Lexipedia

AS 2017 777

Legge federale sulle bevande distillate

Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool)

Modifica del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20161, decreta:

I La legge del 21 giugno 19322 sull’alcool è modificata come segue:

Titolo Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool, LAlc)

Ingresso visti gli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale3;

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 4 capoverso 1 «Regìa federale degli alcool (Regìa)» è sostituito con «Amministrazione federale delle dogane (AFD)». 2 Negli articoli 5 capoverso 5, 6 capoversi 1 e 3, 7 capoversi 3 e 4, 10 capoversi 1 e 4, 11 capoversi 1–3, 12 capoverso 2, 14 capoversi 2 e 6, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1, 19 capoversi 3 e 6, 23 capoverso 4, 25, 36 capoverso 3, titolo del capo quarto, 43, 43a capoverso 2, 62 capoversi 1 e 2, 69 capoversi 2, 3 e 6, 70 capo- verso 2, 73 capoversi 1 e 2, «Regìa federale degli alcool» e «Regìa» sono sostituiti con «AFD».

2016-0343 777

L sull’alcool RU 2017

Art. 7 cpv. 1

1 Le distillerie date in concessione sono poste sotto il controllo

dell’AFD. Questa può valersi della collaborazione delle autorità can- tonali e comunali.

Art. 11 cpv. 6

6 Il prezzo pagato alle distillerie industriali e alle fabbriche d’alcool

deve, di regola, corrispondere al prezzo medio di costo dell’etanolo della stessa qualità importato dall’AFD. Per fissare questo prezzo, si potrà tenere equamente conto delle spese effettive di produzione, comprendendo l’interesse e l’ammortamento del capitale investito.

Art. 15 2. Vigilanza 1 La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza dell’AFD. Questa può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.

2 Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito

all’AFD tutte le indicazioni prescritte.

Art. 20 cpv. 3 Abrogato

Art. 21 cpv. 1

1 L’acquavite ottenuta nelle distillerie date in concessione è assogget-

tata all’imposta secondo il quantitativo prodotto.

Art. 23 cpv. 1, 1bis e 3

1 L’AFD può prescrivere la forma della notifica della quantità di

alcool prodotta o uscita dai depositi fiscali e può in particolare ordina- re che si ricorra all’elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato. 1bis Il Consiglio federale disciplina la procedura di tassazione.

3 Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni

momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria de- ve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mo- strare loro le scorte e permettere loro di ispezionare i libri di commer- cio e i documenti giustificativi.

Art. 27 Abrogato

778

L sull’alcool RU 2017

Art. 28 II. Importazione Le bevande distillate possono essere importate dietro pagamento di

1. Oggetto

un’imposta pari all’imposta sulle acquaviti di specialità. a. Bevande distillate Art. 29 b. Prodotti I generi alimentari contenenti alcool sono imposti all’aliquota del alcoolici prodotto alcoolico in essi contenuto. Per il rimanente, le imposte gravanti l’importazione di prodotti alcoolici destinati all’uso come bevande o generi voluttuari sono disciplinate all’articolo 23bis.

Art. 31 d. Prodotti 1 Le bevande distillate e i prodotti alcoolici impropri al consumo come alcoolici impropri al bevande o generi voluttuari sono esenti dall’imposta. consumo come bevande o generi 2 Il Consiglio federale stabilisce: voluttuari a. in quali casi occorre effettuare una denaturazione; b. le persone abilitate a effettuare la denaturazione.

3 L’AFD disciplina la denaturazione.

Art. 32 2. Autorizzazio- 1 Chiunque vuole impiegare etanolo non tassato e non denaturato per ne d’impiego la fabbricazione di prodotti impropri al consumo come bevande o ge- neri voluttuari oppure in processi commerciali non finalizzati alla pro- duzione di bevande o generi voluttuari deve ottenere un’autoriz- zazione d’impiego dall’AFD.

2 Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio dell’auto-

rizzazione d’impiego. L’AFD stabilisce nell’autorizzazione i vincoli per i prodotti e i processi di cui al capoverso 1.

