AS 2017 7563
Legge federale sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)
Legge federale sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)
del 16 giugno 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 112 capoverso 1 e 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 20152, decreta:
Sezione 1: Forma giuridica, sede e compito
Art. 1 Forma giuridica e sede
1 Per l’amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG è costituito un
istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.
2 L’istituto si organizza autonomamente in quanto la presente legge non disponga
altrimenti, e tiene una contabilità propria.
3 Esso è gestito secondo i principi dell’economia aziendale.
4 Il Consiglio federale ne stabilisce la sede.
5 L’istituto è iscritto nel registro di commercio con la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS/ AI/APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compen- swiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».
Art. 2 Compito L’istituto amministra i fondi di compensazione seguenti: a. il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti (Fondo di compensazione AVS) di cui all’articolo 107 della legge fede-
RS 830.2
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rale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti (LAVS); b. il Fondo di compensazione dell’assicurazione per l’invalidità (Fondo di compensazione AI) di cui all’articolo 79 della legge federale del 19 giugno
19594 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
c. il Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Fondo di compensazione IPG) di cui all’articolo 28 della legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno.
Sezione 2: Amministrazione del patrimonio, negozi giuridici e responsabilità
Art. 3 Amministrazione del patrimonio 1 In seno all’istituto i fondi di compensazione costituiscono patrimoni separati. Essi sono amministrati collettivamente. 2 Per ogni fondo di compensazione è definito uno specifico profilo di investimento e di rischio. 3 In linea di principio i patrimoni dei fondi di compensazione sono investiti colletti- vamente. Le quote del patrimonio investito collettivamente e del risultato degli investimenti spettanti ai fondi sono determinate in base alle rispettive partecipazioni ai singoli investimenti.
4 Gli attivi dei fondi di compensazione sono gestiti in modo tale da garantire a
ciascun fondo un rapporto ottimale tra sicurezza e rendimento di mercato, in linea con il suo profilo di investimento e di rischio.
5 Per ogni fondo di compensazione devono essere tenute a disposizione in ogni
tempo liquidità sufficienti per: a. versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore; e b. accordare alle casse di compensazione gli anticipi necessari alla fornitura delle prestazioni legali dell’AVS, dell’AI e delle IPG. 6 Non è ammessa alcuna forma di finanziamento trasversale tra i fondi di compensa- zione, ad eccezione dei flussi finanziari a breve termine della tesoreria.
Art. 4 Negozi giuridici L’istituto può concludere tutti i negozi giuridici necessari allo svolgimento del com- pito di cui all’articolo 2, in particolare acquistare e alienare titoli e altri strumenti finanziari nonché immobili.
3 RS 831.10 4 RS 831.20 5 RS 834.1
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Art. 5 Responsabilità L’istituto risponde dei suoi impegni con il suo patrimonio complessivo.
Sezione 3: Organizzazione
Art. 6 Organi Gli organi dell’istituto sono: a. il consiglio di amministrazione; b. la direzione; c. l’ufficio di revisione.
Art. 7 Consiglio di amministrazione
1 Il consiglio di amministrazione è l’organo direttivo superiore.
2 È composto di 11 esperti del ramo che garantiscano un’attività irreprensibile. Le associazioni svizzere dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Confederazione vi sono adeguatamente rappresentate. 3 Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio di amministrazione. 4 Nomina i membri per un periodo di quattro anni e designa il presidente e il vice- presidente. Può rinnovare il mandato dei membri per due volte. In presenza di gravi motivi, può revocare un membro in qualsiasi momento. 5 Stabilisce l’onorario dei membri del consiglio di amministrazione e le altre condi- zioni contrattuali. 6 Il contratto tra i membri del consiglio di amministrazione e l’istituto è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni6. 7 I membri del consiglio di amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’istituto. Per la durata del loro mandato e dopo la cessazione dello stesso, sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali. 8 Prima della nomina dichiarano le proprie relazioni d’interesse al Consiglio fede- rale; gli comunicano immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto nel corso del mandato. Il consiglio di amministrazione fornisce informazioni in merito nella relazione annuale (art. 16 cpv. 1 lett. b).
