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AS 2017 7587

Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale

Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’orticoltura esercitata a titolo professionale (OMF-UFAG)

del 29 novembre 2017

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 12 capoverso 1 e 52 capoversi 6 e 7 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali (OPV), ordina:

Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile 1 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinan- za figurano nell’allegato 1 numero 1.

2 Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta,

rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto sviz- zero di cui all’allegato 1 numero 2.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’im- portazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.

Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano né nell’allegato 1 né nell’allegato 2 OPV sono indicate nell’allegato 3.

RS 916.202.1 1 RS 916.20

2017-2162 7587

Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’orticoltura esercitata RU 2017

Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV sono indicate nell’allegato 4.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 20152 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

29 novembre 2017 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

2 RU 2015 869 5801, 2016 1693 3071, 2017 3507

Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’orticoltura esercitata RU 2017

Allegato 1 (art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordi- nanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea Svizzera

a. Espressioni in italiano Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Paesi terzi Stati terzi secondo l’art. 2 lett. o OPV Introduzione nel territorio Importazione in Svizzera da Stati terzi dell’Unione / della Comunità Zona infestata Zona infetta b. Espressioni in tedesco Europäische Gemeinschaft / Gemein- Schweiz schaft Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Kommis- Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst sion (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Drittländer Drittstaaten gemäss Art. 2 Bst. o. PSV Einfuhr in das Gebiet der Union / Einfuhr aus Drittstaaten in die Schweiz Gemeinschaft Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung c. Espressioni in francese Communauté européenne / Commu- Suisse nauté Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Commis- Service phytosanitaire fédéral (SPF) sion États membres Cantons Pays tiers États tiers visés à l’art. 2, let. o, OPV Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un État tiers la Communauté Zone contaminée Foyer de contamination

Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’orticoltura esercitata RU 2017

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, riman- dano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea Svizzera

Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE Art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 OPV del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. Direttiva 92/90/CEE della Commissione, Art. 9 cpv. 4 e 29–33 OPV del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produt- tori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. Direttiva 92/105/CEE della Commis- Art. 34–36 OPV sione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22 Direttiva 93/50/CEE della Commissione, All. 4 pt. A sez. II n. 18.5 OPV del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di rac- colta e di spedizione situati nelle rispet- tive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.

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Unione europea Svizzera

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, OPV dell’8 maggio 2000, concernente le misu- re di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Art. 4 par. 1 Art. 7 cpv. 5 OPV Art. 13 par. 1 Art. 9 cpv. 1 OPV Art. 13c par. 8 Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19513 per la protezione dei vegetali Art. 16 par. 1 Art. 56 cpv. 1 e 2 lettera a OPV Art. 16 par. 2 Art. 52 cpv. 6 e 56 cpv. 2 lett. a OPV All. I All. 1 OPV All. II All. 2 OPV All. III All. 3 OPV All. IV All. 4 OPV All. V All. 5 OPV Direttiva 2004/103/CE della Commis- Art. 15 cpv. 6 OPV sione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vege- tali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni rela- tive a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16. Direttiva 2008/61/CE della Commis- Art. 5 cpv. 3 e 13 OPV sione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consi- glio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi

3 RS 0.916.20

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Unione europea Svizzera

scientifici e per lavori di selezione varie- tale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41. Decisione di esecuzione 2014/917/UE Art. 9 par. 1 dell’allegato 4 dell’accordo della Commissione, del 15 dicembre del 21 giugno 19994 tra la Confederazione 2014, che stabilisce norme dettagliate Svizzera e la Comunità europea sul com- per l’attuazione della direttiva mercio di prodotti agricoli 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.

