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AS 2017 753

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 capoverso 1, 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20152, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, campo di applicazione e oggetto 1 Scopo della presente legge è il riconoscimento e la riparazione dell’ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981. 2 La legge si applica anche alle persone che hanno subito una misura ordinata prima del 1981, ma eseguita soltanto successivamente.

3 Essa disciplina:

a. il contributo di solidarietà a favore delle vittime; b. l’archiviazione e la consultazione degli atti; c. la consulenza e il sostegno alle persone oggetto di misure; d. gli studi scientifici e l’informazione del pubblico; e. altri provvedimenti nell’interesse delle persone oggetto di misure.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente legge s’intende per: a. misure coercitive a scopo assistenziale: le misure ordinate in Svizzera prima del 1981 dalle autorità ed eseguite da queste ultime o su loro incarico e sotto

RS 211.223.13

2016-2609 753

Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti RU 2017

la loro vigilanza, al fine di proteggere o educare fanciulli, adolescenti o adulti; b. collocamenti extrafamiliari: collocamenti di fanciulli e adolescenti al di fuo- ri delle proprie famiglie, in istituti o stabilimenti, presso famiglie ospitanti o affilianti oppure presso aziende commerciali o agricole, ordinati da un’au- torità o decisi da privati in Svizzera prima del 1981; c. persone oggetto di misure: le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari; d. vittime: le persone oggetto di misure, la cui integrità fisica, psichica o ses- suale o il cui sviluppo intellettivo siano stati lesi in modo diretto e grave in particolare a causa di:

1. violenza fisica o psichica,

2. abuso sessuale,

3. sottrazione del figlio e adozione alle quali si è acconsentito sotto costri-

zione,

4. somministrazione o sperimentazione di farmaci effettuate sotto costri-

zione o a loro insaputa,

5. sterilizzazione o aborto effettuati sotto costrizione o a loro insaputa,

6. sfruttamento economico a seguito di un carico di lavoro eccessivo o

dell’assenza di una retribuzione adeguata,

7. impedimento deliberato dello sviluppo e della realizzazione personali,

8. stigmatizzazione sociale;

e. congiunti: il coniuge o il partner registrato di una persona oggetto di misure, i suoi figli, i suoi genitori nonché le altre persone a lei unite da legami ana- loghi.

Art. 3 Riconoscimento dell’ingiustizia La Confederazione riconosce che le vittime hanno subito un’ingiustizia che ha con- dizionato tutta la loro vita.

Sezione 2: Contributo di solidarietà

Art. 4 Principi 1 Le vittime hanno diritto a un contributo di solidarietà; quest’ultimo è un segno di riconoscimento dell’ingiustizia inflitta e intende contribuire alla sua riparazione. 2 Le vittime non possono far valere ulteriori pretese di indennizzo o di riparazione morale.

3 Il contributo di solidarietà è versato su domanda.

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4 Tutte le vittime ricevono lo stesso importo. I contributi versati alle vittime in difficoltà finanziarie nel quadro dell’aiuto immediato volontario non sono dedotti dal contributo di solidarietà. 5 Il diritto al contributo di solidarietà è personale; non è né trasmissibile per succes- sione né cedibile. Se una vittima muore dopo aver presentato la domanda, il contri- buto confluisce nella massa ereditaria.

6 Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:

a. è fiscalmente parificato ai versamenti a titolo di riparazione morale ai sensi dell’articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’im- posta federale diretta e dell’articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge fede- rale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; b. in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento è parificato alle in- dennità a titolo di riparazione morale ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell’11 aprile 18895 sull’esecuzione e sul fal- limento; c. non comporta una riduzione né delle prestazioni dell’aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC); è fatto salvo l’articolo 11 capoverso 1 lettere b e c LPC.

Art. 5 Domande

1 Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate

all’autorità competente entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dopo la scadenza di tale termine non sono prese in considera- zione. 2 Il richiedente deve rendere verosimile di essere una vittima ai sensi della presente legge. A tal fine allega alla domanda gli atti e altri documenti che possono dimostra- re la sua qualità di vittima.

Art. 6 Esame delle domande e decisione 1 L’autorità competente esamina le domande e decide in merito alla concessione del contributo di solidarietà. 2 Se necessario all’adempimento dei suoi compiti, può trattare dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati.