3 Il titolare dell’autorizzazione d’impiego può:

a. consegnare etanolo non tassato e non denaturato ad aziende che possiedono un’autorizzazione per gestire un deposito fi- scale o un’autorizzazione d’impiego; e b. senza la prestazione di una garanzia, impiegare per uno scopo imponibile, con una notifica per l’imposizione, etanolo non tassato e non denaturato fino a una quantità annua di 2000 litri di alcool puro oppure consegnarlo per un impiego assoggettato all’imposta.

Art. 34 3. Riscossione 1 Per il calcolo, la riscossione e la garanzia dell’imposta pagabile al dell’imposta; deposito fiscale confine si applicano le norme della legislazione doganale.

779

L sull’alcool RU 2017

2 Il Consiglio federale può autorizzare le aziende che offrono le garan-

zie necessarie a fabbricare, trasportare, gestire e depositare bevande distillate in sospensione d’imposta in un deposito fiscale.

3 Esso disciplina le condizioni per l’autorizzazione di un deposito

fiscale e per la sua gestione.

Art. 35

4. Controllo 1 L’AFD sorveglia l’impiego delle bevande distillate.

2 Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni

momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le scorte e permettere loro di ispezionare i libri di com- mercio e i documenti giustificativi.

Capo quarto (art. 37 e 38) Abrogato

Art. 39a, 40 cpv. 1 e 3–5 nonché 40a Abrogati

Art. 44 I. Prodotto netto 1 Sono considerati prodotto netto i proventi dell’imposta previa dedu-

1. Ripartizione

zione di un forfait d’esecuzione. Il Consiglio federale stabilisce le spese previste dalla legge e le spese d’esercizio necessarie che sono coperte dal forfait d’esecuzione.

2 Il prodotto netto è devoluto per il 10 per cento ai Cantoni; il 90 per

cento resta alla Confederazione.

3 La ripartizione tra i Cantoni avviene sulla base della loro popolazio-

ne residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento del- l’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

Titolo prima dell’art. 46 Capo sestoa: Pegno fiscale

Art. 46 I. Diritto di 1 La Confederazione ha un diritto di pegno legale su tutti i prodotti pegno fiscale assoggettati all’imposta secondo la presente legge, fabbricati o deposi-

780

L sull’alcool RU 2017

tati sul territorio svizzero, se il pagamento dell’imposta appare com- promesso, segnatamente quando la persona assoggettata allʼimposta: a. prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio sviz- zero o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero; o b. è in mora con il pagamento.

2 Il diritto di pegno fiscale si applica anche ai prodotti assoggettati

all’imposta secondo la presente legge per i quali non è ancora sorto il credito fiscale; esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

Titolo prima dell’art. 47 Abrogato

Art. 47 II. Sequestro 1 L’AFD fa valere il pegno fiscale sequestrando la merce.

2 Procede al sequestro della merce:

a. prendendone possesso; o b. diffidando il possessore dal disporne.

3 Può liberare la merce sequestrata e consegnarla all’avente diritto

contro la prestazione di una garanzia.

Art. 48 III. Realizza- 1 Un pegno fiscale può essere realizzato quando: zione del pegno fiscale a. il credito fiscale così garantito è diventato esecutivo; e b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente.

2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative

private.

3 L’AFD può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo

consenso del proprietario, a meno che: a. il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o b. il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario del pegno sia sconosciuto.

4 Il Consiglio federale può stabilire principi relativi alla procedura di

realizzazione.

5 Il Consiglio federale stabilisce:

781

L sull’alcool RU 2017

a. le ulteriori condizioni alle quali l’AFD può realizzare il pegno a trattative private; b. i casi nei quali l’AFD può rinunciare alla realizzazione del pe- gno.

Titolo prima dell’art. 49 Capo settimo: Rimedi giuridici

Art. 49 I. Decisioni della 1 Le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane Direzione generale delle possono essere impugnate con reclamo entro trenta giorni dalla notifi- dogane cazione.

1. In generale

2 Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale

delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, devono esservi allegati.

3 Se ilreclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane

riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presen- tate.

4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato

ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impu- gnata non sia conforme alla legge.

5 La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi

giuridici.

Art. 50 2. Decisioni Le decisioni emanate in virtù dell’articolo 42b possono essere impu- concernenti la limitazione della gnate entro 30 giorni, senza previo reclamo, dinanzi al Tribunale pubblicità amministrativo federale.