6 RS 220
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Art. 8 Compiti del consiglio di amministrazione
1 Il consiglio di amministrazione ha i compiti seguenti:
a. emana il regolamento di organizzazione dell’istituto e lo sottopone per approvazione al Dipartimento federale dell’interno (DFI); b. emana il regolamento d’investimento e stabilisce la strategia d’investimento del patrimonio; c. emana l’ordinanza sul personale dell’istituto e la sottopone per approvazione al Consiglio federale; d. prende i provvedimenti organizzativi e contrattuali necessari per tutelare gli interessi dell’istituto e prevenire i conflitti d’interessi; e. approva l’organico dell’istituto; f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rap- porto di lavoro del direttore e degli altri membri della direzione; g. vigila sull’operato della direzione; h. predispone un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi consono all’istituto; i. garantisce la solvibilità dell’istituto in quanto impresa e di ciascun fondo di compensazione; j. stabilisce i principi di iscrizione a bilancio e di valutazione nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale di cui all’articolo 13 capoverso 3; k. approva il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione dell’isti- tuto; l. redige e adotta la relazione sulla gestione di cui all’articolo 16, la sottopone per approvazione al Consiglio federale e chiede al contempo il discarico; m. pubblica la relazione sulla gestione dopo la sua approvazione da parte del Consiglio federale; n. informa l’opinione pubblica sui risultati degli investimenti dei fondi di com- pensazione; o. rappresenta l’istituto in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers). 2 Il consiglio di amministrazione può affidare a singoli comitati la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni e conferire loro le relative competenze decisionali. Garantisce che i propri membri siano adeguatamente informati.
7 RS 172.220.1
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Art. 9 Direzione
1 La direzione è l’organo operativo dell’istituto. Vi è preposto un direttore.
2 La direzione ha segnatamente i compiti seguenti:
a. gestisce gli affari; b. prepara gli affari del consiglio di amministrazione e dei comitati; c. compila il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione del- l’istituto; d. riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione e lo informa imme- diatamente in caso di eventi particolari; e. rappresenta l’istituto verso l’esterno; f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rappor- to di lavoro del personale dell’istituto; è fatto salvo l’articolo 8 capoverso 1 lettera f; g. svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dalla presente legge, dal regolamento di organizzazione o dalle prescrizioni del consiglio di ammini- strazione.
3 I dettagli sono disciplinati nel regolamento di organizzazione.
4 Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consul- tivo.
Art. 10 Ufficio di revisione 1 Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione su proposta del consiglio di amministrazione. L’ufficio di revisione esegue la revisione dell’istituto, compresa quella dei conti annuali dell’AVS, dell’AI e delle IPG. Esamina il conto annuale relativo alla gestione patrimoniale e verifica l’esistenza di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; verifica anche i dati sull’evoluzione dell’organico contenuti nella relazione annuale (art. 16 cpv. 1 lett. b). 2 Le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria sono applicabili per analogia.
3 L’ufficio di revisione presenta al consiglio di amministrazione e al Consiglio
federale una relazione completa sui risultati della sua verifica. 4 Nel definire contrattualmente le relazioni d’affari con le banche depositarie, l’istituto garantisce che l’ufficio di revisione abbia accesso ai risultati di rilievo delle revisioni esterne di tali banche. Se le disposizioni contrattuali lo prevedono, l’ufficio di revisione dell’istituto può incaricare l’ufficio di revisione delle banche depositarie di svolgere verifiche supplementari.
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Sezione 4: Personale
Art. 11 Rapporti d’impiego
1 La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers8.
2 L’istituto è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers.
3 Il consiglio di amministrazione disciplina in un’ordinanza sul personale del-
l’istituto, in particolare, le remunerazioni, le prestazioni accessorie e le altre condi- zioni contrattuali.
Art. 12 Previdenza professionale La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso Publica secondo gli
Sezione 5: Conti, spese di amministrazione, relazione sulla gestione e imposte
Art. 13 Presentazione dei conti 1 La presentazione dei conti espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi dell’istituto. 2 La presentazione dei conti rispetta i principi del rendiconto regolare, in particolare quelli dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo.
3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla presentazione dei conti.
4 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate nell’allegato al bilancio.
Art. 14 Contabilità 1 L’istituto è responsabile della contabilità della gestione patrimoniale, compresa quella delle spese di esercizio e di amministrazione che ne derivano. Attribuisce mensilmente il risultato finanziario ai tre fondi di compensazione in proporzione alle rispettive partecipazioni ai singoli investimenti. 2 L’istituto redige un conto aggregato sulla base dei conti annuali dell’AVS, dell’AI e delle IPG compilati dall’Ufficio centrale di compensazione conformemente
8 RS 172.220.1 9 RS 172.220.1 10 RS 831.10
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Art. 15 Spese di esercizio e di amministrazione Le spese di esercizio e di amministrazione dell’istituto sono addebitate ai tre fondi di compensazione in proporzione al loro patrimonio complessivo.
