43 capoverso 2; b. contro il richiedente è ordinata un’inchiesta penale militare per reati contro i doveri del servizio o non è ancora stata espiata una pena senza la condizio- nale pronunciata in virtù del Codice penale militare del 13 giugno 192718; c. il richiedente è un frontaliere; d. il richiedente non ha restituito l’equipaggiamento personale secondo le istru- zioni del comandante di circondario; e. il richiedente non ha notificato al comandante di circondario alcun destinata- rio delle comunicazioni con indirizzo postale in Svizzera. 4 Se viene meno una delle condizioni del congedo per l’estero autorizzato, l’auto- rizzazione per tale congedo decade.

Art. 45 Tiro obbligatorio (art. 25 cpv. 1 lett. c, 63 LM)

Il tiro obbligatorio è retto dall’ordinanza del 5 dicembre 200319 sul tiro fuori del servizio.

Capitolo 3: Istruzione nell’esercito Sezione 1: Servizi d’istruzione e totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione

Art. 46 Servizi d’istruzione (art. 41 cpv. 1–3, 49–51, 53–55 LM)

I servizi d’istruzione sono stabiliti nell’allegato 1.

18 RS 321.0 19 RS 512.31

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 47 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42 LM) 1 Il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione computabili da prestare ammonta per: a. i militari di truppa:

1. soldati e appuntati: 245 giorni,

2. soldati e appuntati granatieri: 280 giorni,

3. soldati e appuntati in ferma continuata: 280 giorni;

b. i sottufficiali:

1. sergenti: 440 giorni,

2. sergenti granatieri o esploratori paracadutisti: 475 giorni,

3. sergenti in ferma continuata: 507 giorni,

4. sergenti capi: 450 giorni,

5. sergenti capi granatieri o esploratori paracadutisti: 485 giorni,

6. sergenti capi in ferma continuata: 507 giorni;

c. i sottufficiali superiori:

1. sergenti maggiori: 510 giorni,

2. sergenti maggiori granatieri o esploratori paracadutisti: 545 giorni,

3. furieri o sergenti maggiori capi: 650 giorni,

4. furieri o sergenti maggiori capi granatieri o esploratori paracadutisti:

685 giorni,

5. furieri o sergenti maggiori capi in ferma continuata: 668 giorni,

6. aiutanti sottufficiali: 680 giorni;

d. gli ufficiali subalterni:

1. 680 giorni; con una proposta per l’avanzamento al grado di capitano:

800 giorni,

2. come militari in ferma continuata: 668 giorni,

3. come granatieri o esploratori paracadutisti: 715 giorni; con una propo-

sta per l’avanzamento al grado di capitano: 835 giorni,

4. come medici militari o farmacisti: 456 giorni,

5. come dentisti: 538 giorni,

6. come veterinari: 559 giorni.

2 I sottufficiali di professione promossi a titolo professionale prestano il totale obbli- gatorio di giorni di servizio d’istruzione conformemente al grado della loro funzione di milizia. 3 Gli aiutanti di stato maggiore, gli aiutanti maggiori, gli aiutanti capi, i capitani e gli ufficiali superiori per i quali vale quanto segue, prestano servizio d’istruzione come indicato qui appresso:

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

a. non è previsto alcun avanzamento a un grado superiore: a partire dalla loro ultima promozione prestano 240 giorni al massimo; dopo 120 giorni di ser- vizio d’istruzione è possibile prescindere da una chiamata in servizio; b. è previsto un perfezionamento per l’assunzione di una nuova funzione con lo stesso grado: dall’assunzione della nuova funzione prestano 240 giorni al massimo; dopo 120 giorni di servizio d’istruzione è possibile prescindere da una chiamata in servizio. 4 Gli ufficiali specialisti, a prescindere dai giorni di servizio prestati in precedenza, dalla nomina prestano 240 giorni di servizio d’istruzione al massimo.

5 Gli specialisti prestano il seguente numero massimo di giorni supplementari di

servizio d’istruzione: a. come militari di truppa: 35 giorni; b. come sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali: 50 giorni.

Sezione 2: Computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione

Art. 48 Principi (art. 10 cpv. 2, 43 cpv. 1 LM) 1 Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

2 Ogni giorno di un servizio d’istruzione è computato sul totale obbligatorio di

giorni di servizio d’istruzione, dal giorno dell’entrata in servizio fino al giorno del licenziamento.

Art. 49 Viaggio di andata e viaggio di ritorno (art. 43 cpv. 1 LM)

I giorni di viaggio necessari alle persone soggette all’obbligo di leva e ai militari che, per poter entrare in servizio all’ora fissata, devono mettersi in viaggio dal loro domicilio alla vigilia del giorno dell’entrata in servizio o che possono raggiungere normalmente il loro domicilio soltanto il giorno successivo al licenziamento sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 50 Computo dei fine settimana e dei giorni festivi tra due servizi d’istruzione (art. 43 cpv. 1 LM) 1 Se due servizi d’istruzione sono interrotti soltanto da un fine settimana oppure da un fine settimana preceduto o/e seguito da un giorno festivo nazionale o per un numero importante di Cantoni, tali giorni sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2 Se nel primo servizio d’istruzione è prestato soltanto un giorno di servizio d’istru- zione, non vi è alcun computo secondo il capoverso 1.

Art. 51 Computo del congedo personale (art. 43 cpv. 1 LM)

In caso di congedo personale sono computati soltanto il giorno della partenza e il giorno del ritorno.

Art. 52 Computo della carcerazione preventiva (art. 43 cpv. 1 LM) 1 I giorni di servizio prestati sino al giorno dell’arresto (compreso) da militari posti in carcerazione preventiva durante un servizio d’istruzione su ordine dell’organo giudiziario militare competente sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 2 In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione anche i giorni di carcerazione sino al giorno del licenziamento (compreso) della rispettiva truppa.

Art. 53 Militari di professione 1 Ai militari di professione il cui rapporto di lavoro termina prima del raggiungimen- to del limite d’età dell’obbligo di prestare servizio militare, per ogni anno civile in cui non hanno prestato alcun servizio d’istruzione della formazione è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione il numero di giorni di servizio seguenti: a. ai militari di truppa e ai sottufficiali: un corso di ripetizione di 19 giorni; b. ai sottufficiali superiori e agli ufficiali: un corso preparatorio dei quadri e un corso di ripetizione di complessivi 26 giorni. 2 Ai militari di professione il cui rapporto di lavoro termina prima del raggiungimen- to del limite d’età dell’obbligo di prestare servizio militare sono inoltre computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione il numero di giorni di servi- zio indicato qui appresso: a. nel distaccamento d’esplorazione dell’esercito sono stati promossi a:

1. sergente: 158 giorni,

2. sergente maggiore: 26 giorni,

3. sergente maggiore capo: 98 giorni,

4. aiutante sottufficiale: 52 giorni,

5. aiutante di stato maggiore: 45 giorni,

6. tenente: 234 giorni,

7. capitano: 98 giorni;

7428

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

b. nel distaccamento speciale della polizia militare sono stati promossi a:

1. sergente maggiore: 184 giorni,

2. sergente maggiore capo: 98 giorni,

3. aiutante sottufficiale: 52 giorni,

4. tenente: 234 giorni,

5. capitano: 124 giorni;

c. nel comando d’impiego della polizia militare servizio di sicurezza sono stati promossi a:

1. sergente: 158 giorni,

2. sergente maggiore: 26 giorni,

3. aiutante sottufficiale: 52 giorni,

4. capitano: 98 giorni;

d. nel comando d’impiego della polizia militare, nel Centro di competenza del- la polizia militare e nello stato maggiore del comando della polizia militare sono stati promossi a:

1. sergente maggiore: 184 giorni,

2. aiutante sottufficiale: 52 giorni,

3. capitano: 98 giorni;

e. nel distaccamento per l’eliminazione di munizioni inesplose e lo sminamen- to sono stati promossi ad aiutante sottufficiale: 52 giorni; f. nel Servizio per la protezione preventiva dell’esercito del Servizio informa- zioni militare sono stati promossi a:

1. tenente: 98 giorni,

2. capitano: 98 giorni.

Sezione 3: Servizi volontari

Art. 54 Servizio d’istruzione volontario dei quadri (art. 44 cpv. 1 LM)

1 Presentando domanda al Cdo Istr, i militari possono essere chiamati a prestare

servizi d’istruzione volontari dei quadri per conseguire il grado di sergente, furiere, sergente maggiore capo, aiutante sottufficiale e tenente se: a. nel loro grado attuale non hanno ancora adempiuto il totale di giorni di ser- vizio d’istruzione secondo l’articolo 47, 109 o 111; b. la proposta di avanzamento è stata accettata; c. in base ai giorni di servizio d’istruzione già prestati non potrebbero più pre- stare quattro corsi di ripetizione nella nuova funzione da esercitare; e d. il loro datore di lavoro o l’ufficio regionale di collocamento competente ha dato il suo consenso scritto.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2 Prestano a titolo volontario la corrispondente parte dei servizi d’istruzione dei quadri e possono essere chiamati in servizio per i corsi di ripetizione soltanto dopo la conclusione dei servizi d’istruzione dei quadri. 3 I capitani, gli ufficiali superiori e i membri del servizio di stato maggiore generale che hanno adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo l’articolo 47 capoverso 3 o che lo adempirebbero nel corso di un servizio d’istruzione dei quadri possono essere ammessi a prestare a titolo volontario servizi d’istruzione dei quadri.

Art. 55 Corsi e gare volontari (art. 44 cpv. 1 LM) 1 I militari che intendono prestare corsi a titolo volontario presentano una relativa domanda all’organo incaricato della tenuta dei controlli. 2 Una necessità per l’esercito affinché siano prestati corsi a titolo volontario è data in particolare: a. se uno svolgimento ordinato del corso di ripetizione sarebbe considerevol- mente più difficoltoso a causa di carenze d’effettivo e le carenze non potreb- bero essere compensate con misure ordinarie; b. per la partecipazione a gare e corsi secondo l’ordinanza del 29 ottobre

200320 sullo sport militare;

c. per la partecipazione a corsi del Centro di competenza per la medicina mili- tare e la medicina in caso di catastrofe.

3 La domanda è autorizzata se:

a. il richiedente ha adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istru- zione secondo l’articolo 47, 109 o 111 oppure ha prestato o presterà il corso di ripetizione annuale; e b. il datore di lavoro o l’ufficio regionale di collocamento competente ha dato il proprio consenso scritto. 4 I militari possono prestare annualmente 38 giorni di servizio d’istruzione volonta- rio al massimo.

Sezione 4: Istruzione di base

Art. 56 Durata dell’istruzione di base e assolvimento posticipato (art. 49 cpv. 3 e 4 LM)

1 La durata delle scuole reclute è disciplinata nell’allegato 2.

2 I soldati aspiranti medici militari, farmacisti, dentisti o veterinari che non compio- no l’istruzione dei quadri per conseguire il grado di tenente, prestano il resto della

20 RS 512.38

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

carriera nell’ambito dell’istruzione di base di sei settimane anche dopo il compimen- to del 25° anno d’età.

Art. 57 Prestazione e compimento dell’istruzione di base (art. 49 LM) 1 L’istruzione di base deve essere prestata di principio per l’intera durata conforme- mente all’affisso pubblico di chiamata in servizio militare. Su domanda dei militari può eccezionalmente essere prestata in parti, se gli interessi privati o gli interessi del datore di lavoro al frazionamento del servizio d’istruzione prevalgono sull’interesse pubblico a prestare il servizio d’istruzione senza frazionamento. Il Cdo Istr decide in merito alla domanda. 2 Nel caso dei militari che al momento del licenziamento dal servizio d’istruzione di base hanno prestato almeno l’80 per cento dell’intera durata e che nella qualificazio- ne approvata sono qualificati almeno come sufficienti, l’istruzione di base è conside- rata compiuta. 3 I militari che non hanno compiuto il servizio d’istruzione di base, sono chiamati in servizio alla prossima scadenza possibile per prestare il resto della durata.

Sezione 5: Servizi d’istruzione delle formazioni e servizi speciali dei quadri

Art. 58 Corso preparatorio dei quadri e corso di ripetizione (art. 41 cpv. 2, 51 cpv. 3 e 4 LM)

1 Ogni anno i militari seguenti prestano i servizi indicati qui appresso:

a. i soldati e gli appuntati con funzioni di quadro, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali: un corso preparatorio dei quadri di sette giorni al massimo e un corso di ripetizione di tre settimane; b. i sottufficiali superiori e gli ufficiali incorporati in stati maggiori di Grandi Unità o corpi di truppa: un corso preparatorio dei quadri di sette giorni al massimo e un corso di ripetizione di quattro settimane al massimo; c. i capitani dell’assistenza spirituale dell’esercito nonché gli ufficiali specia- listi dell’assistenza spirituale dell’esercito, del Servizio psicopedagogico dell’esercito e del Servizio sociale dell’esercito: un corso di ripetizione di almeno 10 giorni; d. gli specialisti: a seconda delle necessità, i giorni supplementari di servizio d’istruzione secondo l’articolo 47 capoverso 5. 2 In caso di particolari esigenze concernenti l’istruzione vi sono le possibilità se- guenti: a. il corso di ripetizione può essere frazionato in più parti; b. i militari possono essere chiamati in servizio per il corso di ripetizione per singole giornate.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 59 Lavori di preparazione e di licenziamento (art. 53 cpv. 2 LM) 1 I militari di truppa possono essere chiamati in servizio per sette giorni supplemen- tari di servizio d’istruzione al massimo all’anno per: a. lavori nel corso preparatorio dei quadri; b. i preparativi amministrativi e logistici di servizi d’istruzione; c. lavori di licenziamento. 2 I sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali possono essere chiamati in servizio per 10 giorni supplementari di servizio d’istruzione al massimo all’anno per: a. rapporti nel quadro della preparazione di servizi d’istruzione; b. la ricognizione per la preparazione di servizi d’istruzione; c. i preparativi amministrativi e logistici di servizi d’istruzione; d. lavori di licenziamento.