4 RS 0.916.026.81

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Allegato 2 (art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

1 Patate originarie dell’Egitto

1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione

L’importazione di tuberi di Solanum tuberosum L. (patate) originarie dell’Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se le patate: a. non sono destinate alla coltivazione; b. provengono da zone iscritte nell’elenco delle zone indenni da organismi no- civi stilato dall’Egitto in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta- zione e l’agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)5 e riconosciute come tali dall’Uni- one europea ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 della decisione di esecuzione c. oltre alle esigenze fissate nella parte A degli allegati 1, 2 e 4 OPV per i tube- ri di Solanum tuberosum L., soddisfano i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi

Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell’esportazione in virtù del numero 2.1 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all’importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un’infestazione da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., per le patate provenienti dalla zona d’origine interessata si applica nuovamente un divieto d’importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall’Egitto.

5 La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards 6 Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusio- ne di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto, versione GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112.

Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’orticoltura esercitata RU 2017

1.3 Notifica di una partita

La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell’Egitto, la sua quan- tità e il luogo di ricarico della partita nell’UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).

1.4 Controllo all’importazione

1.4.1 In occasione del controllo fitosanitario all’importazione prescritto dall’arti- colo 15 capoverso 1 OPV le patate originarie dell’Egitto sono sottoposte a ispezioni in virtù dei numeri 4 e 5 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

1.4.2 Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui

all’articolo 9 capoverso 1 lettera b o c OPV risulta che sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo nell’UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.

1.5 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

L’esclusione dal divieto d’importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2019.

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Allegato 3 (art. 3)

Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano né nell’allegato 1 né nell’allegato 2 OPV

1 Virus del mosaico del pepino

1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus del mosaico del pepino si applicano gli articoli 1–4 della decisione 2004/200/CE7 e l’allegato ivi menzionato.

1.2 Disposizioni speciali

1.2.1 Le sementi di pomodoro che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto

all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione 2004/200/CE possono essere im- portate anche in Svizzera. 1.2.2 Gli studi ufficiali menzionati nell’articolo 4 della decisione 2004/200/CE per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adi- biti alla produzione di vegetali di pomodoro compresi i frutti sono eseguiti dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

2 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Rhynchophoruns ferrugineus (Olivier) si applicano gli articoli 1–6 della decisione 2007/365/CE8 della Commissione e gli allegati I e II ivi menzionati.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I vegetali sensibili che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’in- terno dell’UE stabiliti dalla decisione 2007/365/CE possono essere importati anche in Svizzera.

7 Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, versione GU L 64 del 2.3.2004, pag. 43. 8 Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhyncho- phorus ferrugineus (Olivier), GU L 139, del 31.5.2007, pag. 24, modificata da ultimo dalla decisione 2010/467/UE della Commissione, del 17.8.2010, GU L 226 del 28.8.2010, pag. 42.

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2.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 5 paragrafo 1 della decisione

2007/365/CE si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata. 2.2.3 Il SFF è competente dell’elaborazione del piano d’azione di cui all’articolo 6 della decisione 2007/365/CE.

3 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),

Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) si applica- no gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione 2012/270/UE9 e gli allegati I e II ivi menzionati.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 I tuberi di patata che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera. 3.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

4 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere Poma- cea (Perry) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione 2012/697/UE10 e gli allegati I e II ivi menzionati.

9 Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione del 10.8.2016, GU L 215 del 10.8.2016, pag. 29. 10 Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry), versione GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14.

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4.2 Disposizioni speciali

4.2.1 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto

all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/697/UE pos- sono essere importati anche in Svizzera. 4.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

5 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa,

Ichikawa, Tsuyumu & Goto

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/19811 e gli allegati I e II ivi menzionati.

5.2 Disposizioni speciali

5.2.1 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’in- terno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/198 possono essere importate anche in Svizzera. 5.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

11 Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, versione GU L 31 del 4.2.2017, pag. 29.

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Allegato 4 (art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV

1 Thrips palmi Karny originario della Thailandia

1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Thrips palmi Karny nell’importazione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia si applica l’articolo 1 della decisione 98/109/CE12 e l’allegato ivi menzionato.