Art. 16 Relazione sulla gestione
1 La relazione sulla gestione include:
a. il conto annuale dell’istituto; b. la relazione annuale dell’istituto; c. i conti annuali dell’AVS, dell’AI e delle IPG compilati dall’Ufficio centrale di compensazione conformemente all’articolo 71 capoverso 1bis LAVS11. 2 I conti annuali dell’istituto e delle tre assicurazioni sociali constano del bilancio, del conto economico e dell’allegato. Il conto annuale dell’istituto fornisce in partico- lare informazioni sullo stato e sull’andamento degli investimenti. 3 La relazione annuale dell’istituto fornisce in particolare indicazioni sulla gestione dei rischi, sull’evoluzione dell’organico e sulle relazioni d’interesse secondo l’ar- ticolo 7 capoverso 8. 4 Il consiglio di amministrazione chiude la relazione sulla gestione alla fine del- l’anno civile.
Art. 17 Imposte L’istituto è esente dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni. È fatta salva la riscossione di imposte sul capitale per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l’attività amministrativa dei fondi di compensazione.
Sezione 6: Vigilanza
Art. 18
1 L’istituto sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare:
a. nominando e revocando i membri, il presidente e il vicepresidente del consi- glio di amministrazione; b. approvando l’ordinanza sul personale dell’istituto; c. approvando la relazione sulla gestione; d. dando il discarico al consiglio di amministrazione.
11 RS 831.10
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3 Può in qualsiasi momento consultare i documenti relativi all’attività dell’istituto e chiedere informazioni in merito alla stessa.
4 Il DFI può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti.
5 L’istituto corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del DFI.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 19 Costituzione dell’istituto 1 I fondi di compensazione AVS, AI e IPG sono trasferiti nell’istituto e perdono la propria personalità giuridica. L’istituto acquisisce nel contempo la personalità giuri- dica. L’istituto subentra nei rapporti giuridici dei fondi e, se necessario, li ridefini- sce. 2 Il Consiglio federale stabilisce la data del trasferimento. Stila il bilancio di apertura dell’istituto, prende le decisioni necessarie al trasferimento e adotta le altre misure eventualmente necessarie. 3 Il trasferimento dei tre fondi di compensazione e la costituzione dell’istituto sono esenti da qualsiasi imposta diretta e indiretta federale, cantonale e comunale. Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all’attuazione del trasferimento sono esenti da imposte e tasse. 4 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200312 sulla fusione non sono applicabili alla costituzione dell’istituto.
Art. 20 Trasferimento dei rapporti di lavoro 1 Alla data stabilita dal Consiglio federale i rapporti di lavoro del personale del precedente ufficio esecutivo sono trasferiti all’istituto e da allora sottostanno al diritto in materia di personale di quest’ultimo. 2 L’istituto sostituisce entro un congruo termine i precedenti contratti con contratti in cui figura come nuovo datore di lavoro. I nuovi contratti non possono prevedere alcun periodo di prova. 3 Per il personale non sussiste alcun diritto a conservare la funzione, l’ambito di attività, il luogo di lavoro o l’unità organizzativa. Sussiste invece il diritto al mede- simo stipendio per la durata di un anno. Gli anni di servizio prestati presso i fondi di compensazione AVS, AI e IPG prima dell’entrata in vigore della presente legge sono presi in considerazione.
4 Se pendenti al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro, i ricorsi dei
dipendenti sono giudicati secondo il diritto anteriore.
12 RS 221.301
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Art. 21 Datore di lavoro competente 1 L’istituto è il datore di lavoro competente per gli impiegati e i beneficiari di ren- dite: a. che dipendono dall’ufficio esecutivo in virtù del diritto anteriore; e b. la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità della previdenza pro- fessionale versata da Publica ha iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente legge. 2 L’istituto è il datore di lavoro competente anche se la rendita d’invalidità inizia a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità è sopravvenuta prima dell’entrata in vigore della legge.
Art. 22 Debito del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS 1 Fino alla completa estinzione del debito dell’AI, la parte delle liquidità e degli investimenti del Fondo di compensazione AI che alla fine dell’anno contabile eccede il 50 per cento delle uscite di un anno è accreditata al Fondo di compensazione AVS. 2 In deroga all’articolo 78 LAI13, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Con- federazione assume l’onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell’AI. 3 A partire dal 1° gennaio 2018 il consiglio di amministrazione stabilisce un tasso d’interesse alle condizioni di mercato per la remunerazione del debito del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS.