Art. 60 Servizio al di fuori delle formazioni (art. 54 LM)

I militari possono essere chiamati a prestare i seguenti servizi al di fuori delle for- mazioni della durata indicata qui appresso: a. corso di selezione per il distaccamento d’esplorazione dell’esercito: 19 gior- ni; b. audizione personale nell’ambito dei controlli di sicurezza relativi alle per- sone: un giorno; c. parte pratica del corso di riconversione per droni: 26 giorni; d. esame d’idoneità all’impiego nel servizio di promovimento della pace: due giorni; e. corso d’introduzione, corso per specialisti e corso di base: 19 giorni al mas- simo; f. istruzione specifica all’impiego per il servizio di promovimento della pace: secondo le necessità; g. esame medico per un nuovo apprezzamento dell’idoneità al servizio: un giorno; h. esame secondo l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre

200321 sul servizio di volo militare per la valutazione dell’idoneità fisica da

parte dell’Istituto di medicina aeronautica: un giorno.

21 RS 512.271

7432

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 61 Servizi d’istruzione speciali dei quadri (art. 55 cpv. 3 lett. b LM) 1 I sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali possono essere chiamati in servizio per servizi d’istruzione speciali come segue: a. annualmente per:

1. rapporti di complessivi tre giorni al massimo,

2. una visita alla truppa di un giorno,

3. il trapasso del comando di un giorno,

4. la direzione di esercizi e i servizi d’arbitraggio di 10 giorni al massimo;

b. in un periodo di due anni per:

1. corsi d’allenamento di cinque giorni al massimo;

2. corsi di base del Centro di competenza per la medicina militare e la

medicina in caso di catastrofe di 20 giorni al massimo; c. una sola volta per la parte teorica del corso di riconversione per droni di

14 giorni al massimo.

2 Gli ufficiali specialisti di nuova nomina possono essere introdotti alla funzione in un corso d’introduzione o in un servizio pratico di cinque giorni di servizio d’istru- zione al massimo. 3 I futuri sottufficiali e ufficiali di professione possono essere chiamati in servizio per selezioni per complessivi quattro giorni di servizio d’istruzione al massimo.

Art. 62 Numero di giorni di servizio d’istruzione in un periodo di due anni (art. 41 cpv. 3 LM) 1 In un periodo di due anni consecutivi i militari seguenti prestano complessivamen- te nell’ambito dei servizi d’istruzione delle formazioni e dei servizi d’istruzione speciali dei quadri il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione indicato qui appresso: a. militari di truppa e sottufficiali: 60 giorni; b. sottufficiali superiori e ufficiali subalterni: 65 giorni; c. sottufficiali superiori e ufficiali subalterni degli stati maggiori, capitani e uf- ficiali superiori: 75 giorni. 2 I servizi d’istruzione volontari e l’istruzione specifica all’impiego per il servizio di promovimento della pace non sono computati nei giorni di servizio d’istruzione da prestare entro due anni al massimo.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Sezione 6: Istruzione dei militari in ferma continuata (Art. 54a MG)

Art. 63 1 I militari in ferma continuata licenziati anticipatamente dopo la scuola reclute, ma prima di aver adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, prestano in corsi di ripetizione i giorni di servizio d’istruzione non prestati del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata. 2 I militari in ferma continuata che per motivi medici sono licenziati da un servizio d’istruzione prima dell’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione possono, a loro richiesta, prestare i giorni rimanenti del totale obbligato- rio di giorni di servizio d’istruzione come militari in ferma continuata, sempre che sussista una necessità da parte dell’esercito. 3 I militari in ferma continuata proposti per un avanzamento prestano i corrisponden- ti servizi d’istruzione come segue: a. di regola senza interruzioni dopo il servizio che stanno prestando; b. in caso di impellenti motivi personali, in un secondo momento, senza inter- ruzioni, sempre che le necessità dell’esercito lo consentano.

Sezione 7: Istruzione dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali

Art. 64 Prestazione e compimento di servizi d’istruzione dei quadri (art. 41 cpv. 3, 55 cpv. 3 lett. a LM) 1 La durata degli accertamenti dell’idoneità, dei servizi d’istruzione dei quadri per futuri sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali nonché la durata massima dell’istruzione dei quadri sono stabilite nell’allegato 2. 2 I servizi d’istruzione dei quadri sono di principio da prestare per l’intera durata conformemente all’affisso pubblico di chiamata in servizio militare. Su domanda dei militari possono eccezionalmente essere prestati in parti, se gli interessi privati o gli interessi del datore di lavoro al frazionamento del servizio d’istruzione prevalgono sull’interesse pubblico a prestare il servizio d’istruzione senza frazionamento. Il Cdo Istr decide in merito alle domande. 3 Nel caso dei militari che al momento del licenziamento dal servizio d’istruzione dei quadri hanno prestato almeno l’80 per cento dell’intera durata e che nella quali- ficazione approvata sono qualificati almeno come sufficienti, il servizio d’istruzione dei quadri è considerato assolto. 4 I militari che non hanno assolto un servizio d’istruzione dei quadri, sono chiamati in servizio alla prossima scadenza possibile per il resto della durata secondo il capo- verso 2.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 65 Obbligo di prestare servizi d’istruzione dei quadri (art. 41 cpv. 3, 55 cpv. 3 LM) 1 Gli aspiranti sottufficiali, gli aspiranti sottufficiali superiori e gli aspiranti ufficiali non sono tenuti a compiere i servizi d’istruzione dei quadri da prestare secondo l’allegato 2 se: a. hanno insegnato singoli blocchi didattici in servizi d’istruzione di base o servizi d’istruzione dei quadri o hanno assolto singoli blocchi didattici du- rante la loro attività professionale; b. hanno compiuto un altro servizio d’istruzione o un’altra istruzione aventi contenuti didattici identici o comparabili. 2 Sono tenuti a compiere i servizi d’istruzione dei quadri da prestare secondo l’alle- gato 2 per il grado superiore o la nuova funzione entro cinque anni dalla data dell’approvazione della proposta d’avanzamento.

3 Se non viene assegnata una nuova proposta d’avanzamento, prestano i servizi

d’istruzione corrispondenti al loro grado.

Sezione 8: Servizi in scuole e in corsi nonché nell’amministrazione militare

Art. 66 Condizioni (art. 59 cpv. 1–3 LM) 1 Fanno parte dell’amministrazione militare secondo l’articolo 59 capoverso 2 LM:

a. le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa; b. le unità amministrative dei Cantoni incaricate dell’esecuzione del diritto mi- litare federale. 2 Per il servizio in scuole e corsi o nell’amministrazione militare e nelle sue aziende possono essere chiamati in servizio soltanto militari soggetti all’obbligo di prestare servizio d’istruzione. 3 Per quanto riguarda le condizioni per la chiamata in servizio di militari destinati a prestare servizio nell’amministrazione militare e nelle sue aziende si applicano le definizioni seguenti: a. sovraccarico di lavoro straordinario: un sovraccarico di lavoro non prevedi- bile o la cui fine non è prevedibile e che inoltre non è gestibile tempestiva- mente con il personale ordinario o con misure organizzative ordinarie; b. conoscenze specialistiche particolari: le conoscenze specialistiche militari, tecniche o scientifiche:

1. necessarie per un periodo di tempo per il quale non è giustificabile

un’assunzione a tempo pieno o parziale, o

2. necessarie nell’ambito di un progetto classificato nel settore della sicu-

rezza interna o esterna per il quale è concesso l’accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

7435

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

4 Non sono considerati servizio militare nell’amministrazione militare e nelle sue aziende: a. i servizi per l’istruzione o per un impiego di militari di una formazione che in caso d’impiego dell’esercito assume compiti dell’amministrazione mili- tare; b. i servizi di militari secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c LM.

5 Non sono ammessi:

a. i servizi volontari; b. i servizi di impiegati dell’amministrazione militare volti al disbrigo del loro lavoro quotidiano; c. i servizi in sostituzione di posti di lavoro non autorizzati; d. i servizi volti a occupare posti vacanti; e. i servizi consecutivi prestati per lungo tempo allo stesso posto e per gli stessi scopi, indipendentemente dal fatto che a tal fine siano chiamati in servizio il medesimo militare o vari militari; f. i servizi aventi il solo fine di accorciare o impedire un periodo di disoccupa- zione del militare interessato.

Art. 67 Procedura (art. 59 cpv. 1–3 LM) 1 L’amministrazione militare presenta al più presto al Cdo Istr una domanda debita- mente motivata.

2 Il Cdo Istr decide in merito alle domande.

Art. 68 Esecuzione (art. 59 cpv. 1–3 LM)

L’Aggruppamento Difesa provvede all’esecuzione ed emana istruzioni per i servizi nell’amministrazione militare e nelle sue aziende nonché in scuole e corsi, comprese le direttive amministrative.

Sezione 9: Impiego di militari nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (art. 61 LM)

Art. 69 1 Su domanda degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, della protezione civile o di basi di pompieri, possono essere messi a disposizione dei militari se hanno almeno 30 anni ed esercitano una funzione di comando o di specialista prevista dal diritto ivi applicabile.

7436

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2 Il Cdo Istr decide in merito alle domande.

3 Per il compito di cui all’articolo 61 capoverso 3 LM possono essere messi a dispo- sizione: a. militari in ferma continuata in servizio d’istruzione delle formazioni; b. personale militare.

Sezione 10: Licenziamento anticipato dai servizi d’istruzione

Art. 70 Il comandante licenzia anticipatamente i militari dai servizi d’istruzione, quando il licenziamento appare necessario per impellenti motivi personali o di servizio, in particolare se: a. i militari interessati, a causa di un grave indizio di reato sottoposto alla giuri- sdizione militare o civile, non sono più tollerabili per il servizio d’istruzione; b. è stata avviata una procedura di non reclutamento, esclusione dall’esercito, degradazione o cambiamento di funzione; c. è stata decisa una sospensione delle chiamate; d. secondo l’articolo 39 deve essere eseguito un cambiamento di funzione; e. sussiste una pertinente decisione di ammissione al servizio civile; f. emerge che la persona partecipante all’istruzione dei quadri non è idonea a ricoprire il grado superiore o a esercitare la nuova funzione e la relativa pro- posta è cancellata.

Capitolo 4: Grado e funzione Sezione 1: Promozione e incorporazione in una funzione

Art. 71 Principi (art. 15, 55 cpv. 3, 94 cpv. 1 lett. c, 103 cpv. 1 LM) 1 Non sussiste alcun diritto a un avanzamento a un determinato grado o all’incor- porazione in una determinata funzione. 2 I limiti d’età, le competenze e il momento determinanti per una promozione sono disciplinati negli allegati 3 e 4.

3 Gli organi competenti per le promozioni dichiarano non valide le promozioni in

contrasto con la LM o le sue disposizioni d’esecuzione.

4 L’Aggruppamento Difesa emana le direttive amministrative per:

a. le qualificazioni, in particolare riguardo al numero minimo di giorni di ser- vizio d’istruzione da prestare per una qualificazione, ai singoli elementi della procedura di qualificazione e alle competenze;

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

b. la procedura relativa alle proposte; c. la procedura di promozione e d’incorporazione.

Art. 72 Condizioni (art. 15, 55 cpv. 3, 94 cpv. 1 lett. c, 103 cpv. 1 LM)

1 Per l’assunzione di una funzione, per un avanzamento o per una promozione è

necessaria una proposta. Sono eccettuate la promozione a soldato, l’assunzione di funzioni di soldato nonché la promozione a primotenente dopo aver prestato sei corsi di ripetizione.

2 Per l’incorporazione in una determinata funzione o la promozione a un grado

superiore devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a. la necessità da parte dell’esercito è dimostrata; b. i militari interessati soddisfano le condizioni seguenti:

1. hanno compiuto i servizi d’istruzione necessari per il grado superiore di

cui all’allegato 2 o 4 oppure i servizi d’istruzione per l’assunzione di una nuova funzione con lo stesso grado,

2. dispongono delle necessarie conoscenze orali e scritte di una seconda

lingua ufficiale per l’esercizio della nuova funzione o, in qualità di su- periore, sono in grado di comunicare nelle lingue ufficiali dei subordi- nati; c. vi è una decisione necessaria secondo l’OCSP22 passata in giudicato e l’autorità decisionale ha dato il suo consenso.

3 Per l’incorporazione in una determinata funzione o la promozione a un grado

superiore occorre tenere conto, per quanto possibile, delle conoscenze acquisite dai militari nella vita civile e nell’esercito.

Art. 73 Qualificazione (art. 15, 103 cpv. 1 LM) 1 Con la qualificazione sono valutate le competenze personali, sociali, operative e tecniche dei militari per quanto concerne la funzione esercitata e l’eventuale poten- ziale per l’assunzione di un’altra funzione o l’incorporazione con un altro grado.

2 Sono oggetto di una qualificazione:

a. i partecipanti ai servizi d’istruzione di base e ai servizi d’istruzione dei qua- dri; b. i quadri nei servizi d’istruzione delle formazioni; c. le persone che assolvono un’istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione; d. i militari le cui prestazioni non sono giudicate sufficienti.

