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AS 2017 7495

Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito

Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito (OCFQE)

del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 29a capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:

Sezione 1: Contributo per la formazione

Art. 1 Condizioni 1 Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di mili- zia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa. 2 Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell’ottenimento del grado secondo l’articolo 2.

Art. 2 Importo del contributo per la formazione

1 Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo

agli importi seguenti a seconda del grado e della funzione: franchi

a. per i sottufficiali superiori:

1. sottufficiale superiore in generale (furiere e sergente

maggiore d’unità): 10 100

2. sottufficiale superiore in servizio pratico

abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 9 400

3. sottufficiale del posto di direzione del fuoco (sergente

maggiore): 4 300

RS 512.43 1 RS 510.10

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Contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito. O RU 2017

franchi

4. sottufficiale del posto di direzione del fuoco (sergente

maggiore) in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 4 000

5. sottufficiale superiore incorporato in uno stato maggiore: 3 300

b. per gli ufficiali subalterni:

1. ufficiale subalterno in generale: 10 600

2. ufficiale subalterno in servizio pratico abbreviato

dovuto all’inizio degli studi: 9 900 c. per i capitani:

1. capitano nella funzione di comandante d’unità: 11 300

2. capitano nella funzione di comandante d’unità in servizio

pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 10 600 d. per gli ufficiali superiori e i capitani incorporati in uno stato maggiore: 3 300 2 Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni. 3 All’interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 il contributo è concesso una sola volta. 4 Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capo- verso 1, i contributi per la formazione sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari: a. a sottufficiale superiore incorporato in uno stato maggiore e a ufficiale supe- riore o a capitani incorporati in uno stato maggiore; oppure b. a sottufficiale superiore e a ufficiale subalterno.

Art. 3 Durata ed eccezioni 1 Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 13 LM.

2 Si deroga a tale principio nel caso di:

a. militari in ferma continuata: il diritto cessa al raggiungimento del limite d’età del grado corrispondente conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LM; b. proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio militare per ini- doneità al servizio: il diritto cessa con l’accertamento, da parte della Com- missione per la visita sanitaria, dell’inidoneità al servizio, eccetto in caso di infortuni causati dal servizio militare; c. militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile: il di- ritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio ci- vile;

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d. esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM: durante il periodo di esen- zione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione; e. esclusione dall’esercito secondo l’articolo 22 LM: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione; f. degradazione secondo l’articolo 22a LM: il diritto decade con la degrada- zione. 3 Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi. 4 I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.

Art. 4 Formazioni e formazioni continue 1 È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile: a. formazioni e formazioni continue che si svolgono presso istituti di forma- zione riconosciuti a livello federale o cantonale e che portano al consegui- mento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale; b. formazioni linguistiche che portano al conseguimento di un diploma ricono- sciuto a livello federale o cantonale; c. formazioni e formazioni continue per il conseguimento di un certificato o di un diploma dell’Associazione Svizzera che portano al conseguimento di un certificato o di un diploma dell’Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione (ASFC). 2 Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universi- tarie, scolastiche, di corsi ed esami.

Sezione 2: Competenza e procedura

Art. 5 Competenza Il Comando Istruzione decide in merito alle domande di riscossione di contributi per la formazione.

Art. 6 Domanda di pagamento

1 Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:

a. al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all’articolo 4; e b. dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.

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2 Occorre inoltrare la seguente documentazione:

a. il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso con indica- zione della durata del corso frequentato espressa in numero di giorni; b. la fattura o il relativo giustificativo del pagamento; c. l’apposito modulo debitamente compilato e firmato.

3 Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il

termine di cui al capoverso 2 possono essere respinte.

Art. 7 Particolarità per il calcolo del diritto

1 L’importo approvato del contributo per la formazione viene versato all’avente

diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato.

2 Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all’ammontare

dell’importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile.

3 Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata

frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 8 Disposizione transitoria Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanza- menti militari iniziati non prima del 1° luglio 2017 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2017.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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