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AS 2017 7777

Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Land del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Land del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

RS 0.923.411; RU 1978 1754

Convenzione concernente la modifica dell’Accordo Conclusa il 13 novembre 2017 Entrata in vigore il 1° gennaio 2018

Traduzione

Andreas Knutti, caposezione presso l’Ufficio federale dell’ambiente – in qualità di plenipotenziario della Confederazione Svizzera, e Joachim Hauck, capodipartimento del Ministero tedesco dello spazio rurale e della protezione dei consumatori (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz) – in qualità di plenipotenziario del Land del Baden-Württemberg, visto il paragrafo 37 capoverso 1 numeri 1–3, 5 e 6 dell’Accordo del 2 novembre

1977 tra la Confederazione Svizzera e il Land del Baden-Württemberg sulla pesca

nel Lago Inferiore e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore), modificato l’ultima volta con la Convenzione del 10 ottobre 20031, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 L’ordinamento della pesca nel Lago Inferiore è modificato come segue:

1. Il paragrafo 15a capoverso 2 ha il seguente tenore:

«(2) In un’azienda piscicola possono essere utilizzate simultaneamente:

1. al massimo sei reti basse con una magliatura di 32 fino a 34 mm;

1 RU 2007 5215

2017-2931 7777

Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore RU 2017

2. al massimo sei reti basse con una magliatura minima di 50 mm;

3. un tramaglio basso con una magliatura minima della rete interna di 32 mm.»

2. Il paragrafo 15b capoverso 2 è modificato come segue:

a) Nel primo periodo, l’espressione «Dal 1° aprile alla fine del periodo di pro- tezione dei coregoni» è cancellata e la cifra «5» è sostituita dalla cifra «6». b) La terza frase è abrogata.

3. Il paragrafo 15c è modificato come segue:

a) Il capoverso 2 ha il seguente tenore: «(2) Dal 30 aprile al 31 ottobre le reti possono rimanere tese per una notte e dal 31 ottobre al 30 aprile per due notti (Ueberabendsatz). Durante l’orario estivo pos- sono essere tese a partire dalle ore 17.00. Dall’inizio dell’orario invernale fino al 18 dicembre le reti possono essere tese a partire dalle ore 15.00. Dal 19 dicembre fino all’inizio dell’orario estivo le reti possono essere tese durante tutta la giornata, sempre che l’ottavo periodo non disponga altrimenti. Dall’inizio dell’orario estivo fino al 18 dicembre le reti devono essere ritirate entro le ore 10.00. Dal 19 dicembre fino all’inizio dell’orario estivo le reti possono essere ritirate durante tutta la giorna- ta, sempre che l’ottavo periodo non disponga altrimenti. Il 18 dicembre le reti devo- no essere ritirate entro le ore 10.00 e possono essere tese a partire dalle ore 15.00. Dal 10 gennaio fino all’inizio dell’orario estivo il mercoledì le reti devono essere ritirate entro le ore 10.00 e possono essere tese di nuovo a partire dalle ore 15.00.» b) Il capoverso 3 quarto periodo è abrogato. c) Il capoverso 5 primo periodo ha il seguente tenore: «Per cacciare il pesce possono essere utilizzate reti alte con una magliatura minima di 60 mm, reti basse e un tramaglio basso (Treibsatz).»

4. Il paragrafo 22 capoverso 1 ha il seguente tenore:

«(1) Ai sensi del presente ordinamento sulla pesca l’ora del calare e del sorgere del sole viene stabilito dalla tabella seguente:

Mese Calare del sole Sorgere del sole

Gennaio ore 17.30 ore 7.30 Febbraio ore 18.00 ore 7.00 Marzo (ora solare) ore 19.00 ore 5.00 Marzo (ora legale) ore 20.00 ore 6.00 Aprile ore 21.00 ore 5.30 Maggio ore 22.00 ore 4.30 Giugno ore 22.00 ore 4.30 Luglio ore 22.00 ore 4.30 Agosto ore 21.00 ore 5.00 1°–15 settembre ore 20.00 ore 5.30 16–30 settembre ore 19.30 ore 6.00 1°–15 ottobre ore 19.30 ore 6.30

Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore RU 2017

Mese Calare del sole Sorgere del sole

16–31 ottobre ore 19.00 ore 7.00 Novembre ore 18.00 ore 7.00 Dicembre ore 17.00 ore 7.30

Per notte s’intende il periodo tra il calare e il sorgere del sole.»

5. Il paragrafo 23 capoverso 2 è modificato come segue:

«(2) Nei giorni festivi, eccettuati quelli che cadono nel periodo della cattura dei coregoni riproduttori, è vietato posare o ritirare le reti, i bertovelli e le reti da fondo, tranne le reti per la cattura dei pesci da esca, a meno che si vogliano prevenire danni agli attrezzi da pesca. È fatto salvo il paragrafo 16 capoverso 2 quarto periodo. Il giorno dell’Ascensione e il giorno del Corpus Domini è autorizzata la posa dell’«Ueberabendsatz». Dal 1° novembre al 20 aprile, la pesca sportiva può essere praticata soltanto dalla riva.»