22 RS 120.4

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 74 Proposta (art. 15, 103 cpv. 1 LM)

1 Una proposta può essere assegnata e approvata soltanto se:

a. è dimostrata una necessità da parte dell’esercito; b. è stata approvata una qualificazione con raccomandazione per l’assunzione di una funzione, per l’avanzamento o per la promozione; c. l’idoneità all’assunzione di una funzione, all’avanzamento o alla promozione è stata accertata e stabilita; d. sono adempiute le rimanenti condizioni per l’assunzione di una funzione, per l’avanzamento o una promozione. 2 Una proposta approvata non dà alcun diritto all’assunzione di una funzione, a un avanzamento o a una promozione.

Art. 75 Conferimento di un grado a tempo determinato (art. 103 cpv. 1 LM) 1 Se necessario, il Consiglio federale può conferire a tempo determinato agli ufficiali un grado di alto ufficiale superiore se, in Svizzera e all’estero, esercitano a tempo determinato una specifica funzione nell’esercito oppure sono impiegati a tempo determinato per incarico della Confederazione per adempiere un compito partico- lare.

2 L’Aggruppamento Difesa conferisce per la durata dell’impiego il grado militare

imperativamente necessario, sino al grado di colonnello, alle persone che, per incari- co della Confederazione, all’estero: a. esercitano una carica particolare o una determinata funzione in rapporto con gli affari militari della Confederazione; b. assolvono una determinata istruzione militare; c. sono impiegati nel quadro di un’operazione di mantenimento della pace o di un servizio d’appoggio. 3 Alla fine dell’esercizio della funzione o dell’impiego i militari tornano a rivestire il loro grado originario.

Art. 76 Parallelismo tra grado e funzione (art. 103 cpv. 1 LM) 1 Nel caso di una carenza di effettivi, in via eccezionale i militari possono essere incorporati in una funzione per la quale nelle tabelle degli effettivi regolamentari è previsto un grado inferiore o superiore. 2 Un’incorporazione in una funzione di un grado superiore può avvenire soltanto in sostituzione o ad interim.

3 Ai sottufficiali di professione si applica l’allegato 4.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 77 Esercizio di una funzione in sostituzione (art. 103 cpv. 1 LM)

1 Se temporaneamente una funzione non può essere esercitata da un militare, il

comandante della Grande Unità interessata o il superiore a lui equiparato designa un sostituto idoneo per un periodo non superiore a due anni. 2 Con l’esercizio di una funzione in sostituzione sono assunti tutti i diritti e gli obblighi della persona sostituita. 3 In virtù della sostituzione non sorge alcun diritto al conferimento definitivo della funzione o a una proposta per l’avanzamento o per la promozione a una simile funzione.

Art. 78 Conferimento di una funzione di quadro ad interim (art. 103 cpv. 1 LM) 1 Se un militare non adempie tutte le condizioni per l’assunzione di una funzione di quadro, il Cdo Istr può decidere, previa consultazione dell’organo competente per la promozione secondo l’allegato 3, di conferirgli ad interim la funzione di quadro, purché abbia assolto almeno una parte dei servizi d’istruzione necessari per tale funzione. 2 I militari con una funzione di quadro ad interim che non concludono i propri servi- zi d’istruzione entro due anni sono di nuovo incorporati in una funzione corrispon- dente al loro grado.

Art. 79 Promozione in caso di circostanze personali particolari (art. 103 cpv. 1 LM) 1 I militari che presentano circostanze personali particolari secondo l’articolo 33 capoverso 2 possono essere promossi soltanto se il Cdo Istr ha dato il suo consenso a prestare servizio militare.

2 Possono essere promossi retroattivamente alla data prevista originariamente:

a. nel caso di un procedimento penale pendente per un crimine o un delitto: se il procedimento penale è stato abbandonato o se si è concluso con una sen- tenza di assoluzione passata in giudicato; b. se non esiste più alcun attestato di carenza di beni dopo pignoramento o alcun attestato di carenza di beni dopo fallimento; c. se il fallimento è stato revocato; d. se i segni o gli indizi seri di un potenziale di pericolo o di abuso per la con- segna dell’arma personale secondo l’articolo 113 LM, una comunicazione di pericolo o un’obiezione in materia di sicurezza di un’autorità si sono succes- sivamente rivelati erronei.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Sezione 2: Nomina a ufficiale specialista o a specialista

Art. 80 Nomina a ufficiale specialista e introduzione alla funzione (art. 104 cpv. 3 LM) 1 Le funzioni di ufficiale per le quali le conoscenze altamente specialistiche necessa- rie per svolgere la funzione sono nettamente preminenti rispetto all’istruzione a ufficiale, possono essere conferite a ufficiali specialisti se la funzione di ufficiale non può essere occupata da un ufficiale adeguatamente qualificato. 2 Soldati, appuntati, sottufficiali e sottufficiali superiori possono essere nominati ufficiali specialisti se: a. sulla base della loro attività professionale o della loro esperienza pratica, della loro formazione civile conclusa o della loro qualificazione civile di- spongono delle conoscenze specialistiche necessarie per l’esercizio della funzione di ufficiale prevista; b. sono idonei dal punto di vista medico per l’esercizio della funzione prevista; c. vi è una decisione necessaria secondo l’OCSP23 passata in giudicato e il consenso dell’autorità decisionale; e d. si dichiarano disposti a prestare i relativi servizi. 3 Prima della nomina i futuri ufficiali specialisti dell’assistenza spirituale dell’eser- cito, del Servizio psicopedagogico dell’esercito e del Servizio sociale dell’esercito devono compiere un corso di formazione tecnica di 19 giorni nel quadro del servizio d’istruzione.

4 L’Aggruppamento Difesa stabilisce quali funzioni di ufficiale possono essere

occupate da un ufficiale specialista. 5 Il comandante competente per l’occupazione di una funzione di ufficiale presenta al Cdo Istr la domanda per la nomina a ufficiale specialista unitamente al militare interessato. Il Cdo Istr decide in merito alle domande e procede, se del caso, alla nomina a ufficiale specialista.

Art. 81 Nomina a specialista (art. 104a LM)

1 Le funzioni per specialisti sono designate e descritte nell’allegato 5.

2 Il Cdo Istr procede alle nomine necessarie.

23 RS 120.4

7441

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 82 Revoca delle nomine (art. 104 cpv. 4, 104a LM)

1 La nomina a ufficiale specialista può essere revocata dal Cdo Istr:

a. se è avvenuta in base a un’attività professionale che non viene più esercitata; b. se le capacità specialistiche della persona interessata non soddisfano più i requisiti della funzione di ufficiale; o c. di comune accordo con l’ufficiale specialista.

2 La nomina a specialista è revocata dal Cdo Istr se:

a. la funzione era svolta sulla base di un’attività professionale che non viene più esercitata; o b. le competenze specialistiche della persona interessata non soddisfano più i requisiti della funzione.

3 Con la revoca della nomina termina la durata dell’obbligo di prestare servizio

militare; è fatta salva una durata maggiore dell’obbligo di prestare servizio militare nel grado conseguito originariamente secondo l’articolo 13 capoverso 1 LM o l’articolo 19 della presente ordinanza.

Capitolo 5: Chiamate in servizio e differimenti Sezione 1: Chiamate in servizio

Art. 83 Forma ed effetto (art. 144 cpv. 1 LM)

1 I militari sono chiamati ai servizi d’istruzione:

a. di regola, mediante chiamata pubblica in servizio militare; b. in via eccezionale, mediante chiamata personale in servizio militare. 2 La chiamata in servizio impone alle persone chiamate di integrare il servizio nella pianificazione delle loro attività civili. Per i datori di lavoro, essa serve da informa- zione in merito alle assenze per servizio militare dei propri lavoratori.

Art. 84 Affisso pubblico di chiamata in servizio militare (art. 132 lett. e, 144 cpv. 1 LM) 1 L’Aggruppamento Difesa emana la chiamata pubblica in servizio militare entro la fine di settembre di ogni anno mediante pubblicazione in Internet24. Il corrisponden- te affisso deve inoltre essere esposto in tutti i Comuni politici.

2 Nella chiamata pubblica in servizio militare figurano i servizi d’istruzione

dell’anno seguente. Sono esclusi i servizi d’istruzione che per motivi di tutela del segreto non possono essere pubblicati.

24 www.vtg.admin.ch > Il mio servizio militare > Date di chiamata in servizio

7442

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3 La chiamata pubblica in servizio militare già pubblicata può essere modificata a seguito di necessità militari imperative. Le persone interessate sono informate im- mediatamente per posta o per via elettronica. 4 Il DDPS può, in particolare per misure straordinarie e per incrementare la prontez- za, chiamare in servizio formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata nella chiamata pubblica in servizio militare.

Art. 85 Chiamata in servizio personale (art. 144 cpv. 1 LM)

I militari il cui servizio d’istruzione non figura nella chiamata pubblica in servizio militare o la cui data non è indicata, ricevono immediatamente dopo la definizione della data del servizio d’istruzione una chiamata in servizio personale per posta o per via elettronica da parte dell’organo competente.

Art. 86 Avviso di servizio (art. 144 cpv. 1 LM)

1 Tutti imilitari ricevono per posta o per via elettronica un avviso di servizio

21 settimane prima di ogni servizio d’istruzione di durata superiore a due giorni. 2 Se dopo il recapito dell’avviso di servizio vi è una modifica della chiamata pubbli- ca o personale in servizio militare, l’informazione sulla modifica ha valore di avviso di servizio.

Art. 87 Ordine di marcia personale (art. 144 cpv. 1 LM) 1 Nell’ordine di marcia personale figurano i dettagli relativi all’entrata in servizio nel corrispondente servizio d’istruzione. 2È recapitato per posta o per via elettronica al più tardi sei settimane prima dell’inizio del servizio. 3 Le persone chiamate in servizio che due settimane prima dell’inizio del servizio d’istruzione non hanno ancora ricevuto l’ordine di marcia personale informano immediatamente il comandante della loro formazione d’incorporazione o l’organo che ha annunciato il servizio d’istruzione mediante avviso di servizio.

4 Sono competenti per l’emanazione dell’ordine di marcia personale:

a. per il reclutamento: i Cantoni; b. per il reclutamento delle cittadine svizzere e degli Svizzeri all’estero: il Cdo Istr; c. per i servizi d’istruzione: l’Aggruppamento Difesa; d. per il corso di ripetizione in caso di differimento del servizio a un altro pe- riodo del medesimo anno: l’Aggruppamento Difesa o l’autorità militare can- tonale competente.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 88 Limitazioni in materia di chiamate in servizio nell’anno del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare (art. 144 cpv. 1 LM)

Nell’anno del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare si applicano le limitazioni seguenti in materia di chiamate in servizio: a. i militari di truppa e i sottufficiali non possono più essere chiamati a prestare servizi d’istruzione volti all’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; b. tutti gli altri militari possono essere chiamati a prestare servizi d’istruzione delle formazioni e servizi speciali dei quadri, soltanto se possono essere pro- sciolti alla fine dell’anno.

Sezione 2: Differimenti

Art. 89 Differimento per motivi militari (art. 144 cpv. 1 LM)

L’organo incaricato della tenuta dei controlli può ordinare il differimento di un servizio d’istruzione: a. per coprire il fabbisogno di specialisti secondo l’articolo 50 LM e di quadri nei servizi d’istruzione delle formazioni; b. se viene constatata una violazione dell’articolo 62 capoverso 1; c. se più servizi coincidono totalmente o parzialmente e di conseguenza non possono essere prestati per l’intera durata.

Art. 90 Differimento per motivi personali (art. 144 cpv. 1 LM) 1 Per motivi personali le persone soggette all’obbligo di leva possono presentare una domanda di differimento del reclutamento e i militari una domanda di differimento di un servizio d’istruzione. 2 La domanda deve essere presentata, per scritto o in forma elettronica, alle autorità di cui all’allegato 6 al più tardi 14 settimane prima dell’inizio del servizio. Se la data dell’inizio del servizio non è definita con almeno 14 settimane di anticipo, la domanda deve essere presentata entro 14 giorni dal momento in cui è nota la data di inizio del servizio.

3 La domanda deve contenere:

a. una motivazione, corredata dei mezzi di prova necessari; b. il periodo nel quale il richiedente può prestare servizio; c. la firma del richiedente. 4 Il richiedente rimane assoggettato all’obbligo di entrare in servizio fintanto che il differimento del servizio non è stato autorizzato.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

5 Se il motivo per il quale è stato concesso un differimento viene a mancare, il

richiedente è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata in servizio originaria. Deve darne comunicazione senza indugio all’autorità che ha autorizzato il differimento.

Art. 91 Valutazione e autorizzazione (art. 144 cpv. 1 LM) 1 Le competenze per la valutazione delle domande di differimento sono disciplinate nell’allegato 6.

2 Le domande sono autorizzate se:

a. l’interesse privato del richiedente al differimento del servizio d’istruzione prevale sull’interesse pubblico a prestare il servizio d’istruzione durante il periodo previsto e se per la tutela dell’interesse privato non basta la conces- sione di un congedo personale, un’interruzione del servizio o l’assolvimento di una parte del servizio; b. il richiedente in un anno civile ha già prestato servizi per almeno quattro set- timane o è stata emanata una chiamata a un tale servizio. 3 Le domande non inoltrate entro il termine previsto dall’articolo 90 capoverso 2 possono essere autorizzate unicamente nel caso di un motivo personale sopravvenu- to in seguito.