1.2 Disposizioni speciali

Le ispezioni menzionate al numero 3 dell’allegato della decisione 98/109/CE sono eseguite dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1–3, 3a paragrafo 2 e 4–18 della decisione di esecuzione (UE) 2015/78913 e gli allegati I e II ivi menzionati.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 Il piano di emergenza menzionato nell’articolo 3a paragrafo 2 della decisio- ne di esecuzione (UE) 2015/789, secondo cui in caso di presenza confermata o sospetta di Xylella fastidiosa (Wells et al.) vanno intraprese le azioni di cui agli articoli 4–6 e 9–13a di detta decisione di esecuzione, è elaborato dal SFF. 2.2.2 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’in- terno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 possono essere importati anche in Svizzera.

12 Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny, GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47. 13 Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), GU L 125, del 21.5.2015, pag. 36, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione del 12.5.2016, GU L 126 del 14.5.2016, pag. 77.

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2.2.3 L’applicazione di misure di contenimento di cui all’articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 presuppone il consenso del SFF. 2.2.4 Invece del termine menzionato nell’articolo 14 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 si applica quello stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termi- ne ai Cantoni in forma adeguata. 2.2.5 Per piante ospiti di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si intendono, in Europa, le seguenti piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle sementi: Coffea Lavandula dentata L. Nerium oleander L. Polygala myrtifolia L. Prunus dulcis (Mill.) D.A Webb Rosmarinus officinalis L. 2.2.6 Per piante ospiti delle sottospecie presenti in Europa di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si intendono le seguenti piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle sementi: a. piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa: Cistus mospeliensis L. Prunus avium L. Streptocarpus Erysimum Vitis vinifera L. b. piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. multiplex: Acacia dealbata Link Acer pseudoplatanus L. Anthyllis hermanniae L. Artemisia arborescens L. Asparagus acutifolius L. Calicotome villosa (Poiret) Link Cercis siliquastrum L. Cistus creticus L. Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L. Coronilla valentina L. Cytisus scoparius (L.) Link Cytisus villosus Pourr. Ficus carica L. Fraxinus angustifolia Vahl Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) Genista corsica (Loisel.) DC. Genista ephedroides DC. Hebe Helichrysum italicum (Roth) G. Don Lavandula angustifolia Mill.

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Lavandula dentata L. Lavandula stoechas L. Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) Lavandula x intermedia Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. Myrtus communis L. Olea europaea L. Pelargonium graveolens L’Hér Phagnalon saxatile (L.) Cass. Prunus cerasifera Ehrh. Quercus suber L. Rosa canina L. Spartium junceum L. Westringia fruticosa (Willd.) Druce c. piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. pauca: Acacia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Chenopodium album L. Cistus creticus L. Dodonaea viscosa Jacq. Eremophila maculata F. Muell. Erigeron sumatrensis Retz. Erigeron bonariensis L. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Heliotropium europaeum L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Olea europaea L. Pelargonium x fragrans Phillyrea latifolia L. Prunus avium (L.) L. Rhamnus alaternus L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.

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3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–10, 11 paragrafo 1, 12–13 e 15–17 della decisione di esecuzione (UE) 2016/71514 nonché l’articolo 1 della decisione di ese- cuzione 2014/422/UE15.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 I punti di entrata di cui all’articolo 11 paragrafo 1 della decisione di esecu- zione (UE) 2016/715, attraverso i quali i frutti specificati sono importati in Svizzera, sono definiti dal SFF. 3.2.2 Dopo l’esecuzione delle ispezioni menzionate nell’articolo 12 della decisio- ne di esecuzione (UE) 2016/715 dei frutti specificati importati in Svizzera, questi sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di tra- sformazione o in un deposito di cui all’articolo 15 di detta decisione di ese- cuzione, in ogni caso sotto la vigilanza del SFF. 3.2.3 I frutti specificati possono essere nuovamente esportati nell’UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento. 3.2.4 In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 13–

15 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è il SFF.

14 Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell’11 maggio 2016 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni Paesi terzi per impe- dire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citri- carpa (McAlpine) Van der Aa, GU L 125, del 13.5.2016, pag. 16, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/801 della Commissione dell’8.5.2017, GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 26. 15 Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014 che stabili- sce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, versione GU L 196 del 3.7.2014, pag. 21.

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