AS 2017 7603
Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste
Ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)
del 29 novembre 2017
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), visti gli articoli 12 capoverso 1 e 52 capoversi 6 e 7 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali (OPV), ordina:
Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile 1 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell’allegato 1 numero 1.
2 Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta,
rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’importazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.
Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano né nell’allegato 1 né nell’allegato 2 OPV sono indicate nell’allegato 3.
Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV sono indicate nell’allegato 4.
RS 916.202.2 1 RS 916.20
2017-0832 7603
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
29 novembre 2017 Ufficio federale dell’ambiente: Marc Chardonnens
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
Allegato 1 (art. 1)
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Equivalenze terminologiche
Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
Unione europea Svizzera
a. Espressioni in italiano Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Paesi terzi Stati terzi secondo l’art. 2 lett. o OPV Introduzione nel territorio della Importazione in Svizzera da uno Stato Comunità terzo Zona infestata Focolaio d’infestazione b. Espressioni in tedesco Europäische Gemeinschaft / Gemein- Schweiz schaft Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Kommis- Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst sion (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Drittländer Drittstaaten gemäss Art. 2 Bst. o. PSV Einfuhr in das Gebiet der Union / Einfuhr aus einem Drittstaat in die Gemeinschaft Schweiz Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung Kahlschlagzone Fokuszone c. Espressioni in francese Union européenne/Union Suisse Commission européenne/Commission Service phytosanitaire fédéral (SPF) États membres Cantons Pays tiers États tiers visés à l’art. 2, let. o, OPV Importation dans l’Union/la Commu- Importation en provenance d’un État tiers nauté Zone contaminée Foyer de contamination
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
2 Diritto applicabile
Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, riman- dano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:
Unione europea Svizzera
Direttiva 92/90/CEE della Commis- Art. 4 e 29–33 OPV sione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sotto- posti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. Direttiva 92/105/CEE della Art. 34–36 OPV Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 del 8.1.1993, pag. 22. Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, OPV dell’8 maggio 2000, concernente le misu- re di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Art. 4 par. 1 Art. 7 cpv. 5 OPV Art. 13 par. 1 Art. 9 cpv. 1 OPV Art. 13a par. 1 Art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 1 e 4 OPV Art. 13c par. 1 Art. 9 cpv. 4 et 16 OPV Art. 16 par. 1 Art. 56 cpv. 1 e 2 lett. a OPV Art. 16 par. 2 Art. 52 cpv. 6 e 56 cpv. 2 lett. a OPV All. I All. 1 OPV All. II All. 2 OPV All. III All. 3 OPV All. IV All. 4 OPV All. V All. 5 OPV
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
Unione europea Svizzera
Direttiva 2004/103/CE della Art. 15 cpv. 6 OPV Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
Allegato 2 (art. 2)
Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
1 Vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L.,
nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
1.1 Esclusione dal divieto d’importazione
L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea, è tempora- neamente esclusa dal divieto d’importazione, se sono soddisfatte le seguenti condi- zioni: a. l’importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al nu- mero 10 dell’allegato della decisione 2002/499/CE2; b. il fornitore figura nell’elenco, aggiornato annualmente dalla Repubblica di Corea, dei vivai riconosciuti per l’esportazione in Europa di cui al numero 3 dell’allegato della decisione 2002/499/CE; c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui agli allegati 1, 2 e 4 parte A se- zione I numero 43 OPV, i requisiti stabiliti nell’allegato della decisione 2002/499/CE.
1.2 Notifica di una partita destinata all’importazione
La data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vege- tali di cui al numero 1.1, la sua quantità e il luogo di sbarco della partita nell’UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.
1.3 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati all’arti- colo 4 della decisione 2002/499/CE.
2 Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea, GU L 168 del 27.6.2010, pag. 53; modificata da ul- timo dalla decisione 2010/646/UE, GU L 281 del 27.10.2010, pag. 98.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
1.4 Disposizione speciale
Laddove, conformemente alla decisione 2002/499/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
2 Vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L.,
nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
2.1 Esclusione dal divieto d’importazione
L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell’allegato della decisione 2002/887/CE3; b. il fornitore figura nell’elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai riconosciuti per l’esportazione in Europa di cui al numero 3 dell’alle- gato della decisione 2002/887/CE; c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui agli allegati 1, 2 e 4 parte A se- zione I numero 43 OPV, i requisiti stabiliti nell’allegato della decisione 2002/887/CE.
