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AS 2017 9

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alle attività agricole/Addetto alle attività agricole con certificato federale di formazione pratica

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alle attività agricole/Addetto alle attività agricole con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Modifica del 6 dicembre 2016

15008 Addetta alle attività agricole CFP/

Addetto alle attività agricole CFP Agrarpraktikerin EBA/Agrarpraktiker EBA Agropraticienne AFP/Agropraticien AFP

15009 Agricoltura
15010 Colture speciali
15011 Vinificazione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:

I L’ordinanza della SEFRI del 14 novembre 20081 sulla formazione professionale di base Addetta alle attività agricole/Addetto alle attività agricole con certificato fede- rale di formazione pratica (CFP) è modificata come segue:

Art. 4, denominazione dell’ambito B2 foraggiamento e allevamento di animali da reddito.

Art. 7 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori.

1 RS 412.101.220.95

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Formazione professionale di base Addetta/Addetto alle attività agricole RU 2017 con CFP. O della SEFRI

2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazio- ne e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 È ammesso l’impiego di persone in formazione, in conformità con il loro stato di formazione, per attività che presentano pericoli. L’impiego presuppone che dette persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazio- ne sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Art. 10 cpv. 1 e 4 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

4 Al piano di formazione sono allegati:

a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione; b. le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute.

Art. 13 cpv. 2

2 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda

persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base.

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 14 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una

volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

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Art. 14a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 16 cpv. 2 2 Dell’esperienza professionale richiesta secondo l’articolo 32 OFPr per l’ammis- sione a una procedura di qualificazione devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo dell’addetto alle attività agricole CFP.

Art. 17 cpv. 2 lett. a 2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: a. «lavoro pratico» della durata di 3,5 ore. La persona in formazione deve di- mostrare di saper eseguire in modo professionalmente corretto e adeguato al- le necessità e alla situazione le attività richieste nell’ambito di un lavoro pre- stabilito o in situazioni date. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e del materiale relativo ai corsi intera- ziendali.

Art. 18 cpv. 3 3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale.

Titolo prima dell’art. 22 Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

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Art. 22 cpv. 1 lett. b (concerne soltanto il testo francese) e 4

4 La Commissione ha i seguenti compiti:

a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla for- mazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli svi- luppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di ba- se; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 24a Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2016 Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° marzo 2017 e che ripetono l’esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2020 vengono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

2 L’articolo 17 capoverso 2 lettera a entra in vigore il 1° gennaio 2019.

6 dicembre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente

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