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AS 2017 7579

Ordinanza sull'avvio dell'attività dell'istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)»

Ordinanza sull’avvio dell’attività dell’istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)»

del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 3 e 19 capoverso 2 della legge del 16 giugno 20171 sui fondi di compensazione, ordina:

Art. 1 Sede dell’istituto L’istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» ha sede a Gine- vra.

Art. 2 Competenze degli organi in vista dell’avvio dell’attività Gli organi dell’istituto hanno la competenza di prendere i provvedimenti necessari per l’avvio dell’attività del medesimo. A tal fine possono in particolare concludere contratti con terzi.

Art. 3 Norme di presentazione dei conti In materia di presentazione dei conti si applica la prassi indicata nei conti annuali, negli allegati ai conti d’esercizio e ai bilanci dell’AVS, dell’AI e delle IPG.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 830.21 1 RS 830.2

2017-2530 7579

Avvio dell’attività dell’istituto «compenswiss RU 2017 (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)». O

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