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AS 2017 7531

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Modifica del 1° dicembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 20061 sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2 Lo scopo della Cassa di previdenza è di migliorare la situazione sociale degli

impiegati dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e delle loro famiglie, in particolare di alleviare le difficoltà finanziarie in cui sono incorsi senza grave colpa.

Art. 3 Abitazioni di vacanza La Cassa di previdenza può mettere a disposizione abitazioni di vacanza a condi- zioni favorevoli. L’esercizio delle abitazioni di vacanza deve coprire le spese.

Art. 4 cpv. 1 lett. a e 1bis

1 Su domanda, possono beneficiare di prestazioni della Cassa di previdenza:

a. le persone impiegate a tempo indeterminato presso l’AFD con un grado d’occupazione di almeno il 50 per cento; 1bis Oltre alle persone di cui al capoverso 1, su richiesta possono beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 3 anche i collaboratori di autorità e organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico e che garantiscono la reciprocità per le presta- zioni di cui all’articolo 3.

Art. 5 cpv. 2 Abrogato

1 RS 631.051

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Cassa di previdenza del personale delle dogane. O RU 2017

Art. 8 cpv. 2 e 3 2 Il direttore generale delle dogane nomina il presidente, due membri e due membri supplenti, e designa uno dei membri come vicepresidente.

3 I partner sociali designano due membri e due membri supplenti.

Art. 9 cpv. 1 lett. e, 2 e 4

1 La Commissione:

e. richiede annualmente al direttore generale delle dogane i fondi necessari per le prestazioni finanziarie di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a. 2 Dimostra, nel rapporto di gestione, la portata e il valore delle prestazioni fornite dalla Cassa di previdenza nell’anno in rassegna. 4 Il regolamento, il rapporto di gestione e il conto annuale sottostanno all’appro- vazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il preventivo sottostà all’approvazione del direttore generale delle dogane.

Art. 11 Spese amministrative e di personale

1 L’AFD mette gratuitamente a disposizione il personale necessario per l’adempi-

mento dei compiti cui agli articoli 2 e 13 e si assume le spese amministrative che ne derivano. 2 Tutte le spese per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 sono coperte esclusivamente con le entrate provenienti dalla locazione dalle abitazioni di vacanza.

Art. 13 cpv. 1 e 2 lett. c

1 L’ufficio di revisione è la sezione «Revisione interna» dell’AFD.

2 L’ufficio di revisione:

c. riferisce alla Commissione, al direttore generale delle dogane e al DFF in merito ai risultati della verifica.

Art. 14 cpv. 2

2 Il bilancio di apertura è presentato al DFF per approvazione.

Art. 15a Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017 I membri della Commissione che sono stati nominati o designati prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 rimangono in funzione sino alla fine della durata del mandato.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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