Art. 51 II. Decisioni 1 I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell’ambito degli uffici doganali o delle della procedura d’imposizione doganale sono rette dalla legge del direzioni di circondario 18 marzo 20054 sulle dogane.

2 Le altre decisioni emanate dagli uffici doganali o dalle direzioni di

circondario in virtù della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni presentando ricorso alla Direzione generale delle dogane.

4 RS 631.0

782

L sull’alcool RU 2017

Art. 52 A. Infrazioni 1 È punito con la multa fino al quintuplo della perdita fiscale, in quan- I. Contro le prerogative della to non si applichi l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19745 Confederazione sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque:

1. Violazione

a. senza averne il diritto, fabbrica o rettifica bevande distillate; b. utilizza bevande distillate o prodotti di queste per usi contrari alle prescrizioni; c. si procura illecitamente una concessione, una licenza, un per- messo di distillare o un’altra autorizzazione; o d. viola in altro modo le prerogative della Confederazione se- condo la presente legge.

2 Se l’infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo

della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino al

triplo della perdita fiscale.

Art. 53

2. Messa in 1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzional-

pericolo mente: a. contravviene alle condizioni delle concessioni o agli obblighi imposti alle distillerie domestiche; b. senza averne il diritto acquista, installa, mantiene o modifica un apparecchio per distillare; o c. compromette altrimenti le prerogative della Confederazione secondo la presente legge.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 54 II. Sottrazione e 1 Chiunque intenzionalmente sottrae un’imposta prevista dalla legisla- messa in pericolo zione sull’alcool, o procaccia a sé o a un terzo un altro profitto fiscale dell’imposta indebito, come un condono o una restituzione dell’imposta, è punito con la multa fino al quintuplo dell’imposta sottratta o del profitto ottenuto.

2 Se l’infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo

della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino al

triplo dell’imposta sottratta o del profitto ottenuto.

5 RS 313.0

783

L sull’alcool RU 2017

4 Chiunque intenzionalmente compromette la riscossione di una tassa,

ovvero tenta di procacciare a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito, segnatamente mediante registrazioni inesatte, omettendo le registrazioni o le notificazioni prescritte o mediante false informazio- ni, è punito con la multa fino al triplo dell’imposta messa in pericolo.

5 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino all’im-

porto dell’imposta messa in pericolo. 6I capoversi 1–5 si applicano soltanto in quanto non si applichi l’articolo 14 DPA6.

Art. 56 IV. Ricettazione Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione bevande distillate è punito con la pena applicabile all’autore, se sa o deve presumere che: a. sono state illecitamente fabbricate o rettificate; o b. l’imposta cui sottostanno è stata sottratta.

Art. 57 V. Inosservanza 1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque disattende delle prescrizioni concernenti il intenzionalmente le prescrizioni di controllo. commercio e la pubblicità 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Infrazioni di poca entità possono essere punite con un ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

3 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzional-

mente: a. contravviene alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità; b. disattende, nel commercio al minuto, i divieti previsti all’ar- ticolo 41.

4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a

20 000 franchi.

5 L’emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell’ar-

ticolo 41a capoversi 1 e 2, come anche il procedimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto cantonale, dei divieti di commercio previsti dall’articolo 41 incombo- no ai Cantoni.

6 RS 313.0

784

L sull’alcool RU 2017

Art. 58a VII. Distrazione È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in pos- del pegno fiscale sesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall’AFD a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell’autorità. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a

30 000 franchi.

Art. 59 B. Rapporto con 1 La DPA7 è applicabile in quanto gli articoli 59a–63 non vi dero- la legge federale sul diritto penale ghino. amministrativo

2 Riservato l’articolo 57 capoverso 5, l’AFD è l’autorità amministra-

I. Applicabilità tiva incaricata del perseguimento e del giudizio.

Art. 59a II. Infrazioni Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se le persone commesse nell’azienda punibili secondo l’articolo 6 DPA8 non possono essere determinate o possono esserlo soltanto con provvedimenti d’inchiesta sproporzio- nati, l’AFD può prescindere dal procedere contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa.