6. Il paragrafo 25 è modificato come segue:

a) Il capoverso 1 ha il seguente tenore: «(1) Per i pesci e gamberi menzionati qui appresso sono stabiliti i periodi protettivi e le misure minime seguenti:

Specie Periodo protettivo Misure minime

Anguilla nessuno 50 cm Temolo 1° febbraio–30 aprile 30 cm Pesce persico 25 aprile–15 maggio – Coregone 15 ottobre–18 dicembre 30 cm (compreso il «Gangfisch») Trote 1° ottobre–31 dicembre 35 cm Luccio 1°–30 aprile 40 cm Luccioperca nessuno 35 cm Gambero fluviale 1° ottobre–31 luglio 12 cm Astaco tutto l’anno –»

b) Il capoverso 5 terzo periodo ha il seguente tenore: «I pesci persici pescati con la canna devono essere trascinati a riva.» c) Al paragrafo 25 sono aggiunti i capoversi 6 e 7 seguenti: «(6) La pesca del temolo è vietata nel tratto di Reno lacustre e di Lago Inferiore compreso tra il vecchio ponte sul Reno di Costanza e la linea Ermatingen-Stad – Bruckgraben (Reichenau) come pure nel Reno lacustre a sud-ovest della linea com- presa tra il porto di Hemmenhofen e il porto di Steckborn fino al confine nazionale sul Reno tra Öhningen-Stiegen e Stein am Rhein.

Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore RU 2017

(7) Dal 1° aprile al 30 giugno è vietata la cattura con la canna di coregoni nel com- prensorio delimitato a est dal limite del territorio della pesca generale secondo il paragrafo 5 capoverso 1 numero 1 e a ovest dalla linea di collegamento tra la sala pompe sull’isola di Reichenau a ovest del Fehrenhorn (edificio con tavola di divieto di ancoraggio) e la sala pompe di Ermatingen situata nella baia di Ermatingen.»

7. Il paragrafo 30 è modificato come segue:

a) Nel capoverso 1 terzo periodo è stata cancellata l’espressione «Le perdite e». b) Il capoverso 4 ha il seguente tenore: «(4) La posizione delle reti, dei bertovelli e delle lenze da fondo deve essere suffi- cientemente segnalata. Le reti che in parte o integralmente presentano una colonna d’acqua inferiore a 2 metri al di sopra della sagola principale, devono essere segna- late alle due estremità con una boa e tra questi due punti con almeno tre galleggianti bianchi per poter riconoscere facilmente il percorso delle reti. Le boe devono avere un volume di almeno 5 litri. Le boe devono essere di colore arancio traffico secondo la scala di colori del Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL 2009) o di un colore simile. Se la colonna d’acqua sopra la sagola principale è inferiore a 2 metri, la lunghezza della fune delle boe o dei galleggianti può essere al massimo di 5 metri. Al posto delle boe possono essere utilizzati anche pali con bandiere di colore arancio. L’obbligo di segnalazione delle reti ai sensi del secondo o sesto periodo non vige nelle riserve naturali in cui è vietato bagnarsi e per un massimo di quattro reti sorvegliate costantemente da pescatori professionisti. Le disposizioni relative alla navigazione restano applicabili.» c) Al paragrafo 30 è aggiunto il seguente capoverso 6: «(6) Le reti, i bertovelli e le lenze da fondo posate che non si trovano devono essere cercate immediatamente con mezzi adeguati. Se la ricerca non ha successo, il pro- prietario dell’attrezzo da pesca deve annunciare immediatamente la perdita al guar- dapesca competente.»

8. L’allegato 2 dell’Accordo ha il seguente tenore:

«Tabella di calcolo dell’altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie, conformemente al paragrafo 15 capoverso 1 terzo periodo Altezza massima delle reti Larghezza delle maglie in mm* Numero delle maglie*

34 34 38 28 50 22 60 18 80 14 85 12

Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore RU 2017

Altezza massima delle reti Larghezza delle maglie in mm* Numero delle maglie*

50 54 60 46 70 39 80 34 85 32 * Per le dimensioni intermedie, si applica il numero delle maglie immediatamente inferiore»

Art. 2 La presente Convenzione entra il vigore il 1° gennaio 2018.

Fatto a Berna e a Stoccarda in due esemplari originali in lingua tedesca.

13 novembre 2017 7 novembre 2017

Per la Per il Confederazione Svizzera: Land del Baden-Württemberg: Andreas Knutti Joachim Hauck

Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore RU 2017

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