Art. 92 Prestazione di corsi di ripetizione supplementari (art. 51 cpv. 1, 144 cpv. 1 LM) 1 I militari a cui in un anno è stato autorizzato il differimento del corso di ripetizio- ne, in uno degli anni successivi possono presentare all’organo incaricato della tenuta dei controlli una domanda per prestare un corso di ripetizione supplementare. 2 La domanda è approvata se sussiste una necessità militare e il limite massimo di cui all’articolo 62 capoverso 1 non è superato.

Art. 93 Esecuzione (art. 144 cpv. 1 LM)

L’Aggruppamento Difesa emana istruzioni concernenti la procedura e provvede a una prassi decisionale uniforme.

Capitolo 6: Proscioglimento dall’esercito e dall’obbligo di prestare servizio militare

Art. 94 Data, motivi del proscioglimento e formalità amministrative (art. 49 cpv. 2, art. 54a cpv. 4, 122 LM) 1 I proscioglimenti dall’esercito o dall’obbligo di prestare servizio militare avvengo- no alla fine dell’anno in cui interviene il motivo del proscioglimento.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2 Per i militari il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato valgono i seguenti motivi di proscioglimento: a. è stata raggiunta la scadenza della proroga; b. hanno presentato una domanda scritta di proscioglimento; c. non sussiste più alcuna necessità da parte dell’esercito. 3 Per la partecipazione obbligatoria al proscioglimento dall’esercito e dall’obbligo di prestare servizio militare, i militari interessati sono convocati dai Cantoni; la convo- cazione avviene mediante recapito di un documento per l’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblici.

4 Il Cdo Istr provvede a un’esecuzione uniforme.

Art. 95 Designazione del grado dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare 1 Le persone prosciolte dall’obbligo di prestare servizio militare possono continuare a portare l’ultimo grado rivestito munito dell’aggiunta «prosciolto dal servizio» oppure «pr».

2 Sono eccettuati:

a. i militari esclusi dal servizio militare o dall’esercito in virtù della LM o del Codice penale militare del 13 giugno 192725; b. i militari di professione il cui rapporto di lavoro presso il DDPS è stato disdetto per propria colpa in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 o 4 della legge del 24 marzo 200026 sul personale federale.

Capitolo 7: Competenze della Confederazione e dei Cantoni Sezione 1: Competenza territoriale nel caso di compiti cantonali (art. 121 cpv. 1 LM)

Art. 96 1 La competenza territoriale nel caso di compiti che secondo la presente ordinanza incombono ai Cantoni è determinata in base al domicilio della persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare. 2 Se la persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare non è domiciliata in Svizzera, la competenza territoriale è determinata: a. per i frontalieri: in base al luogo di lavoro; b. per tutti gli altri Svizzeri all’estero e tutte le altre Svizzere all’estero: in base al luogo d’origine.

25 RS 321.0 26 RS 172.220.1

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Sezione 2: Reclutamento

Art. 97 Informazione preliminare e manifestazione informativa (art. 4, 11 cpv. 2 e 2bis LM) 1 I Cantoni sono competenti, sotto il profilo organizzativo, finanziario e del persona- le, per l’informazione preliminare e la manifestazione informativa. 2 I comandanti di circondario inviano alle persone soggette all’obbligo di leva la convocazione e ai volontari un invito alla manifestazione informativa. La convoca- zione e l’invito contengono: a. informazioni sullo scopo, sull’obbligo o sulla possibilità di partecipare alla manifestazione informativa e sul suo svolgimento; b. il programma giornaliero della manifestazione informativa; c. un questionario medico per il reclutamento. 3 Il Cdo Istr, in collaborazione con i Cantoni e gli organi competenti della Confede- razione, stabilisce: a. il contenuto dettagliato dell’informazione preliminare e il mezzo di comuni- cazione adeguato; b. la forma e il contenuto dettagliato delle informazioni da fornire in occasione della manifestazioni informativa nonché il tempo necessario e i dati da rac- cogliere. 4 Nel quadro di queste direttive, i Cantoni sono liberi di organizzare autonomamente la manifestazione informativa.

Art. 98 Competenze per il reclutamento e centri di reclutamento (art. 11 cpv. 3, 120 cpv. 1 LM) 1 Il Cdo Istr esegue il reclutamento. Gli incombono tutti i compiti e tutte le decisioni relativi al reclutamento, sempre che secondo il diritto federale non sia competente al riguardo un altro organo.

2 Il reclutamento si svolge nei seguenti centri di reclutamento regionali:

Ubicazione Lingua Bacino di reclutamento (in base alla lingua materna)

Monteceneri TI Italiano Tutti gli italofoni Losanna VD Francese Tutti i francofoni (fino al 31 dicembre 2018) Payerne VD (a partire dal 1° gennaio 2019) Rüti ZH Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Sciaffusa, Turgovia

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Ubicazione Lingua Bacino di reclutamento (in base alla lingua materna)

Sumiswald BE Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Berna, Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura Windisch AG Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Lucerna, (fino al 30 aprile 2018) Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Aarau AG Basilea Città, Basilea Campagna, (a partire dal 1° maggio 2018) Argovia, Ticino Mels SG Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Svitto, Glarona, Appenzello Esterno, Appen- zello Interno, San Gallo e Grigioni

3 Per sfruttare al meglio i centri di reclutamento, in via eccezionale il Cdo Istr può ordinare deroghe temporanee ai bacini di reclutamento summenzionate.

Art. 99 Autorità di decisione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2 LM) 1 Ogni centro di reclutamento dispone di un’autorità che decide in merito alle do- mande concernenti l’ammissione al servizio militare non armato. Essa è composta: a. dal comandante del centro di reclutamento o dal suo supplente; b. da un comandante di circondario o dal suo supplente; c. da un medico. 2 La persona di cui al capoverso 1 lettera a assume la presidenza dell’autorità di decisione.

Art. 100 Profili dei requisiti di esercito e protezione civile (art. 120 cpv. 1 LM) 1 Il Cdo Istr definisce, in collaborazione con i servizi specializzati competenti, i profili dei requisiti delle singole funzioni di reclutamento dell’esercito. 2 L’Ufficio federale della protezione della popolazione definisce, in collaborazione con il Cdo Istr, i profili dei requisiti delle singole funzioni di reclutamento della protezione civile.

Art. 101 Esami per il reclutamento (art. 10 cpv. 1, 120 cpv. 1 LM) 1 Il Cdo Istr, in collaborazione con i servizi specializzati competenti, stabilisce:

a. i contenuti degli esami nonché i requisiti e le tabelle di valutazione; b. le funzioni per le quali devono essere superati gli esami attitudinali, i requi- siti e le tabelle di valutazione.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2 Propone ai servizi competenti per quali funzioni di reclutamento dell’esercito è necessario eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Sezione 3: Controlli militari

Art. 102 Cantoni, comandanti di circondario (art. 121 LM)

1 I comandanti di circondario sono competenti per:

a. l’acquisizione dei dati seguenti sui cittadini e sulle cittadine svizzeri entro la fine dell’anno in cui compiono i 17 anni:

1. cognome,

2. nome,

3. data di nascita,

4. luogo d’origine,

5. lingua materna,

6. professione,

7. indirizzo di domicilio,

8. numero d’assicurato AVS;

b. la tenuta dei dati di controllo secondo la lettera a delle persone soggette all’obbligo di leva; c. la tenuta dei dati di controllo secondo la lettera a relativi alle persone sogget- te all’obbligo di prestare servizio militare, sempre che secondo il diritto federale non sia competente al riguardo un altro organo; d. il rilascio e la consegna prima del reclutamento del libretto di servizio alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare; e. il rilascio e la consegna di un duplicato del libretto di servizio smarrito con- tro pagamento di una tassa, commisurata all’onere, di 300 franchi al mas- simo; f. le ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio di persone soggette all’obbligo di leva in occasione del reclutamento; g. le ricerche concernenti il luogo di dimora di una persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare che non è reperibile presso il domicilio annunciato; h. la segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) della persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare allo scopo di ricercarne la dimora, se il luogo di dimora non può essere accertato entro due mesi; i. la revoca della segnalazione nel RIPOL quando la persona soggetta all’ob- bligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare è di nuovo annunciata militarmente nella dovuta forma;

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

j. gli accertamenti e la decisione in merito a una domanda di congedo per l’estero; k. la custodia del libretto di servizio di una persona soggetta all’obbligo di pre- stare servizio militare con un congedo per l’estero. 2 I singoli corpi di truppa e le singole formazioni dell’esercito sono assegnati a un Cantone che assume i compiti cantonali speciali. Nel quadro di questi compiti spe- ciali i Cantoni hanno gli obblighi e i diritti seguenti: a. provvedono alla collaborazione con i comandi delle divisioni territoriali; b. sono consultati in occasione dell’occupazione di funzioni di comando; c. hanno il diritto di visitare i servizi d’istruzione.

Art. 103 Organo incaricato della tenuta dei controlli Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale a cui secondo l’organizzazione dell’esercito sono assegnati per la tenuta dei controlli una forma- zione o uno stato maggiore del Consiglio federale: a. tengono il controllo di corpo per controllare l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare; b. possono, previa domanda motivata, cedere compiti concernenti il controllo di corpo relativi a distaccamenti d’esercizio e d’appoggio all’impiego agli organi dell’Amministrazione federale a cui tali distaccamenti sono assegnati o subordinati per il servizio.

Art. 104 Comandanti delle formazioni I comandanti controllano, in occasione di ogni servizio della loro formazione, se i dati delle persone entrate in servizio corrispondono ai dati loro forniti dall’organo incaricato della tenuta dei controlli e gli comunicano eventuali inesattezze a fini di rettifica.

Art. 105 Comando Istruzione Il Cdo Istr è competente per: a. l’allestimento del libretto di servizio; b. il rilascio e la consegna del libretto di servizio a persone che si annunciano volontariamente per il servizio militare; c. l’incorporazione dei soldati in una formazione; d. le nuove incorporazioni e il trasferimento di militari; e. le ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio di tutti i militari non- ché la decisione di deferimento alla giustizia militare; f. l’impiego dei militari non incorporati in una formazione;

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

g. l’inserimento nei controlli militari di persone attribuite o assegnate all’eser- cito; h. l’emanazione di istruzioni nell’ambito del Servizio dei caduti e dei dispersi dell’esercito.

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione (art. 41 cpv. 3, 47 cpv. 5, 48a, 55 cpv. 4 LM; art. 48a cpv. 1 LOGA)

Art. 106

1 Il DDPS disciplina:

a. i dettagli quali la ripartizione, i partecipanti e le condizioni d’ammissione per:

1. i servizi d’istruzione di base e i servizi d’istruzione dei quadri,

2. i servizi d’istruzione per l’assunzione di una nuova funzione con il

medesimo grado,

3. i servizi al di fuori della formazione;

b. gli ulteriori servizi d’istruzione del personale militare connessi alla profes- sione.

2 Può ordinare:

a. la riduzione o il prolungamento della durata di servizi d’istruzione in casi di forza maggiore; b. in singoli casi, servizi della medesima durata o di durata inferiore se vi sono particolari esigenze d’istruzione.

3 L’Aggruppamento Difesa può concludere autonomamente, d’intesa con il DDPS,

trattati internazionali per l’attuazione di accordi quadro vigenti nell’ambito della cooperazione internazionale in materia d’istruzione militare secondo l’articolo 48a LM.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 107 L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 7.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 108 Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare 1 Le proroghe dell’obbligo di prestare servizio militare approvate secondo il diritto anteriore rimangono in vigore. Per gli ufficiali subalterni e i capitani si applicano tuttavia sino al 31 dicembre 2022 al più tardi.

2 Dopo il 1° gennaio 2018, su domanda del militare e del comando competente, gli

ufficiali subalterni e i capitani, nonché gli ufficiali specialisti incorporati in una funzione d’ufficiale prevista per ufficiali subalterni o capitani, possono essere auto- rizzati a prorogare l’obbligo di prestare servizio militare sino al 31 dicembre 2022 al più tardi, se sono adempiute le condizioni per la proroga di tale obbligo secondo l’articolo 21 capoverso 1.

Art. 109 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione in caso di promozione prima del 1° gennaio 2018 (art. 42 LM) 1 Gli appuntati capi, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni promossi al loro grado attuale prima del 1° gennaio 2018 devono prestare il seguente numero complessivo di giorni computabili di servizio d’istruzione: a. gli appuntati capi: 245 giorni; b. i caporali: 260 giorni; c. i sergenti: 400 giorni; d. i sergenti granatieri: 425 giorni; e. i sergenti capi: 430 giorni; f. i sergenti maggiori: 450 giorni; g. i sergenti maggiori capi e i furieri: 500 giorni; h. gli aiutanti sottufficiali: 620 giorni; i. gli aiutanti di stato maggiore: 630 giorni; j. gli aiutanti maggiori e gli aiutanti capi: 730 giorni; k. gli ufficiali subalterni: 600 giorni. 2 I sottufficiali di professione promossi a titolo professionale prestano conformemen- te al grado della loro funzione di milizia il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo il capoverso 1. 3 I capitani e gli ufficiali superiori promossi al loro grado attuale prima del 1° gen- naio 2018 e per i quali non è previsto alcun avanzamento, prestano servizi d’istru- zione durante un periodo di quattro a otto anni.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Art. 110 Specialisti e ufficiali specialisti 1 L’obbligo di prestare servizio militare degli specialisti che sono stati incorporati prima del 1° gennaio 2018 e che secondo il nuovo diritto non sono più considerati specialisti dura sino al 31 dicembre 2022 al più tardi. 2 Gli specialisti con grado da capitano a colonnello nonché gli ufficiali specialisti che sono stati incorporati prima del 1° gennaio 2018 prestano al massimo 300 giorni di servizio d’istruzione in servizi d’istruzione delle formazioni. 3 Gli ufficiali specialisti che sono stati nominati prima del 1° gennaio 2018 e non rivestono alcuna funzione di ufficiale, possono mantenere la loro nomina fino al 31 dicembre 2022 al più tardi.