3 RS 642.11 4 RS 642.14 5 RS 281.1 6 RS 831.30 7 RS 235.1

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3 Prima di decidere sente la commissione consultiva (art. 18 cpv. 2).

4 Conclude il trattamento delle domande al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 Importo, determinazione delle rate e versamento 1 L’importo del contributo di solidarietà è di 25 000 franchi al massimo per ogni vittima. È versato alle vittime la cui domanda sia stata accolta. Il versamento può avvenire in due rate. 2 Se il contributo è versato in due rate, l’importo della prima rata è determinato tenendo conto del limite di spesa e del numero di domande presentate. 3 Per determinare la seconda rata si tiene conto di quanto rimane del limite di spesa dopo il versamento della prima rata e del numero di domande accolte.

Art. 8 Rimedi giuridici

1 Contro la reiezione della domanda può essere fatta opposizione entro 30 giorni

presso l’autorità competente. 2 Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giusti- zia federale.

Art. 9 Finanziamento e limite di spesa

1 I contributi di solidarietà sono finanziati:

a. dalla Confederazione; b. dai Cantoni mediante liberalità volontarie; c. da terzi mediante liberalità volontarie. 2 L’Assemblea federale autorizza un limite di spesa per i contributi di solidarietà.

3 Per le liberalità di cui al capoverso 1 lettere b e c vale quanto segue:

a. sono iscritte a titolo di ricavi nel consuntivo della Confederazione; b. sono vincolate ai sensi dell’articolo 53 della legge federale del 7 ottobre

20058 sulle finanze della Confederazione.

8 RS 611.0

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Sezione 3: Archiviazione e consultazione degli atti

Art. 10 Archiviazione 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conser- vare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della con- servazione amministrativa, segnatamente la durata e le modalità. 2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni non possono servirsi degli atti per pronunciare decisioni a discapito delle persone oggetto di misure. 3 Per gli atti che contengono dati personali le autorità della Confederazione e dei Cantoni prevedono termini di protezione che tengano conto degli interessi legittimi delle persone oggetto di misure, dei loro congiunti e della ricerca. 4 Alle istituzioni che si occupavano di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari e che secondo il diritto cantonale non sottostanno alle legislazioni cantonali sull’informazione, sulla protezione dei dati e sull’archivia- zione si applicano le disposizioni della legislazione sull’informazione, sulla prote- zione dei dati e sull’archiviazione del Cantone in cui hanno sede. Tali istituzioni provvedono a salvaguardare, valutare, rendere accessibili e conservare in modo corretto i propri atti.

Art. 11 Consultazione degli atti 1 Le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano. Dopo il loro decesso questo diritto è trasmesso ai congiunti. 2 Se necessario per scopi scientifici, hanno diritto di accedere agli atti anche altre persone. 3 Durante il termine di protezione l’accesso agli atti è concesso soltanto se è adem- piuta una delle seguenti condizioni: a. la persona oggetto di misure chiede di accedere ai propri dati personali; b. la persona oggetto di misure acconsente alla divulgazione; c. gli atti sono usati per scopi impersonali, in particolare per scopi scientifici o statistici; d. un’autorità necessita degli atti per adempiere i propri compiti legali; e. sussistono altri interessi particolarmente degni di protezione. 4 Le persone oggetto di misure possono chiedere che i contenuti controversi o inesat- ti degli atti siano segnalati e che la loro versione dei fatti sia versata agli atti. Non sussiste alcun diritto alla consegna, alla rettifica o alla distruzione degli atti.

Art. 12 Sostegno da parte degli archivi cantonali 1 Gli archivi cantonali e altri archivi dell’ente pubblico sostengono le persone ogget- to di misure, i loro congiunti e i servizi di contatto cantonali nella ricerca degli atti.

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2 Gli archivi cantonali sostengono anche gli altri archivi dell’ente pubblico nonché le istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 nell’adempimento dei loro obblighi.