2.2 Notifica di una partita destinata all’importazione
La data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vegeta- li di cui al numero 2.1, la loro quantità e il luogo di sbarco della partita nell’UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.
2.3 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati all’articolo 4 della decisione 2002/887/CE.
2.4 Disposizione speciale
Laddove, conformemente alla decisione 2002/887/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
3 Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone, GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8; modificata da ultimo dalla deci- sione 2010/645/UE, GU L 281 del 27.10.2010, pag. 96.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
Allegato 3 (art. 3)
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano né nell’allegato 1 né nell’allegato 2 OPV
1 Phytophthora ramorum Werres,
De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. si applicano gli articoli 1–7 della decisione 2002/757/CE4 e gli allegati I e II ivi menzionati.
1.2 Disposizioni speciali
1.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione 2002/757/CE possono essere introdotti anche in Svizzera.
1.2.2 Invece del termine stabilito all’articolo 6 paragrafo 2 della decisione
2002/757/CE, si applica il termine stabilito dal Servizio fitosanitario federale (SFF). Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
1.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 5, 6 capoversi 2 e 3, 6a e 7 della
decisione 2002/757/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
2 Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell si applicano gli articoli 1–7 della decisione 2007/433/CE5 e gli allegati I e II ivi menzionati.
4 Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., GU L 252, del 20.9.2002, modificata da ultimo dalla decisione 2016/1967/UE, GU L 303, del 10.11.2016, pag. 21. 5 Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, versione secondo la GU L 161, del 22.6.2007, pag. 66.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
2.2 Disposizioni speciali
2.2.1 I vegetali che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabi- liti dalla decisione 2007/433/CE possono essere introdotti anche in Svizzera. 2.2.2 Invece del termine stabilito all’articolo 5 della decisione 2007/433/CE, si applica il termine stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
2.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 7 della decisione 2007/433/CE, la
competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
Allegato 4 (art. 4)
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV
1 Merci con materiale da imballaggio in legno proveniente
da Stati terzi
1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV, in caso di rischio fitosanitario elevato, all’importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1–4 della decisione di esecuzione 2013/92/UE6.
1.2 Disposizioni speciali
1.2.1 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione 2013/92/UE, si parla
di materiale da imballaggio in legno originario della Cina, nella presente or- dinanza s’intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati ter- zi secondo l’articolo 2 lettera o OPV.
1.2.2 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione 2013/92/UE, la com-
petenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il Servizio fitosa- nitario federale (SFF).
1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in
legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell’importazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è indenne e sono soddisfatti i requisiti dell’allegato 4 parte A sezio- ne I numero 2 OPV.
1.2.4 Le unità d’imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il
sigillo originale.
1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate
temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.
6 Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concer- nente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al mate- riale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina, GU L 47, del 20.2.2013; modificata da ultimo dalla decisione 2017/728/UE, GU L 107, del 25.4.2017, pag. 33.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:
a. immediatamente dopo l’arrivo della merce nel luogo d’ispezione, se l’importatore ha notificato l’importazione della merce almeno due gior- ni lavorativi prima; b. entro due giorni lavorativi dall’arrivo della merce nel luogo d’ispezione nei casi rimanenti.
1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per
scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.
1.2.8 Invece dell’allegato I della decisione 2013/92/UE, si applica la seguente
tabella:
Codice NC/Voce Descrizione di tariffa doganale
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
2506 Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o
semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2514 Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti
tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da
taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516 Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da
costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per
calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2518 Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite
sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite
2521 Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento
2526 Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o
altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
6801 Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni, di
pietre naturali (diverse dall’ardesia)
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
Codice NC/Voce Descrizione di tariffa doganale
6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e
lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente
6803 Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
6804 Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare,
sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglo- merati o di ceramica, anche con parti di altre materie
6810 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche
armati
6811 Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
6815 Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di
carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove Prodotti ceramici
6901 Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee
fossili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
6902 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione,
refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904 Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elemen-
ti simili di ceramica
6905 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architet-
tonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia
6907 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di cerami-
ca; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto
6908 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o
smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto
6914 Altri lavori di ceramica
Vetro e lavori di vetro
7003 Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato
assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7004 Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflet-
tente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
Codice NC/Voce Descrizione di tariffa doganale
7005 Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o
entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7006 Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso,
forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie
7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli
aderenti fra loro
7008 Vetri isolanti a pareti multiple
7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi
retrovisivi Ferro e acciaio
7210 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza
di 600 mm o più, placcati o rivestiti Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7303 Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305 Altri tubi (p. es. saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro
esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306 Altri tubi e profilati cavi (p. es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi
semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307 Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di ghisa, ferro
o acciaio Rame e lavori di rame
7411 Tubi di rame
7412 Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame
Alluminio e lavori di alluminio
7608 Tubi di alluminio
7609 Accessori per tubi (p. es., raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
2 Anoplophora chinensis (Forster)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE7 e gli allegati I e II ivi menzionati nonché la norma inter- nazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 58 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ivi menzionata.