Art. 59b III. Concorso di Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione secondo la infrazioni presente legge o secondo un’altra legge e tali infrazioni sono tutte perseguite e giudicate dall’AFD, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 60 IV. Prescrizione La prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo 11 ca- dell’azione penale poverso 2 DPA9 è parimente applicabile alle infrazioni previste negli articoli 52, 53 e 56.

Art. 63 D. Risarcimento È tenuto a un equo risarcimento, indipendentemente dal procedimento penale, chiunque procura all’AFD un danno patrimoniale con un’in- frazione, pur senza essersi sottratto al pagamento di una tassa dovuta, né aver causato una perdita fiscale o aver ottenuto un contributo indebito. L’ammontare del risarcimento è stabilito dall’AFD.

7 RS 313.0 8 RS 313.0 9 RS 313.0

785

L sull’alcool RU 2017

Art. 67 III. Ordine di 1 LʼAFD può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari, prestare garanzia anche se non sono né accertati con decisione passata in giudicato né scaduti, quando: a. i crediti non sono garantiti mediante un pegno fiscale suffi- ciente e realizzabile; e b. il pagamento appare in pericolo, segnatamente quando il debi- tore:

1. prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la

sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa in Sviz- zera o per farsi cancellare dal registro di commercio sviz- zero, o

2. è in ritardo con il pagamento.

2 La garanzia può essere prestata sotto forma di deposito di contanti, di

titoli, di una garanzia bancaria o di una fideiussione solidale.

3 L’ordine di prestare garanzia è equiparato a una decisione giudiziaria

ai sensi dell’articolo 80 LEF10. Esso costituisce un decreto di seque- stro ai sensi dell’articolo 274 LEF.

4 L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

5 Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospen-

sivo.

Art. 71

2. AFD e 1 All’AFD è affidata la gestione degli affari attinenti all’esecuzione

Ufficio federale dell’agricoltura della legislazione sull’alcool.

2 All’Ufficio federale dell’agricoltura è affidata la gestione degli affari

attinenti alla valorizzazione analcolica delle materie prime distillabili.

Art. 72 3. Registro L’AFD tiene un registro pubblico dei titolari di un’autorizzazione ai dellʼetanolo sensi degli articoli 32 e 34.

Art. 76b Ib. Disposizioni 1 La Regìa federale degli alcool (RFA) è sciolta. La sua personalità transitorie della modifica del giuridica si estingue. 30 settembre

2016 2 Con l’estinzione della personalità giuridica della RFA, tutti i suoi

1. Scioglimento diritti e i suoi obblighi, nonché i relativi contratti, sono trasferiti alla della RFA Confederazione.

10 RS 281.1

786

L sull’alcool RU 2017

Art. 76c 2. Privatizza- 1 Il Consiglio federale trasferisce in «alcosuisse SA» le parti della zione del centro di profitto RFA aggregate al centro di profitto e vende la partecipazione della Alcosuisse della RFA RFA in «alcosuisse SA» al più tardi 18 mesi dopo il trasferimento.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e adotta le decisioni neces-

sarie per il trasferimento e l’alienazione, segnatamente: a. determina il momento del trasferimento; b. designa i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie, altri diritti, obblighi e valori che nell’ambito del trasferimento di cui al capoverso 1 sono apportati in «alco- suisse SA» conformemente ai principi di valutazione ricono- sciuti; c. decide in merito al bilancio di trasferimento di «alcosuisse SA»; d. approva, con l’entrata in vigore dell’articolo 76b, la chiusura dei conti e l’ultimo rapporto di gestione della RFA, disciplina il trasferimento alla Confederazione dei rimanenti diritti e obblighi e dei relativi contratti e adegua il consuntivo della Confederazione; e. può trasferire direttamente a terzi i valori patrimoniali che non sono trasferiti in «alcosuisse SA».

3 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione non si

applicano al trasferimento di cui al capoverso 1. I rapporti di diritto privato interessati dal trasferimento non sono modificati.

4 I negozi giuridici secondo i capoversi 1 e 2 lettera e nonché secondo

l’articolo 76b capoverso 2 sono esentati da qualsiasi imposta diretta e indiretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in

altri registri pubblici in relazione all’attuazione del progetto di riorga- nizzazione secondo i capoversi 1 e 2 sono esenti da imposte ed emo- lumenti.