Art. 23 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 24 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
13 RS 831.20
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Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
5 ottobre 2017.14 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
3 Gli articoli 1 capoversi 1–3 e 5, 2–5, 8 capoverso 1 lettere l– n, 11, 12, 14, 16, 19 capoverso 1, 21 nonché cifra I, cifra II n. 1. e 3. –6. dell’allegato entrano in vigore il 1° gennaio 2019.
22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
14 FF 2017 3627
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Allegato (art. 23)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I La legge federale del 13 giugno 200815 sul risanamento dell’assicurazione invalidità è abrogata.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 199416 sugli acquisti pubblici
Art. 2 cpv. 1 lett. h
1 Alla presente legge sottostanno:
h. l’istituto di cui alla legge del 16 giugno 201717 sui fondi di compensazione, fatta eccezione per l’amministrazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 3 di detta legge.
2. Legge del 24 marzo 200018 sul personale federale
Art. 27 Gestione del personale 1 Il datore di lavoro tratta in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione i dati dei suoi impiegati necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla pre- sente legge, in particolare per: a. determinare il fabbisogno di personale; b. garantire l’organico necessario mediante il reclutamento di collaboratori; c. conteggiare i salari e gli stipendi, tenere fascicoli personali ed effettuare comunicazioni alle assicurazioni sociali; d. promuovere lo sviluppo dei collaboratori e fidelizzarli; e. mantenere e migliorare le qualifiche dei collaboratori;
15 RU 2010 3835 3839 16 RS 172.056.1 17 RS 830.2 18 RS 172.220.1
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f. provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo median- te analisi di dati, confronti, rendiconti e la pianificazione di misure. 2 Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del personale, inclusi i dati particolarmente degni di protezione e i profili della personalità: a. dati relativi alla persona; b. dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro; c. dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e profes- sionale; d. dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali; e. atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
3 È responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.
4 Può comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.
5 Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
a. l’architettura, l’organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d’informazione; b. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archi- viazione e la distruzione degli stessi; c. le autorizzazioni al trattamento dei dati; d. le categorie di dati di cui al capoverso 2; e. la protezione e la sicurezza dei dati.
6 Può prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione me-
diante procedura di richiamo. Emana le disposizioni di esecuzione.
Abrogati
Art. 32d cpv. 1 terzo periodo, 2 secondo e terzo periodo e 2bis 1 … Il Consiglio federale può prescrivere l’affiliazione di più datori di lavoro a una cassa di previdenza comune. 2 … Con il consenso del Consiglio federale possono affiliarsi alla cassa di previden- za della Confederazione anche le unità amministrative federali decentralizzate di cui all’articolo 32a capoverso 2. Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione. 2bis Se risulta opportuno per motivi di natura attuariale o di tecnica previdenziale, in particolare a causa delle dimensioni, della struttura o dei compiti di un datore di lavoro, il Consiglio federale può ordinare l’affiliazione a una cassa comune secondo
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il capoverso 1 o accogliere una richiesta di affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione.
3. Legge del 17 giugno 200519 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 33 lett. b n. 720 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b. del Consiglio federale concernenti:
7. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell’istituto
secondo la legge del 16 giugno 201721 sui fondi di compensazione;
4. Legge federale del 20 dicembre 194622 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese
1bis L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilan- ci e conti economici mensili e annuali.
Art. 107 cpv. 1 1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all’articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75
19 RS 173.32 20 All’entrata in vigore della mod. del 18 mar. 2016 della legge del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RU 2017 2745 n. 1 dell’all.), il n. 7 diviene il n. 8. 21 RS 830.2 22 RS 831.10 23 RS 830.1
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Art. 108 Abrogato
Art. 109 Amministrazione L’amministrazione del Fondo di compensazione AVS è retta dalla legge del 16 giugno 201724 sui fondi di compensazione.
Art. 110 Abrogato
5. Legge federale del 19 giugno 195925 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 77 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c 1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: c. dai redditi del patrimonio del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità secondo l’articolo 79;
Art. 79 Costituzione
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità»
(Fondo di compensazione AI), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 77 e addebitate tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 66–68quater e 73–75 della presente legge nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA26.
2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono, di
regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.
Art. 79a Amministrazione L’amministrazione del Fondo di compensazione AI è retta dalla legge del 16 giu- gno 201727 sui fondi di compensazione.
24 RS 830.2 25 RS 831.20 26 RS 830.1 27 RS 830.2
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6. Legge del 25 settembre 195228 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 28 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità
per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della pre- sente legge.
2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di
regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.
3 L’amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del
16 giugno 201729 sui fondi di compensazione.
28 RS 834.1 29 RS 830.2
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