2.2 Disposizioni speciali
2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/138/UE possono essere introdotte anche in Svizzera. 2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5–7 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i ter- mini ai Cantoni in forma adeguata.
2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 3, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7
capoverso 1 e 8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
3 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE9 e gli allegati I–III ivi menzionati.
3.2 Disposizioni speciali
3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di ese- cuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.
7 Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Ano- plophora chinensis (Forster), GU L 64 del 3.3.2012, modificata da ultimo dalla decisione 2014/356/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 38. 8 L’ISMP n. 5 «Glossary of Phytosanitary Terms» (edizione del 29.05.2017) può essere scaricato gratuitamente dal sito www.ippc.int > Core Activities > Standard & Implemen- tation > Standard Setting > Adopted Standars 9 Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylo- philus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), GU L 266, del 2.10.2012, mo- dificata da ultimo dalla decisione 2017/427/UE, GU L 64 del 10.3.2017, p. 109.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2017
3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 capoverso 3 della decisio- ne di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comu- nica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
3.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 2 capoversi 2 e 3 e agli articoli 4, 5
capoverso 2, 9 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 13–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
4 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschul- sky), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 della deci- sione di esecuzione 2015/893/UE10 e gli allegati I–III ivi menzionati.
4.2. Disposizioni speciali
4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2015/893/UE possono essere introdotti anche in Svizzera. 4.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 6–8 della decisione di esecuzione 2015/893/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i ter- mini ai Cantoni in forma adeguata. 4.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 7 capoverso 2, 8 e 9 della decisione di esecuzione 2015/893/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizze- ra è competente il SFF. 4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all’articolo 1 lettera b della deci- sione di esecuzione 2015/893/UE è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri: a. si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e b. figura tra le seguenti descrizioni:
Codice NC/Voce Descrizione di tariffa doganale
4401.1200 Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli,
ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401.2200 Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o
in particelle
10 Decisione di esecuzione 2015/893/UE della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora gla- bripennis (Motschulsky); versione secondo la GU L 146 del 11.6.2015, pag. 16.
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Codice NC/Voce Descrizione di tariffa doganale
ex 4401.4000 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 4403.1290 Legno grezzo trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403.9300 Legno di faggio (Fagus spp.), la cui dimensione massima
della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403.9400 Legno di faggio (Fagus spp.), altri, anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato
4403.9500 Legno di betulla (Betula spp.), la cui dimensione massima
della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403.9600 Legno di betulla (Betula spp.), altri, anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato
4403.9700 Legno di pioppo (Populus spp.), anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato ex 4403.9900 Legno diverso da quello di conifere o tropicale (diverso dal faggio (Fagus spp.), dal pioppo (Populus spp.) o dalla betulla (Betula spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4404.2000 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
4406 Traverse di legno per strade ferrate
4407.9200 Legno di faggio (Fagus spp.) segato per il lungo o privo di
sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.93 Legno di acero (Acer spp.) segato per il lungo o privo di
sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.95 Legno di frassino (Fraxinus spp.) segato per il lungo o
privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.96 Legno di betulla (Betula spp.) segato per il lungo o privo
di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.97 Legno di pioppo (Populus spp.) segato per il lungo o privo
di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere (diverso dal faggio (Fagus spp.), dall’acero (Acer spp.), dal frassino (Fraxinus spp.), dalla betulla (Betula spp.) o dal pioppo (Populus spp.), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
9406.1000 Costruzioni prefabbricate di legno
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