Art. 111 Militari in ferma continuata 1 Per i soldati e gli appuntati in ferma continuata il numero complessivo di giorni computabili di servizio d’istruzione da prestare ammonta a 300 giorni. 2 Per i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni in ferma continua- ta che sono stati promossi prima del 31 gennaio 2017 al loro grado attuale, il numero complessivo di giorni computabili di servizio d’istruzione da prestare ammonta: a. per sergenti e sergenti capi: 430 giorni; b. per sergenti maggiori, sergenti maggiori capi e furieri: 500 giorni; c. per ufficiali subalterni: 600 giorni.

Art. 112 Scuola sottufficiali nella prima settimana di gennaio 2018 1 I congedi generali lunghi durante la scuola sottufficiali nella prima settimana di gennaio 2018 non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Tale disciplinamento non si applica ai militari in ferma continuata. 2 Gli aspiranti entrano in servizio l’8 gennaio 2018 nell’ultima settimana della scuola sottufficiali.

Art. 113 Servizi d’istruzione di base e servizi d’istruzione dei quadri 1 I servizi d’istruzione di base e i servizi d’istruzione dei quadri secondo il nuovo diritto sono considerati compiuti quando è stato compiuto un servizio d’istruzione avente contenuti didattici identici o prevalentemente identici secondo il diritto anteriore.

2 I quadri che hanno adempiuto entro il 31 dicembre 2017 le condizioni per una

promozione e l’assunzione di una funzione secondo il diritto anteriore, a partire dal 1° gennaio 2018 non devono più prestare alcun altro servizio d’istruzione dei quadri per una corrispondente promozione e assunzione della funzione. 3 I militari che entro il 31 dicembre 2017 hanno prestato soltanto parzialmente un servizio d’istruzione o non lo hanno compiuto, a partire dal 1° gennaio 2018 presta- no i servizi d’istruzione di base e i servizi d’istruzione dei quadri secondo l’alle-

7453

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

gato 2. Sono chiamati in servizio alla prossima scadenza possibile per prestare i rimanenti giorni d’istruzione.

Art. 114 Obbligo dei soldati d’esercizio di prestare corsi di ripetizione I soldati d’esercizio che prima del 1° gennaio 2018 erano incorporati in un distac- camento d’esercizio e dal 1° gennaio 2018 sono incorporati in un distaccamento d’appoggio all’impiego o in un distaccamento d’esercizio, prestano annualmente fino al 31 dicembre 2022 corsi di ripetizione di almeno due settimane fino all’adem- pimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 115 Capisezione della logistica nel servizio d’avanzamento al grado di capitano 1 Gli aiutanti sottufficiali che prima del 1° gennaio 2018 erano incorporati nella funzione di caposezione della logistica nel servizio d’avanzamento al grado di capitano, possono assolvere ancora fino al 31 dicembre 2022 l’istruzione dei quadri a capitano nella funzione di comandante d’unità o di aiuto di comando secondo l’allegato 2 numero 5.0. 2 I sottufficiali di professione con il grado di aiutante sottufficiale che sono stati impiegati nella funzione di caposezione della logistica per almeno tre anni come sottufficiali di professione E1, dopo aver superato la selezione 2 per ufficiali di professione possono prestare, se non li hanno ancora assolti, il corso di formazione alla condotta di unità e il corso di formazione tecnica I. Dopo il servizio pratico possono essere promossi a capitano nella funzione di comandante d’unità e devono frequentare un corso di formazione di base presso l’Accademia militare. Il capo dell’esercito decide in merito alle proposte.

Art. 116 Gradi multipli Gli ufficiali che fino al 31 dicembre 2017 erano incorporati in una funzione per la quale nelle tabelle degli effettivi regolamentari erano stabiliti più gradi possono mantenere, qualora sussista una necessità da parte dell’esercito, la medesima funzio- ne sino al 31 dicembre 2022 al più tardi, anche se secondo il nuovo diritto per tale funzione è previsto un altro grado.

Art. 117 Assolvimento della scuola reclute, limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare e chiamata in servizio nell’anno del proscioglimento (art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 49 LM) 1 I reclutati della classe 1992 attribuiti il 31 dicembre 2017 a una funzione di reclu- tamento dell’esercito assolvono la scuola reclute entro il 31 dicembre 2018. 2 I militari di truppa e i sottufficiali che il 31 dicembre 2017 non hanno ancora adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione restano assog- gettati all’obbligo di prestare servizio militare fino alla fine del 12° anno civile dopo la promozione a soldati.

7454

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3 Se presentano una domanda scritta, anche nell’anno del proscioglimento dall’ob- bligo di prestare servizio militare possono essere chiamati in servizio per corsi di ripetizione nonché per lavori di preparazione e licenziamento, qualora non abbiano ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione e vi sia una necessità da parte dell’esercito. La domanda va inviata all’organo incaricato della tenuta dei controlli.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 118 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Allegato 1 (art. 46) Servizi d’istruzione Istruzione di base Servizi d’istruzione delle formazioni Istruzione dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori Servizi speciali dei quadri e degli ufficiali (servizi d’istruzione dei quadri) – Scuola reclu- Corsi di ripetizione Istruzione dei quadri – Corso speciale2 te1 – Corso preparatorio dei quadri2 – Corso di formazione per sottufficiali supe- – Trapasso di comando4 (compresi i – Corsi di ripetizione2 riori1 – Corso di base del corsi speciali (per i sottufficiali superiori e gli ufficiali incorporati in stati – Corso di formazione per capicucina1 Centro di competenza per specialisti maggiori di Grandi Unità o corpi di truppa sono considerati cor- – Scuola ufficiali1 per la medicina milita- secondo si di ripetizione: i corsi di stato maggiore2, gli esercizi quadro di – Unteroffiziersschule1 re e la medicina in ca- l’art. 50 LM) stato maggiore3, gli esercizi di stato maggiore3, gli esercizi con Servizi d’istruzione in una scuola reclute so di catastrofe2 truppe al completo3 e i corsi d’allenamento delle Forze aeree2 – Corso preparatorio dei quadri2 – Rapporto4 Lavori di preparazione e di licenziamento – Servizio pratico1 – Servizio d’arbitraggio3 – Lavori di licenziamento2 – Corso d’allenamento2 Altri servizi d’istruzione per un grado supe- – Visita alla truppa4 – Ricognizione2 riore, una nuova funzione o una riconversio- – Rapporti nell’ambito della preparazione di servizi d’istruzione4 ne – Direzione di esercizi3 Servizio al di fuori della formazione – Corso di riconversione per droni (parte Legenda: – Corso di selezione per il distaccamento d’esplorazione teorica)2 1 Scuole dell’esercito 2 – Corso di formazione alla condotta1 2 Corsi – Audizione nell’ambito del controllo di sicurezza relativo alle – Corso di formazione di stato maggiore 3 Esercizi persone4 generale1 4 Rapporti – Corso di riconversione per droni (parte pratica) 2 – Corso per quadri di medicina2 – Esame d’idoneità all’impiego nel servizio di promovimento – Corso per quadri di medicina veterinaria2 della pace4 – Servizio pratico nelle regioni, negli ambiti – Corso d’introduzione, corso per specialisti o corso di base2 della sanità militare o nel servizio – Istruzione specifica all’impiego per il servizio di promovimento d’istruzione delle formazioni2 della pace 2 – Corso speciale per granatieri e esploratori – Esame medico per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio 4 paracadutisti2 – Corso di tiro per «rimasti»2 – Corso di formazione di stato maggiore1 Militari in ferma continuata – Corso di formazione tecnica1 – Giorni di servizio rimanenti senza interruzione2

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Allegato 2 (art. 56 cpv. 1, 64 cpv. 1, 65 cpv. 1 e 2, 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 113 cpv. 2)

Durata delle scuole reclute e durata massima dell’istruzione dei quadri e dei servizi d’istruzione in giorni Funzione Istruzione di base Servizi d’istruzione dei quadri

Carriere nell'ambito Scuola reclute (com- Corso preparatorio Corso di formazione

Esame d'idoneità Scuola sottufficiali dell'istruzione di base e presi i corsi speciali dei quadri e servizio

Grado attuale Grado futuro Reclutamento per specialisti per capicucina pratico in una scuola dell'istruzione dei quadri secondo l'art. 50 LM) reclute

1.0 Recl Sdt Tutte le funzioni, fatte salve eventuali deroghe 3 124

Specialista di montagna 3 2 124 Granatiere e esploratore paracadutista 3 2 159 Soldato sanitario aspirante medico 3 82/124 Gli aspiranti seguono un’istruzione di base di Soldato d’ospedale aspirante medico 82 o 89 giorni. Se non compiono la carriera Soldato sanitario aspirante medico 89/124 nell’ambito dell’istruzione dei quadri per (veterinario) diventare ufficiali, sono chiamati in servizio per il resto della durata dell’istruzione di base di 124 giorni. 1.1 Sdt App Tutte le funzioni Dopo aver conseguito il grado di soldato non devono essere prestati altri servizi d’istruzione dei quadri.

2.0 Sdt Sgt Capogruppo 27 12–131*

App Capogruppo specialista di montagna Capogruppo granatiere 40 47–124* Capogruppo esploratore paracadutista Capocucina /in 40 33–131* 2.1 Sgt Sgt capo Sostituto del caposezione Dopo aver conseguito il grado di sergente non devono essere prestati altri servizi d’istruzione. 2.2 Sgt Sgt capo Responsabile dei tamburini Prestano un corso di formazione tecnica suff tamburini di 12 giorni.

7457

3.5 3.1

7458 3.6 3.4 3.3 3.2 3.0 Carriera nell’ambito dell'istru-

zione dei quadri Sgtm Fur Sgt Sgtm capo Sgt capo Sgtm Fur Sgt Sgtm capo Aiut suff Sgt capo Grado attuale Aiut SM Sgtm Aiut magg Fur Aiut magg Sgtm Sgtm Aiut SM Aiut suff Grado futuro Aiut capo Obbligo di prestare servizio militare. O

Furiere Funzione

Sergente maggiore

d’unità

Corso di formazione tecnica 12–26*

40 Corso di formazione per

sottufficiali superiori Servizi d’istruzione dei quadri

Corso preparatorio dei 0–21* 19

quadri e servizio pratico in 0–131* 0–131* una scuola reclute

26 Corso di formazione tecnica

logistica

33 Corso di formazione alla

condotta di corpi di truppa

Servizio pratico in servizi

12 26 d'istruzione delle forma-

Dopo aver conseguito il grado di aiutante maggiore non devono essere prestati altri servizi d’istruzione

zioni

Corso di formazione tecnica B

Corso di formazione di stato maggiore II / 1a parte dei quadri.

RU 2017

4.1 4.0 Carriera nell'ambito dell'istruzione dei

7459 quadri

Ten Sdt Suff Grado attuale Suff sup

I ten Ten Grado futuro

Caposezione Caposezione granatiere Funzione Caposezione esploratore paracadu- tista Obbligo di prestare servizio militare. O

Quartiermastro Medico militare Farmacista Dentista Veterinario Tutte le funzioni

103

103 75 Scuola ufficiali

Corso speciale per granatieri e

26 esploratori paracadutisti

54 54 Corso per quadri di medicina

164 Servizi d’istruzione dei quadri

Corso per quadri veterinari 1 Corso per quadri veterinari 2 Corso preparatorio dei quadri e

131 131 servizio pratico in una scuola reclute,

82 124 nelle regioni o negli ambiti della

sanità militare Corso di formazione alla condotta di unità 54/54 124

Corso di formazione tecnica

Corso preparatorio dei quadri e servizio pratico in una scuola reclute

Corso di formazione alla condotta di corpi di truppa Dopo aver conseguito il grado di tenente non devono essere prestati altri servizi d’istruzione dei Corso di formazione tecnica

Servizio pratico in servizi d'istruzione delle formazioni

Corso di formazione di stato maggio- quadri.

re II RU 2017

5.0 Carriera nell'ambito dell'istruzione dei

7460 quadri

Ten I ten Grado attuale

Cap Grado futuro

Comandante d’unità Operatore di bordo Funzione Pilota Pilota di droni Operatore di droni Obbligo di prestare servizio militare. O

Aiuto di comando di corpi di truppa Aiuto di comando a livello di Grande Unità Quartiermastro Medico di battaglione Medico di gruppo Capo medicina Farmacista Veterinario

Scuola ufficiali

Corso speciale per granatieri e esploratori paracadutisti

Corso per quadri di medicina Servizi d’istruzione dei quadri

Corso per quadri veterinari 1 Corso per quadri veterinari 2 Corso preparatorio dei quadri e servizio pratico in una scuola reclute, nelle regioni o negli ambiti della sanità militare

26 26 Corso di formazione alla condotta di

26 unità

0–21 19 Corso di formazione tecnica 5–26*

Corso preparatorio dei quadri e

131 servizio pratico in una scuola reclute

12 Corso di formazione alla condotta di

12 corpi di truppa

12–33*

5 Corso di formazione tecnica

12 12 Servizio pratico in servizi d'istruzione

12 12 12 delle formazioni

12–33* 0–19* 12–16*

Corso di formazione di stato maggio- 19–31* re II RU 2017

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Funzione Servizi d’istruzione dei quadri Osservazione

Carriera nell'ambito dell'istruzione Corso di formazione alla condotta

Corso di formazione tecnica II Corso di formazione tecnica B Servizio pratico in servizi Servizio pratico in servizi Corso di formazione di stato

Corso di formazione tecnica dei quadri Grado attuale Grado futuro di corpi di truppa d'istruzione delle formazioni d'istruzione delle formazioni maggiore II

6.0 Cap Magg Aiuto di comando di corpi di truppa 33 12–19* 16 a partire dalla funzione di (sostituto del comandante, S3) comandante d’unità Aiuto di comando di corpi di truppa 12–33* 0–19* 12–16* a partire dalla funzione di caposezione 12–33* 0–19* 12–16* 0–19* a partire dalla funzione di comandante d’unità Aiuto di comando a livello di Grande 0–21* 19–31* Unità Quartiermastro Comandante di squadriglia 33 26 a partire dalla funzione di pilota Capo medicina Dopo aver conseguito il grado di capitano non devono essere Capo del distaccamento Ispettorato delle prestati altri servizi d’istruzione dei quadri. derrate alimentari Capo veterinario animali dell’esercito Capo veterinario del servizio veterinario 12 5 19

7461

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Funzione Servizi d’istruzione dei quadri Osservazione

Carriera nell'ambito dell'istruzione Corso di formazione alla condotta

Corso di formazione tecnica II Corso di formazione tecnica B Servizio pratico in servizi Servizio pratico in servizi Corso di formazione di stato

Corso di formazione tecnica dei quadri Grado attuale Grado futuro di corpi di truppa d'istruzione delle formazioni d'istruzione delle formazioni maggiore II

6.1 Magg Ten col Comandante di corpo di truppa 12–19* 16

Comandante di squadra 12 Aiuto di comando a livello di Grande 0–21* 0–31* Unità Medico Grande Unità 5 31 Capo farmacia Capo servizio veterinario di corpi Dopo aver conseguito il grado di maggiore non devono essere di truppa prestati altri servizi d’istruzione dei quadri.