Art. 13 Depositi a risparmio delle persone oggetto di misure 1 Gli archivi cantonali, altri archivi dell’ente pubblico e le istituzioni di cui all’arti- colo 10 capoverso 4 accertano, su richiesta delle persone oggetto di misure, se nei loro archivi vi sono informazioni su depositi a risparmio di dette persone. Fornisco- no consulenza e sostegno alle persone oggetto di misure nella loro ricerca e, dopo il decesso di queste ultime, ai loro congiunti. 2 Se dagli atti risultano indizi secondo cui durante le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari esistevano depositi a risparmio presso una banca, quest’ultima o l’avente causa procede gratuitamente agli accertamenti necessari su richiesta della persona oggetto di misure e, dopo il decesso di que- st’ultima, dei suoi congiunti.

Sezione 4: Consulenza e sostegno da parte dei servizi di contatto cantonali

Art. 14 1 I Cantoni gestiscono servizi di contatto per le persone oggetto di misure. Detti servizi offrono consulenza alle persone oggetto di misure e ai loro congiunti e pre- stano un aiuto immediato nonché un aiuto a più lungo termine ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 20079 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) alle persone che l’autorità competente riconosce come vittime. 2 I servizi di contatto sostengono le persone oggetto di misure nel preparare e pre- sentare le domande per la concessione del contributo di solidarietà. 3 Le persone oggetto di misure e i loro congiunti possono rivolgersi a un servizio di contatto di loro scelta. 4 Il Cantone che fornisce prestazioni a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest’ultimo. Si applica l’articolo 18 capoverso 2 LAV.

Sezione 5: Studi scientifici e informazione del pubblico

Art. 15 Studi scientifici 1 Il Consiglio federale provvede affinché le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 siano oggetto di esaurienti studi scien- tifici.

9 RS 312.5

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2 Una commissione indipendente conduce studi scientifici in merito agli internamen- ti disposti sulla base di una decisione amministrativa; tiene conto anche di altre mi- sure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari. 3 I risultati degli studi scientifici sono pubblicati. I dati personali sono anonimizzati.

4 L’autorità competente provvede, in collaborazione con la commissione indipen-

dente e gli altri organismi responsabili degli studi scientifici, alla diffusione e all’uti- lizzo dei risultati di tali studi.

5 L’autorità competente può promuovere in particolare:

a. le produzioni mediatiche, le mostre e gli incontri sull’argomento; b. l’inserimento nei materiali didattici della scuola dell’obbligo e delle scuole del livello secondario II; c. la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nonché delle autorità, delle isti- tuzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coer- citive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari.

Art. 16 Testimonianze commemorative La Confederazione si impegna affinché i Cantoni promuovano testimonianze com- memorative.

Sezione 6: Altri provvedimenti

Art. 17 L’autorità competente può adottare altri provvedimenti nell’interesse delle persone oggetto di misure. Può in particolare: a. sostenere la creazione di una piattaforma per i servizi di ricerca; b. promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 18 Autorità competente e commissione consultiva 1 Il Consiglio federale designa l’autorità competente ai sensi della presente legge.

2 Istituisce la commissione consultiva (art. 6 cpv. 3). In quest’ultima sono rappresen- tate anche le vittime e le altre persone oggetto di misure.

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Art. 19 Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Disciplina in particolare i dettagli: a. della procedura di domanda per la concessione del contributo di solidarietà (art. 5); b. della determinazione dell’importo del contributo di solidarietà e di eventuali versamenti rateali secondo l’articolo 7; c. del finanziamento e dell’attuazione di altri provvedimenti secondo l’arti- colo 17.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Estinzione dei crediti I crediti verso le vittime o i loro familiari il cui titolo giuridico risiede direttamente in una misura coercitiva a scopo assistenziale o in un collocamento extrafamiliare si estinguono con l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 La legge federale del 21 marzo 201410 concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa è abrogata.

2 La legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 83 lett. x Il ricorso è inammissibile contro: x. le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201612 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso par- ticolarmente importante per altri motivi.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Ripara- zione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» sarà stata ritirata13 o respinta in votazione popolare.

10 RU 2014 2293 11 RS 173.110 12 RS 211.223.13 13 FF 2016 7140, 2017 677

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3 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza del termine di referendum. 4 Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuo- samente, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della presente legge. 5 In caso di referendum e di accettazione in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo all’omologazione dei risultati della votazione.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

26 gennaio 201714. 2 Conformemente al suo articolo 22 capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° aprile 2017.

21 marzo 2017 Cancelleria federale

14 FF 2016 7105

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