AS 2017 7621
Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Modifica del 27 novembre 2017
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superio- re di Costanza è modificata come segue:
Art. 2 Pesca professionale: patente di pesca sul declivio e patente di pesca d’alto lago 1 Ha diritto di esercitare la pesca professionale chi possiede una patente di pesca sul declivio o una patente di pesca d’alto lago, rilasciate dall’autorità competente. La patente è rilasciata al massimo fino al termine dell’anno civile in cui il titolare compie 70 anni. Viene rilasciata solo una patente per persona. 2 La patente di pesca sul declivio dà diritto a esercitare la pesca professionale nella zona del declivio svizzero. 3 La patente di pesca d’alto lago dà diritto a esercitare la pesca professionale in alto lago e nella zona del declivio svizzero.
Art. 2a Pesca professionale: sostituto 1 Con l’autorizzazione dell’autorità competente, il titolare di una patente di pesca sul declivio o di una patente di pesca d’alto lago può eleggere un sostituto per la durata di sei settimane all’anno, senza indicare motivazioni, o fino a tre mesi all’anno in caso di malattia, dietro presentazione di un attestato medico. In casi motivati l’auto- rità competente può concedere deroghe. 2 Può essere sostituto soltanto chi è o è stato a sua volta titolare di una patente di pesca sul declivio o di una patente di pesca d’alto lago, oppure chi ha un’esperienza professionale di almeno due anni nella pesca fluviale e lacustre come itticoltore, operaio specializzato della pesca professionale o esperto dell’industria peschereccia.
1 RS 923.31
2017-2242 7621
Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O del DATEC RU 2017
Art. 2b Pesca professionale: patente con limite di età 1 Ha diritto di esercitare la pesca professionale a partire dal pensionamento o al più tardi dal compimento del 70°anno di età chi possiede una patente con limite di età, rilasciata dall’autorità competente. 2 La patente con limite di età autorizza sia alla pesca in alto lago con rete flottante, con la rispettiva magliatura minima ammessa, sia alla pesca nella zona del declivio svizzero.
Art. 2c Pesca professionale: patente di allievo pescatore 1 Ha diritto di esercitare la pesca professionale chi possiede una patente di allievo pescatore, rilasciata dall’autorità competente. Questi può esercitare la pesca soltanto se il titolare di una patente di pesca d’alto lago è presente. 2 La patente di allievo pescatore autorizza sia alla pesca in alto lago con un massimo di due reti flottanti, con la rispettiva magliatura minima ammessa, sia alla pesca nella zona del declivio svizzero. 3 La patente di allievo pescatore è rilasciata per la durata della formazione, ma al massimo per tre anni.
Art. 2d Pesca professionale: numero di patenti e condizioni di rilascio
1 I Cantoni di San Gallo e Turgovia stabiliscono d’intesa reciproca il numero di
patenti di pesca d’alto lago e di patenti con limite di età che possono rilasciare ai sensi degli articoli 2 e 2b. Le reti flottanti non devono superare, complessivamente, il numero di 120. 2 Per le patenti da essi rilasciate, i Cantoni di San Gallo e Turgovia definiscono in particolare: a. le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere una patente ai sensi degli articoli 2, 2b e 2c; b. le zone del declivio nelle quali i titolari di un tipo di patente da essi rilasciato sono autorizzati a pescare; c. gli attrezzi e i generi di pesca ammessi per il declivio da ciascun tipo di pa- tente e autorizzati secondo la presente ordinanza; d. le tariffe e gli emolumenti per il rilascio delle patenti; e. le domeniche e i giorni festivi legali in cui la presente ordinanza limita l’esercizio della pesca professionale.
Art. 8 cpv. 2 2 La posa e la levata degli attrezzi ammessi per la pesca professionale (art. 5) nonché l’esercizio della pesca con attrezzi di cattura con la lenza (art. 6) sono autorizzati un’ora prima dell’alba sino a un’ora dopo il tramonto. Il luogo di riferimento per la determinazione oraria dell’alba e del tramonto è la stazione meteorologica di
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Costanza. Dal 1° settembre fino al passaggio all’ora solare vale l’orario dell’alba del 1° settembre.
Art. 10 cpv. 7 e 8 7 Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente cinque reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso. 8 In deroga all’articolo 10 capoverso 1 lettera a si possono impiegare le seguenti reti:
a. dal 31 marzo alle ore 12.00 al 1° giugno alle ore 12.00: quattro reti con una magliatura di almeno 38 mm e una rete con una magliatura di almeno
40 mm;
b. dal 1° giugno alle ore 12.00 al 1° luglio alle ore 12.00: tre reti con una ma- gliatura di almeno 38 mm e due reti con una magliatura di almeno 40 mm; c. dal 1° luglio alle ore 12.00 al 1° agosto alle ore 12.00: due reti con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm; d. dal 1° agosto alle ore 12.00 al 1° settembre alle ore 12.00: una rete con una magliatura di almeno 38 mm e quattro reti con una magliatura di almeno
40 mm.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
27 novembre 2017 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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