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AS 2017 7667

AS 2017 7667

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 marzo 20171; visto il parere del Consiglio federale del 12 aprile 20172, decreta:

I La legge del 12 giugno 20093 sull’IVA (LIVA) è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 4 4 L’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,6 per cento (ali- quota speciale). L’aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all’articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera presta- zione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

II 1. Coordinamento con il decreto federale del 20 giugno 20134 concernente il finan- ziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria All’entrata in vigore il 1° gennaio 2018 dell’ordinanza del Consiglio federale che attua l’articolo 196 numero 14 capoverso 4 della Costituzione federale (garanzia del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria) l’aliquota speciale è aumentata di 0,1 punti percentuali al 3,7 per cento e l’articolo 25 capoverso 4 LIVA avrà il tenore seguente:

4 RU 2015 645

2017-0749 7667

L sull’IVA RU 2017

Art. 25 cpv. 4 4 L’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,7 per cento (ali- quota speciale). L’aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qua- lora il termine di cui all’articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera presta- zione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fat- turata separatamente.

2. Coordinamento con il decreto federale del 17 marzo 20175 sul finanziamento

supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto All’entrata in vigore il 1° gennaio 2018 dell’ordinanza del Consiglio federale che attua l’articolo 196 numero 14 capoverso 6 lettera b della Costituzione federale (finanziamento supplementare dell’AVS) l’aliquota speciale è aumentata ulterior- mente di 0,1 punti percentuali al 3,8 per cento e l’articolo 25 capoverso 4 LIVA avrà il tenore seguente:

Art. 25 cpv. 4 4 L’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (ali- quota speciale). L’aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qua- lora il termine di cui all’articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera presta- zione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fat- turata separatamente.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio

2018. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

5 FF 2017 2063

L sull’IVA RU 2017

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 ottobre 20176. 2 Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

28 dicembre 2017 Cancelleria federale

6 FF 2017 3613

L sull’IVA RU 2017

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