6 La RFA può costituire accantonamenti adeguati in vista delle uscite

future legate alla cessazione di attività e allo smantellamento di ele- menti non venduti degli attivi.

Art. 76d 3. Trasformazio- 1 I rapporti di lavoro di diritto pubblico del personale del centro di ne dei rapporti di lavoro di diritto profitto sono trasferiti in «alcosuisse SA» il giorno in cui l’azienda è pubblico in rapporti di rilevata, se in tale momento non risultano disdetti. Sono trasformati in lavoro di dritto privato

11 RS 221.301

787

L sull’alcool RU 2017

rapporti di lavoro di diritto privato e sottostanno alle disposizioni sul personale applicabili al nuovo datore di lavoro.

2 Durante un anno dal rilevamento dell’azienda il diritto al salario

precedente è garantito. Il nuovo datore di lavoro può risolvere i nuovi contratti di lavoro al più presto dopo un anno.

3 Gli anni di servizio prestati ininterrottamente presso la RFA e le

unità amministrative secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale prima del trasferi- mento del rapporto di lavoro sono computati.

4 Gli altri rapporti di lavoro di diritto pubblico non risolti al momento

dell’estinzione della personalità giuridica della RFA sono trasferiti all’unità amministrativa della Confederazione che li rileva.

5 Gli impiegati il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo i capo-

versi 1 e 4 non hanno diritto al mantenimento della funzione attuale e della classificazione organizzativa. Il loro nuovo contratto di lavoro non può prevedere un periodo di prova.

Art. 76e 4. Beneficiari di Il Consiglio federale ha la facoltà di finanziare mediante il patrimonio rendite del centro di profitto della RFA gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei benefi- Alcosuisse della RFA ciari di rendite del centro di profitto che hanno diritto a prestazioni della cassa di previdenza della Confederazione, se l’istituto di previ- denza di «alcosuisse SA» non riprende i beneficiari di rendite o se la loro permanenza nella cassa di previdenza della Confederazione è nell’interesse finanziario della Confederazione.

Art. 76f II. Adeguamento 1 I titolari di una licenza per utilizzare etanolo esente dall’onere fiscale delle licenze per utilizzare etanolo secondo il diritto anteriore devono richiedere all’AFD una nuova esente dall’onere autorizzazione d’impiego al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore fiscale secondo il diritto anteriore della modifica del 30 settembre 2016.

2 Al momento del rilascio dell’autorizzazione d’impiego i titolari sono

iscritti nel registro dell’etanolo di cui all’articolo 72.

Art. 77 III. Diritto 1 Nell’ambito della procedura di ricorso, i procedimenti pendenti al applicabile ai procedimenti in momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 corso che hanno per oggetto la fissazione dell’imposta e alla base dei quali vi è una decisione pronunciata in virtù del diritto anteriore sono portati a termine secondo il diritto anteriore.

2 Alle altre procedure di ricorso si applica il nuovo diritto.

12 RS 172.220.1

788

L sull’alcool RU 2017

Art. 78, titolo marginale IV. Entrata in vigore ed esecuzione

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 199413 sugli acquisti pubblici

Art. 2 cpv. 1 lett. b Abrogata

2. Legge del 9 ottobre 198614 sulla tariffa delle dogane

Allegato 1 parte 1a capitolo 22 L’aliquota di dazio per le voci tariffali 2207.1000, 2207.2000 e 2208.9010 ammonta a 0 franchi.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 Può disporre l’entrata in vigore degli articoli 76c–76e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017 al più presto. 4 L’abrogazione dell’articolo 27 e la modifica degli articoli 28, 31, 32, 34, 35, 52, 56, 72 e 76f entrano in vigore al più tardi sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale ha alienato la partecipazione secondo l’articolo 76c capoverso 1.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

13 RS 172.056.1 14 RS 632.10

789

L sull’alcool RU 2017

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

19 gennaio 2017.15 2 Gli articoli 76c, 76d e 76e della modifica della legge sull’alcool (cifra I) entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2017.

3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

10 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

15 FF 2016 6887

790