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Grado attuale Grado futuro Funzione Servizi d’istruzione Servizi d’istruzione supplementari dei quadri dei quadri

Carriera nell’ambito dell'istru- Corso di formazione di Corso di formazione di Esame d'idoneità e corso Corso di formazione di

stato maggiore generale I stato maggiore generale IV stato maggiore generale

zione dei quadri d'introduzione eV e II III/1 e III/2

6.2 Ten col Col Aiuto di comando a livello di Grande Unità Dopo aver consegui-

Medico di divisione to il grado di tenente Capo servizio sanitario colonnello non Capo farmacia devono essere Capo Ispettorato delle derrate alimentari prestati altri servizi Capo servizio veterinario a livello di d’istruzione dei Grande Unità quadri.

7.0 Cap / magg Magg SMG 5 52

7.1 Magg SMG Ten col SMG 24

7.2 Ten col SMG / col SMG Ten col SMG / col SMG 19–38*

Legenda: Cap Capitano Sgtm Sergente maggiore * Durata del servizio d’istruzione dei quadri Col Colonnello Sgtm capo Sergente maggiore capo dipendente dalla funzione Fur Furiere SMG stato maggiore generale I ten Primotenente Suff Sottufficiale App Appuntato Magg Maggiore Suff sup Sottufficiale superiore Aiut capo Aiutante capo Recl Recluta Ten Tenente Aiut maggAiutante maggiore Sdt Soldato Ten col Tenente colonnello Aiut SM Aiutante di stato maggiore Sgt Sergente Aiut suff Aiutante sottufficiale Sgt capo Sergente capo

7463

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Allegato 3 (art. 71 cpv. 2 e 78 cpv. 1)

Premesse temporali per la proposta e la promozione nonché competenze per le promozioni Funzione Assegnazione della proposta1 Promozione Osservazioni Occasione Momento Da parte di

Carriera nell'ambito dell'istru- Numero minimo di corsi di

Corso di ripetizione (CR) Servizio d'istruzione di Anni di età fino al cui ripetizione prestati o anni di base compimento può essere

zione dei quadri servizio con l'ultimo grado

Grado attuale Grado futuro Servizio d'istruzione dei

quadri conseguito assegnata la proposta Età minima

1.0 Recl Sdt Tutte le funzioni 18 Scuola reclute Cdt U SIB Età per la promozione: fino al compimento del 25° anno di età

1.1 Sdt App Tutte le funzioni X 1 CR – – CR* Cdt U Promozione al più presto:

– durante il 2° CR – a partire da 20 giorni di SIF MFC

2.0 Sdt Sgt Capogruppo X X 28 – Scuola sottufficiali* Cdt SIQ

App Capocucina

2.1 Sgt Sgt capo Sostituto del X 2 CR 29 – CR* Cdt U Promozione al più presto:

caposezione – durante il 3° CR – a partire da 50 giorni di SIF MFC

7464

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Funzione Assegnazione della proposta1 Promozione Osservazioni Occasione Momento Da parte di

Carriera nell'ambito dell'istru- Numero minimo di corsi di

Corso di ripetizione (CR) Servizio d'istruzione di Anni di età fino al cui ripetizione prestati o anni di base compimento può essere

zione dei quadri servizio con l'ultimo grado

Grado attuale Grado futuro Servizio d'istruzione dei

quadri conseguito assegnata la proposta Età minima

3.0 Sgt Sgtm X X 2 CR in caso di asse- 31 – Corso di formazione Cdt SIQ

Sgt capo gnazione della proposta tecnica* nell’ambito del CR

3.1 Sgt Fur Furiere X X 2 CR in caso di asse- 30 – Corso di formazione per

Sgt capo gnazione della proposta sottufficiali superiori* Sgtm nell’ambito del CR

3.2 Sgtm capo Sergente mag- X X 2 CR in caso di asse- 30 –

giore d’unità gnazione della proposta nell’ambito del CR

3.3 Sgtm Aiut suff X 2 CR 30 – Corso di formazione CEs

Fur tecnica* Sgtm capo

3.4 Sgtm Aiut SM X 3 CR 36 28 Servizio pratico nel CdA

Fur SIF** Sgtm capo Aiut suff

3.5 Aiut SM Aiut magg X 4 CR 44 34 Corso di formazione di

stato maggiore II**

3.6 Aiut magg Aiut capo X 4 anni di servizio 40 **

7465

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Funzione Assegnazione della proposta1 Promozione Osservazioni Occasione Momento Da parte di

Carriera nell'ambito dell'istru- Numero minimo di corsi di

Corso di ripetizione (CR) Servizio d'istruzione di Anni di età fino al cui ripetizione prestati o anni di base compimento può essere

zione dei quadri servizio con l'ultimo grado

Grado attuale Grado futuro Servizio d'istruzione dei

quadri conseguito assegnata la proposta Età minima

4.0 Suff e Ten Caposezione X X 2 CR in caso di asse- 34 – Scuola ufficiali o corso Capo suff sup Quartiermastro gnazione della proposta speciale granatieri e DDPS nell’ambito del CR esploratori paracadu- tisti*

4.1 Ten I ten Caposezione X 2 CR 34 – CR** o Promozione al più presto:

durante il SIF MFC – dopo il 3° CR o (nessuna promozione – a partire da 70 giorni di trimestrale) SIF MFC Promozione senza propo- sta: – dopo 6° CR o – 140 giorni SIF MFC Quartiermastro X – Dopo il servizio pratico (nessuna promozione trimestrale)

5.0 Ten Cap Quartiermastro X 3 CR 36 – CR** Capo

I ten Comandante X 2 CR, ossia al più 36 – Servizio pratico nella DDPS d’unità presto alla fine del 3° scuola reclute** Aiuto di coman- X CR con contemporanea 36 – Servizio pratico nel do di corpi di proposta di promozione SIF** truppa o a livello al grado di I ten di Grande Unità

7466

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Funzione Assegnazione della proposta1 Promozione Osservazioni Occasione Momento Da parte di

Carriera nell'ambito dell'istru- Numero minimo di corsi di

Corso di ripetizione (CR) Servizio d'istruzione di Anni di età fino al cui ripetizione prestati o anni di base compimento può essere

zione dei quadri servizio con l'ultimo grado

Grado attuale Grado futuro Servizio d'istruzione dei

quadri conseguito assegnata la proposta Età minima

6.0 Cap Magg Quartiermastro X 44 32 Corso di formazione di Capo Condizione: almeno 8 anni stato maggiore II** DDPS come ufficiale Aiuto di coman- X 3 CR 44 32 ** do di corpi di X 3 CR 44 – Servizio pratico nel A partire dalla funzione di truppa SIF** comandante d’unità Aiuto di coman- X 44 32 Corso di formazione di Condizione: almeno 3 anni do a livello di stato maggiore II** quale comandante d’unità Grande Unità o aiuto di comando di corpi di truppa e almeno

8 anni quale ufficiale

6.1 Magg Ten col Comandante di X A partire dalla funzione 44 38 **

corpo di truppa di comandante d’unità: almeno 2 CR quale sostituto del comandan- te del corpo di truppa o S3, ad eccezione degli ufficiali di stato mag- giore generale Aiuto di coman- X 44 38 ** do a livello di Grande Unità

7467

Carriera nell'ambito dell'istru-

7468 zione dei quadri

Grado attuale

6.2 Ten col

Col Grado futuro

Aiuto di coman- Funzione Obbligo di prestare servizio militare. O

do a livello di

Grande Unità

X Corso di ripetizione (CR)

Servizio d'istruzione di Occasione base Servizio d'istruzione dei quadri

La funzione di sostituto del comandante di Assegnazione della proposta1

Numero minimo di corsi di Grande Unità è possibi- ripetizione prestati o anni di servizio con l'ultimo grado le solo per gli ex conseguito comandanti di corpi di truppa Anni di età fino al cui compimento può essere assegnata la proposta 42 Età minima

** Promozione

Momento

Capo DDPS Da parte di

Osservazioni

RU 2017

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Assegnazione della proposta1 Promozione Osservazioni Occasione Momento Da parte di

Carriera nell'ambito dell'istru- Numero minimo di corsi di

Corso di ripetizione (CR) Servizio d'istruzione di

Grado futuro (funzione) Anni di età fino al cui ripetizione prestati o anni di base compimento può essere

zione dei quadri servizio con l'ultimo grado

Grado attuale Servizio d'istruzione dei

quadri conseguito assegnata la proposta Età minima

7.0 Cap / Mag Magg SMG X 30 Corso di formazione Capo Almeno 3 anni quale

di stato maggiore DDPS comandante d’unità e generale II* 8 anni quale ufficiale

7.1 Magg SMG Ten col SMG X 37 Corso di formazione

di stato maggiore generale III/2**

7.2 Ten col SMG Col SMG X 42 Corso di formazione

di stato maggiore generale IV** e V** Alti ufficiali superiori Approvazione da parte del capo del DDPS Nomina da parte del Consiglio federale (brigadiere, divisionario, comandante di corpo)

7469

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Legenda: Cap Capitano Recl Recluta

1 Eccettuato il personale militare SMG di stato maggiore generale Sdt Soldato

* Promozione durante il servizio Cdt SIQ Comandante del servizio d’istruzione SIF Servizi d’istruzione delle formazioni d’istruzione, dal punto di vista ammini- dei quadri SIF MFC Servizi d’istruzione delle formazioni strativo per il primo giorno successivo al Cdt U Comandante d’unità sotto i cui ordini per i militari in ferma continuata (gior- servizio d’istruzione compiuto prestano servizio i militari ni di servizio rimanenti senza interru- ** Promozione in seguito a promozione Cdt U SIB Comandante d’unità nel servizio zione) trimestrale per 01.01/01.04/01.07/01.10 istruzione di base Sgt Sergente con incorporazione nella funzione CEs Capo dell’esercito Sgt capo Sergente capo Col Colonnello Sgtm Sergente maggiore Aiut capo Aiutante capo CR Corso di ripetizione Sgtm capo Sergente maggiore capo Aiut magg Aiutante maggiore Fur Furiere Suff Sottufficiale Aiut SM Aiutante di stato maggiore I ten Primotenente Suff sup Sottufficiale superiore Aiut suff Aiutante sottufficiale Magg Maggiore Ten Tenente App Appuntato MFC Militari in ferma continuata Ten col Tenente colonnello

7470

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Allegato 4 (art. 71 cpv. 2, 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 76 cpv. 3)

Disposizioni derogatorie concernenti l’istruzione dei quadri e la promozione

1. Ufficiali di professione (uff prof), ad eccezione dei membri del servizio di volo militare Funzione Corsi di formazione professionali supple- Promozione in deroga all’allegato 3 mentari Osservazioni

Servizi d'istruzione dei quadri Selezione 2 Corso di formazione di base

Gruppo d'impiego (E) secondo la carriera nell'ambito

Cfo avanz 1 uff prof Selezione 1 (esame di ammissione al

Grado futuro dell'istruzione dei quadri (esame d'idoneità) corso di formazione di base) dell'Accademia militare Selezione 3 Età minima

I ten E1 4.1 1–2 2 X Cap 5.0 1–2 2 X Magg 6.0 1–2 2 X Magg SMG 7.0 1–2 2 X Cap E2 5.0 Deve aver prestato servizio con Magg 6.0 successo nel gruppo d’impiego E1 per almeno 4 anni (diplomati del corso di Magg SMG 7.0 diploma e del corso di formazione bachelor) o 5 anni (diplomati della Scuola militare).

7471

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Funzione Corsi di formazione professionali supple- Promozione in deroga all’allegato 3 mentari Osservazioni

Servizi d'istruzione dei quadri Selezione 2 Corso di formazione di base

Gruppo d'impiego (E) secondo la carriera nell'ambito

Cfo avanz 1 uff prof Selezione 1 (esame di ammissione al

Grado futuro dell'istruzione dei quadri (esame d'idoneità) corso di formazione di base) dell'Accademia militare Selezione 3 Età minima

Ten col Comandante di corpo di truppa E3 6.1 X X 38 Aiuto di comando a livello di Grande Unità 40 Ten col SMG Comandante di corpo di truppa 7.1 X X 37 Aiuto di comando a livello di Grande Unità 38

7472

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Funzione Corsi di formazione professionali supple- Promozione in deroga all’allegato 3 mentari Osservazioni

Servizi d'istruzione dei quadri

Gruppo d'impiego (E) secondo la carriera nell'ambito

Cfo avanz 2 uff prof Cfo avanz 3 uff prof Grado futuro dell'istruzione dei quadri Selezione 4 Età minima

Ten col Comandante di corpo di truppa E3+ 6.1 X 38 Aiuto di comando a livello di Grande Unità 40 Ten col SMG Comandante di corpo di truppa 7.1 X 37 Aiuto di comando a livello di Grande Unità 38 Col E3+ 6.2 X 42 Il capo dell’esercito decide in merito alle Col SMG 7.2 X proposte. Col E4 6.2 X 42 Col SMG 7.2 X Col E5 6.2 X 47 Col SMG 7.2 X Brigadiere – X X Il cfo avanz 3 uff prof può essere assolto Divisionario anche dopo l’assunzione della funzione e la promozione. Comandante di corpo

7473

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2. Sottufficiali di professione (suff prof)

Servizi d’istruzione dei quadri e corsi di formazione professionali Promozione in deroga all’allegato 3

Nel gruppo d'impiego (E) Osservazioni Selezione 2

Cfo avanz 1 suff prof Cfo avanz 2 suff prof Cfo avanz 3 suff prof Servizi d'istruzione

Selezione 1 dei quadri secondo la

Cfo base SSPE (esame di ammissio-

Grado futuro carriera nell'ambito

(esame di idoneità) Selezione 3 Selezione 4 Età minima dell'istruzione dei quadri ne al Cfo base SSPE)

Aiut suff E1 1–2 2 X I futuri sottufficiali di professione sono promossi al grado di aiutanti sottufficiali Aiut SM 3.4* 1–2 2 X 28 dopo aver concluso con successo il corso di formazione di base. Indipendentemente dal corso di formazione di base della Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito è possibile una promozione secondo l’allegato 2 al grado di aiutante sottufficiale o aiutante di stato maggiore. Aiut suff E2 26 Deve aver prestato servizio con successo nel gruppo d’impiego E1 per almeno Aiut SM 3.4* 28 3 anni. Aiut suff E2+ 31 Deve aver prestato servizio con successo nel gruppo d’impiego E2 per almeno Aiut SM 3.4* 33 5 anni. Aiut SM E3 X X 35 Aiut magg 3.5* X X 35 Aiut magg E4 X X 42 Aiut capo 3.6* X X 42 Aiut capo E5 X 48 Il cfo avanz 3 suff prof può essere assolto anche dopo l’assunzione della funzione e la promozione.

7474

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3. Militari di professione specialisti

3.1 Distaccamento d’esplorazione dell’esercito (DEE)

Servizi d’istruzione dei quadri in deroga all’allegato 2 Promozione in deroga all’allegato 3 Osservazioni Osservazioni Corso di formazione Corso di formazione Corso per specialisti Corso preparatorio Istruzione di capise- Carriera nell'ambito

Corso di base DEE Istruzione di dei quadri e servizio zione o responsabili dell'istruzione dei alla condotta di

Grado futuro per ufficiali DEE per il grado futuro pratico in una del settore speciali- quadri scuola reclute unità specialisti DEE stico DEE

2.0 Sgt X invece della scuola sottufficiali (27 giorni) come pure

del corso preparatorio dei quadri e del servizio pratico in una scuola reclute (131 giorni) 3.0 Sgtm X invece del corso di formazione tecnica logistica Almeno 3 anni quale membro del (26 giorni) DEE

3.2 Sgtm 33 invece del corso preparatorio dei quadri e del servizio

capo pratico in una scuola reclute (131 giorni) per futuri sottufficiali di professione 3.2 Aiut suff X invece del corso di formazione tecnica logistica Almeno 2 anni di esperienza in (26 giorni) e del servizio pratico in servizi impieghi nel DEE d’istruzione delle formazioni (26 giorni) 3.3 Aiut SM 26 X invece del corso di formazione alla condotta di corpi Almeno 2 anni di esperienza in di truppa (33 giorni) e del servizio pratico in servizi impieghi nel DEE d’istruzione delle formazioni (12 giorni) 4.0 Ten X invece della scuola ufficiali (103 giorni) come pure Almeno 2 anni di esperienza in del corso preparatorio dei quadri e del servizio pratico impieghi nel DEE in una scuola reclute (131 giorni)

4.1 I ten

5.0 Cap 33 invece del corso preparatorio dei quadri e del servizio Almeno 2 anni con grado di ten pratico in una scuola reclute (131 giorni)

7475

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3.2 Distaccamento speciale della polizia militare (DSPM)

Servizi d’istruzione dei quadri in deroga all’allegato 2 Promozione in deroga all’allegato 3

Carriera nell'ambito dell'istru- Osservazioni Osservazioni

Corso preparatorio dei Corso 2 per unità d'inter- Corso 3 per unità d'inter- Corso di formazione per Corso preparatorio dei

Corso di base DSPM quadri e servizio pratico in vento dell'Istituto svizzero vento dell'Istituto svizzero quadri e servizio pratico

zione dei quadri Grado futuro una scuola reclute di polizia ufficiali DSPM di polizia nel settore d'impiego

3.0 Sgtm X invece della scuola sottufficiali (27 giorni), del corso

preparatorio dei quadri e del servizio pratico in una scuola reclute (131 giorni) come pure del corso di formazione tecnica (26 giorni)

3.2 Sgtm capo 33 invece del corso preparatorio dei quadri e del servizio

pratico in una scuola reclute (131 giorni) per futuri sottufficiali di professione 3.3 Aiut suff X invece del corso di formazione tecnica logistica Almeno 2 anni di esperienza in (26 giorni) e del servizio pratico in servizi impieghi nel DSPM d’istruzione delle formazioni (26 giorni) 4.0 Ten X invece della scuola ufficiali (103 giorni) e del corso Almeno 2 anni di esperienza in preparatorio dei quadri nonché del servizio pratico in impieghi nel DSPM una scuola reclute (131 giorni)

5.0 Cap X X 33 invece del corso preparatorio dei quadri e del servizio

pratico in una scuola reclute (131 giorni) e del corso di formazione tecnica logistica (26 giorni)

7476

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3.3 Comando d’impiego del servizio di sicurezza della polizia militare (cdo impg PM S sic) Servizi d’istruzione dei quadri in deroga all’allegato 2 Promozione in deroga all’allegato 3 Osservazioni Osservazioni

Carriera nell'ambito Corso per specialisti per Corso preparatorio dei

Corso di base PM S sic quadri e servizio pratico

dell'istruzione dei quadri Grado futuro il grado futuro nel settore d'impiego

2.0 Sgt X invece della scuola sottufficiali (27 giorni) e del corso preparatorio dei quadri nonché del servizio pratico in una scuola reclute (131 giorni)

2.1 Sgt capo Almeno 2 anni quale sgt PM S sic

3.0 Sgtm X invece del corso di formazione tecnica logistica (26 giorni) Almeno 2 anni quale sgt capo PM S sic 3.3 Aiut X invece del corso di formazione tecnica logistica (26 giorni) e del servizio pratico suff in servizi d’istruzione delle formazioni (26 giorni)

4.1 I ten X Almeno 2 anni quale ten PM S sic

5.0 Cap 33 invece del corso preparatorio dei quadri e del servizio pratico in una scuola Almeno 2 anni quale I ten PM S sic reclute (131 giorni)

7477

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3.4 Comando d’impiego della polizia militare, Centro di competenza della polizia militare e Stato maggiore del comando della polizia militare Servizi d’istruzione dei quadri in deroga all’allegato 2 Promozione in deroga all’allegato 3 Osservazioni Osservazioni

Carriera nell'ambito Corso per specialisti per Corso preparatorio dei

Corso di base polizia quadri e servizio pratico

dell'istruzione dei quadri Grado futuro militare il grado futuro nel settore d'impiego

3.0 Sgtm X invece della scuola sottufficiali (27 giorni), del corso preparatorio dei quadri e del servizio pratico in una scuola reclute (131 giorni) nonché del corso di formazione tecnica (26 giorni) 3.3 Aiut X invece del corso di formazione tecnica logistica (26 giorni) e del servizio suff pratico in servizi d’istruzione delle formazioni (26 giorni)

4.1 I ten X Almeno 2 anni quale ten della polizia militare

5.0 Cap 33 invece del corso preparatorio dei quadri e del servizio pratico in una Almeno 2 anni quale I ten della polizia militare scuola reclute (131 giorni)

7478

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3.5 Distaccamento per l’eliminazione di munizioni inesplose e lo sminamento

Servizi d’istruzione dei quadri in deroga all’allegato 2 Promozione in deroga all’allegato 3

Carriera nell'ambito dell'istru- Corso di formazione Osservazioni Osservazioni AIME 552 (autorizzazioni per l'impiego di munizioni esplosive) e corso di formazione AIME 555 con

zione dei quadri IEDD (eliminazione di

Grado futuro munizioni improvvisate/ dispositivi esplosivi o incendiari non convenzio- nali) 3.3 Aiut suff X invece del corso di formazione tecnica logistica (26 giorni) e del servizio Almeno 4 anni con il grado di sgtm capo pratico in servizi d’istruzione delle formazioni (26 giorni)

7479

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

3.6 Servizio della protezione preventiva dell’esercito del Servizio informazioni militare Servizi d’istruzione dei quadri in deroga all’allegato 2 Promozione in deroga all’allegato 3 Osservazioni Osservazioni

Carriera nell'ambito dell'istruzione dei Servizio pratico in servizi d'istruzione Corso di formazione tecnica A per

Corso preparatorio dei quadri e

ufficiali informatori o corso di

quadri delle formazioni servizio pratico in una scuola reclute Grado futuro formazione tecnica sicurezza militare

4.0 Ten 33 invece del corso preparatorio dei quadri e del servizio pratico in una scuola reclute (131 giorni) 5.0 Cap 12–16 33 invece del corso di formazione tecnica (5-26 giorni) come pure del corso prepa- ratorio dei quadri e del servizio pratico in una scuola reclute (131 giorni)

7480

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Legenda: Cfo base SSPE Corso di formazione di base della X Corsi di formazione professionali nel quadro del rapporto d’impiego non computabili nel totale Scuola per sottufficiali di profes- obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. sione dell’esercito * Nella funzione di milizia il grado di un sottufficiale di professione può superare al massimo di Col Colonnello un grado quello nella funzione professionale. Il grado di un sottufficiale di professione promos- Fur Furiere so durante la sua carriera professionale è per contro indipendente dalla sua funzione di milizia. I ten Primotenente Dopo l’assolvimento del Cfo base SSPE, ad esempio, i sottufficiali di professione continuano a Magg Maggiore esercitare la loro funzione di milizia quali sergenti maggiori, sergenti maggiori capi o furieri e, Recl Recluta indipendentemente da altre promozioni a livello professionale, adempiono il totale obbligatorio Sdt Soldato di giorni di servizio d’istruzione secondo la funzione di milizia. Sic mil Sicurezza militare Sgt Sergente Aiut capo Aiutante capo Sgt capo Sergente capo Aiut magg Aiutante maggiore Sgtm Sergente maggiore Aiut SM Aiutante di stato maggiore Sgtm capo Sergente maggiore capo Aiut suff Aiutante sottufficiale Suff prof Sottufficiale di professione App Appuntato Ten Tenente Cap Capitano Ten col Tenente colonnello SMG di stato maggiore generale Uff prof Ufficiale di professione Cfo avanz Corso di formazione per l’avanzamento

7481

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Allegato 5 (art. 81 cpv. 1)

Specialisti

I militari possono essere nominati specialisti e incorporati militarmente in modo corrispondente qualora:

1. siano impiegati presso la Swisscom nell’esercizio tecnico (pianificazione/

sviluppo, gestione, manutenzione, impiego e protezione) nei seguenti ambiti:

1.1. Sistema «informazione via radio della popolazione da parte della Confedera-

zione in situazioni di crisi (IPCC)»,

1.2. impianti di cavi, in particolare impianti di cavi a fibre ottiche,

1.3. rete AF o i suoi sistemi successivi,

1.4. ubicazioni in quota,

1.5. ulteriori sistemi successivi con gli stessi scopi;

2. adempiano le condizioni per un’incorporazione quale pilota, pilota collauda-

tore, operatore di bordo, operatore di droni, ufficiale impiego droni, esplora- tore paracadutista e esploratore dell’esercito;

3. dispongano di conoscenze particolari nei seguenti settori di compiti:

3.1. medicina e psicologia aeronautiche,

3.2. comunicazione,

3.3. sicurezza aerea integrale compresa la pianificazione e la condotta degli

impieghi,

3.4. manutenzione e riparazione di aeromobili,

3.5. meteorologia aeronautica,

3.6. ripristino a livello di tecnica del genio dell’infrastruttura delle Forze aeree per effetto dell’avversario;

4. dispongano di conoscenze particolari nell’ambito della sorveglianza e della

gestione dello spazio aereo come pure della pianificazione e della direzione dell’impiego di mezzi aerei;

5. esercitino nelle Forze aeree un’attività civile, che indipendentemente dalla

situazione adempie compiti rilevanti per l’impiego;

6. dispongano di conoscenze particolari nei seguenti settori di compiti:

6.1. medicina umana,

6.2. odontoiatria,

6.3. farmacia,

6.4. biologia,

7482

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

6.5. chimica e fisica,

6.6. medicina veterinaria,

6.7. igiene delle derrate alimentari,

6.8. cinologia.

7483

Ordinanza RU 2017

Allegato 6 (art. 90 cpv. 2 e 91 cpv. 1)

Competenze in materia di differimenti Genere del servizio Richiedente Destinatario della domanda Decisione

Reclutamento – Persone soggette all’obbligo di leva Comandante Comandante di circondario di circondario Servizi d’istruzione di – Reclute Comandante Comando Istruzione base di circondario Servizi d’istruzione dei – Soldati, appuntati Comandante Comando Istruzione quadri – Caporali, sergenti, sergenti capi di circondario – Sottufficiali superiori non incorporati in stati maggiori – Ufficiali subalterni non incorporati in stati maggiori né ad interim in una funzione in qualità di capitani – Sottufficiali superiori incorporati in stati maggiori Comando Istruzione Comando Istruzione – Ufficiali subalterni incorporati in stati maggiori e ad interim per la via di servizio in una funzione in qualità di capitani – Capitani e ufficiali superiori – Ufficiali specialisti e specialisti – Ufficiali di stato maggiore generale Capo dell’esercito Capo dell’esercito (decisione di parte- cipazione Commissione delle carriere Difesa)

7484

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Genere del servizio Richiedente Destinatario della domanda Decisione

Servizi d’istruzione – Soldati, appuntati Comandante di circon- Comandante di circondario o Comando delle formazioni – Caporali, sergenti, sergenti capi dario Istruzione e – Sottufficiali superiori non incorporati in stati maggiori servizi speciali dei – Ufficiali subalterni non incorporati ad interim in una funzione Comando Istruzione quadri in qualità di capitani – Sottufficiali superiori non incorporati in stati maggiori Comando Istruzione per Comando Istruzione – Ufficiali subalterni incorporati ad interim in una funzione in la via di servizio qualità di capitani – Capitani e ufficiali superiori – Ufficiali specialisti e specialisti

7485

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

Allegato 7 (art. 107)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 10 aprile 200227 sul reclutamento;

2. ordinanza del DDPS del 16 aprile 200228 sul reclutamento;

3. ordinanza del 24 settembre 200429 sull’obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all’estero e delle persone con doppia cittadinanza;

4. ordinanza del 10 dicembre 200430 sui controlli militari;

5. ordinanza del 19 novembre 200331 concernente l’obbligo di prestare servizio

militare;

6. ordinanza del DDPS del 5 settembre 201332 sui servizi volontari.

II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 2 dicembre 200533 sul personale impiegato

per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario

Art. 9 Conferimento di grado per una determinata durata Il conferimento di grado per la durata dell’impiego è retto dall’articolo 75 dell’ordi- nanza del 22 novembre 201734 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

27 RU 2002 723, 2003 4599 5179, 2004 4357 4955 5299, 2005 5099, 2006 4705, 2007 389, 2009 6667, 2010 5971, 2011 5227, 2017 487 28 RU 2002 892, 2010 6099 29 RU 2004 4357, 2009 4291, 2010 5971 30 RU 2004 5299, 2007 6751, 2008 4943, 2009 4291 6667, 2010 5971 31 RU 2003 4609, 2004 5319, 2005 5099, 2007 6751, 2008 5747, 2009 5887, 2010 5971, 2011 6183, 2012 3415 6493, 2013 2735 2761 3037, 2014 2849, 2017 487 32 RU 2013 3023 33 RS 172.220.111.9 34 RS 512.21

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

2. Ordinanza del 6 ottobre 198635 sulla manutenzione delle strade

durante il servizio attivo

Art. 8 Personale Se funzioni di superiore gerarchico o di specialista possono essere occupate unica- mente da persone obbligate a servire nella protezione civile o da militari, si applica- no le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 201736 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

3. Ordinanza del 5 dicembre 200337 sul tiro

Art. 10a lett. g Sono esentati dal tiro obbligatorio: g. gli ufficiali subalterni dei militari in ferma continuata dopo il proscioglimen- to dall’esercito.

Art. 17 Corsi di tiro per «rimasti» 1 Gli obbligati al tiro che non adempiono le condizioni del programma obbligatorio e sono soggetti all’obbligo di prestare servizio d’istruzione sono chiamati dall’autorità militare del Cantone di domicilio, mediante ordine di marcia personale, a un corso di tiro per «rimasti» di un giorno, con diritto al soldo. 2 Il corso di tiro per «rimasti» è compiuto in abiti civili ed è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 50 cpv. 2 Abrogato

4. Ordinanza del 29 marzo 201738 sulle strutture dell’esercito

Art. 6 lett. d Non sono incorporati in una formazione: d. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che presentano circostanze personali particolari ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 dell’or- dinanza del 22 novembre 201739 concernente l’obbligo di prestare servizio

35 RS 510.725 36 RS 512.21 37 RS 512.31 38 RS 513.11; RU 2017 2307 39 RS 512.21

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2017

militare e che per tale ragione non possono, provvisoriamente, essere impie- gate in una funzione presso la truppa;

5. Ordinanza del 5 dicembre 200340 sull’equipaggiamento personale

dei militari

Art. 11 cpv. 1 lett. bbis 1 Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d’assalto se:

bbis. in virtù del diritto militare in vigore dal 1° gennaio 2018, negli anni 2018–

2020 lasciano l’esercito da uno a tre anni prima e di conseguenza non adem-

piono o non adempiono interamente le condizioni di cui all’articolo 11 ca- poverso 1 lettera b e possono presentare una domanda di cessione del fucile d’assalto approvata dalla Base logistica dell’esercito;

6. Ordinanza del 6 giugno 201441 sul personale per gli impieghi di

truppe destinate a proteggere persone e oggetti all’estero

Art. 6 Conferimento di grado per una determinata durata Il conferimento di grado per la durata dell’impiego è retto dall’articolo 75 dell’ordi- nanza del 22 novembre 201742 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

7. Ordinanza dell’11 settembre 199643 sul servizio civile

Art. 15 cpv. 3bis e 4 3bis Una persona soggetta al servizio civile cui rimangono ancora tre anni al massimo fino alla fine dell’obbligo di prestare servizio civile che rende credibile che il fatto di essere obbligata a prestare i giorni di servizio rimanenti fino al licenziamento ordi- nario dal servizio civile metterebbe se stessa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro in una situazione estremamente grave, può concludere una convenzione con l’organo d’esecuzione, in virtù dell’articolo 11 capoverso 2bis LSC, per posticipare il suo licenziamento dal servizio civile. Essa non può rescindere la convenzione. 4 L’organo d’esecuzione licenzia dal servizio civile una persona assoggettata secon- do il capoverso 1 al più tardi alla fine dell’anno in cui ha compiuto 49 anni.

40 RS 514.10 41 RS 519.1 42 RS 512.21 43 RS 824.01

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Art. 16 cpv. 3 3 Le persone soggette al servizio civile che erano incorporate nell’esercito quali militari in ferma continuata, vengono licenziate alla fine dell’anno nel quale sareb- bero state prosciolte secondo la legislazione militare qualora non avessero prestato il loro servizio militare in qualità di militari in ferma continuata.

Art. 19 cpv. 3 e 4

3 L’organo d’esecuzione trasmette gli atti pertinenti al Comando Istruzione.

Quest’ultimo decide sulla reincorporazione nell’esercito.

4 Il Comando Istruzione comunica la propria decisione all’organo d’esecuzione.

Art. 20 Diritto applicabile (art. 13 LSC)

L’organo d’esecuzione applica gli articoli 25–31 dell’ordinanza del 22 novembre

201744 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), con le ecce-

zioni seguenti: a. le competenze del Comando Istruzione secondo l’articolo 26 OOPSM, per quanto si tratti di esoneri dal servizio civile, sono assunte dall’organo d’ese- cuzione; b. nei casi previsti all’articolo 27 lettera d numero 1 OOPSM l’organo d’esecu- zione tiene conto del numero di coloro che sono già stati esentati dall’ob- bligo di prestare servizio militare.

Art. 21 Esonero dal servizio dopo l’adempimento della scuola reclute (art. 13 LSC)

Le persone menzionate nell’articolo 18 capoverso 1 lettere c–j LM45 sono esonerate dal servizio civile dopo aver prestato servizio civile per una durata corrispondente a 1,5 volte la durata della scuola reclute. È preso in considerazione l’adempimento parziale della scuola reclute.

Art. 24 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 2 Le seguenti persone che presentano una domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in servizio non sono più tenute a entrare in servizio: c. le persone secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera c OOPSM46 che sono state reclutate immediatamente prima della scuola reclute. 3 Una persona che presenta una domanda di ammissione al servizio civile al più tardi due mesi prima della scuola reclute non è tenuta a entrare in servizio:

44 RS 512.21 45 RS 510.10 46 RS 512.21

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a. fintanto che non sia stata presa una decisione passata in giudicato in merito alla sua domanda; e b. se è stata reclutata meno di quattro mesi prima della scuola reclute.

Art. 37 cpv. 2 lett. a 2 La scuola reclute è considerata adempiuta, se la persona soggetta al servizio civile:

a. ha svolto una scuola reclute secondo l’allegato 2 numero 1.0 OOPSM47 e la condizione di cui all’articolo 57 capoverso 2 OOPSM è adempiuta;

Art. 39a Successione dei periodi d’impiego (art. 20 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile di almeno 26 giorni, al più tardi a partire dal secondo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato e fino al raggiungi- mento della durata complessiva del servizio secondo l’articolo 8 LSC. 2 La persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto alcuna scuola reclute compie il periodo d’impiego di lunga durata (art. 37) al più tardi entro la fine del terzo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato. 3 Essa presta nel corso dell’anno civile successivo al ritorno da un congedo all’estero o successivo alla fine dell’esonero dal servizio: a. il primo periodo d’impiego di almeno 26 e al massimo 54 giorni oppure tutti i giorni di servizio rimanenti, se la durata complessiva del suo servizio civile ordinario ammonta a meno di 54 giorni; b. il periodo d’impiego di lunga durata, se la data del ritorno o della fine si situa nell’ultimo anno civile prima della scadenza del termine secondo il capoverso 2 o più tardi; c. almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’arti- colo 11 LSC. 4 Essa può anticipare o recuperare una prestazione di servizio civile annuale secondo il capoverso 1 se ha concluso con un istituto d’impiego una convenzione d’impiego concernente il corrispondente numero di giorni di servizio. Non è possibile un recupero nell’anno del licenziamento dal servizio civile.

Art. 46 cpv. 3 lett. cbis Abrogata

47 RS 512.21

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Art. 47 cpv. 3

3 Nella decisione con cui accoglie la domanda di differimento, l’organo d’esecu-

zione stabilisce quando i giorni di servizio del periodo d’impiego differito devono essere recuperati. Al riguardo considera se sussistono anni di riserva.

Art. 48 cpv. 1bis 1bis Possono presentare una domanda di congedo all’estero anche le persone soggette al servizio civile che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposi- zioni di diritto civile, hanno il luogo di lavoro effettivo all’estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcuna regolamentazione perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni48 in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali.

Art. 50 cpv. 2 2 La persona soggetta al servizio civile che si trova in congedo all’estero comunica all’organo d’esecuzione un recapito in Svizzera.

Art. 75 cpv. 5 e 6

5 L’organo d’esecuzione trasmette le modifiche dei dati personali al Comando

Istruzione. 6 I capoversi 1 lettere a e b, 3 e 4 si applicano per analogia alle persone escluse dal servizio civile in virtù dell’articolo 12 LSC fino alla fine dell’anno in cui vengono licenziate dal servizio civile.

Art. 118 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 novembre 2017 Per le persone che sono state ammesse al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017 si applicano le seguenti norme relative alla successione dei periodi d’impiego: a. la persona soggetta al servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servi- zio civile della durata di almeno 26 giorni a partire dall’anno in cui compie

27 anni e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio se-

condo l’articolo 8 LSC; b. la persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto la scuola reclute compie un periodo d’impiego di lunga durata (art. 37) entro la fine del terzo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato, ma al più tardi nell’anno in cui compie 27 anni; c. la persona soggetta al servizio civile che non ha ancora compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato, presta fino alla fine dell’anno in cui compie 27 anni almeno un numero di giorni di

48 RS 220

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servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, gli restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al rag- giungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella ver- sione precedente il 1° gennaio 2018; d. la persona soggetta al servizio civile che ha già compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato, presta, durante l’anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne passa in giudicato, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del li- mite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella versione precedente il 1° gennaio 2018; e. la persona soggetta al servizio civile che ha compiuto 26 anni presta, nel corso dell’anno successivo al ritorno da un congedo all’estero o successivo al termine dell’esonero dal servizio, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media anco- ra 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungi- mento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella versione precedente il 1° gennaio 2018; f. la persona soggetta al servizio civile può anticipare o recuperare una presta- zione di servizio civile annuale secondo la lettera a, se ha concluso con un istituto d’impiego una convenzione d’impiego concernente il corrispondente numero di giorni di servizio. Non è possibile un recupero nell’anno del licenziamento dal servizio civile.

8. Ordinanza del 10 novembre 199349 sull’assicurazione militare

Art. 1 cpv. 1 1 Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conforme- mente alla legge militare del 3 febbraio 199550 e all’ordinanza del 22 novembre

201751 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

49 RS 833.11 50 RS 510.10 51 RS 512.21

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