Lexipedia

AS 2018 1093

Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione

Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP)

del 2 marzo 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visti gli articoli 19 capoverso 3 e 20 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione; ordina:

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a. l’organizzazione della Confederazione per la preparazione e la gestione in vista di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popola- zione (eventi); b. il coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi nella preparazione e nella gestione di eventi. 2 Sono considerati eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popo- lazione le catastrofi e le situazioni d’emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale che colpiscono o minacciano una parte considerevole della popolazione o delle sue basi vitali. Possono interessare uno o più Cantoni, l’intero Paese o altri Paesi.

Art. 2 Principio

1 Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) opera nell’am-

bito della preparazione e della gestione di eventi. 2 Può sostenere organi e stati maggiori a livello federale in altri settori della politica di sicurezza.

RS 520.17

2017-1280 1093

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Art. 3 Preparazione 1 Lo SMFP allestisce pianificazioni preventive volte a garantire la sua prontezza d’intervento. 2 Si prepara ad affrontare possibili eventi e verifica la propria prontezza d’intervento svolgendo regolarmente esercitazioni.

Art. 4 Intervento in caso di evento

1 Lo SMFP può intervenire quando si presentano uno o più dei seguenti casi:

a. un evento di competenza della Confederazione; b. una richiesta di coordinamento a livello federale da parte di più Cantoni col- piti da un evento; c. una richiesta di sostegno da parte di un Cantone, un dipartimento, un ufficio federale o un gestore di infrastrutture critiche per gestire un evento; d. un mandato del Consiglio federale. 2 Nel caso in cui si delinea o si è verificato un evento lo SMFP assume i compiti seguenti: a. assicura lo scambio di informazioni e il coordinamento con altri stati mag- giori e organi della Confederazione e dei Cantoni, con i gestori di infrastrut- ture critiche e con i competenti organi all’estero; b. riunisce le situazioni settoriali e parziali per ottenere un quadro generale della situazione e ne effettua la valutazione; c. elabora le basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale, del diparti- mento o dell’ufficio competente; d. coordina le conoscenze degli esperti a livello federale; e. coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali.

Art. 5 Collaborazione 1 Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche collaborano in materia di preparazione e di gestione di eventi.

2 I membri dello SMFP provvedono a regolamentare la collaborazione con:

a. le autorità e gli organi nazionali e internazionali; b. i gestori di infrastrutture critiche; c. i partner privati.

3 Ogni Cantone designa nei confronti dello SMFP un organo di contatto per la

preparazione e un posto d’allarme per l’intervento.

1094

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Art. 6 Organizzazione

1 Lo SMFP si compone di:

a. una conferenza dei direttori; b. un elemento di pianificazione; c. un elemento d’intervento e di supporto; d. un segretariato.

2 I membri permanenti sono elencati nell’allegato 1.

3 La composizione dello SMFP è determinata dal tipo di evento e completata secon- do le necessità.

Art. 7 Conferenza dei direttori

1 Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:

a. il portavoce del Consiglio federale; b. i direttori degli uffici e degli istituti federali secondo l’allegato 1; c. i capi delle organizzazioni cantonali di condotta oppure i loro capi di stato maggiore; d. i segretari generali delle conferenze governative cantonali; e. il delegato della rete integrata Svizzera per la sicurezza e l’incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato.

2 Possono essere coinvolti inoltre:

a. i segretari generali dei dipartimenti interessati, i direttori di altri uffici e isti- tuti federali e i rappresentanti di altri organi federali; b. rappresentanti dei Cantoni interessati; c. gestori di infrastrutture critiche; d. esperti. 3 La composizione determinata dal tipo di evento è stabilita di volta in volta dal presidente della conferenza dei direttori d’intesa con i membri interessati.

4 I membri della conferenza dei direttori coordinano le proposte da inoltrare al

Consiglio federale. Essi mantengono del resto le competenze decisionali nel loro settore d’attività. 5 Provvedono, nel loro settore di competenza, all’attuazione delle misure ordinate dal Consiglio federale o dai dipartimenti.

6 Ciascun membro designa un suo sostituto.

7 La conferenza dei direttori definisce i compiti e le responsabilità dello SMFP

nonché le procedure e i processi in un regolamento interno.

1095

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Art. 8 Presidenza 1 Il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) presie- de lo SMFP.

2 Provvede alla convocazione dello SMFP.

3 La conferenza dei direttori designa due sostituti del presidente.

4 In caso d’evento la conferenza dei direttori decide chi presiede lo SMFP.

Art. 9 Elemento di pianificazione

1 L’elemento di pianificazione è composto da esperti in ambito specialistico-

operativo degli organi elencati nell’allegato 1. Se necessario possono essere coinvol- ti altri esperti.

2 L’elemento di pianificazione coordina le pianificazioni preventive dello SMFP.

3 Provvede alla preparazione delle basi decisionali per la conferenza dei direttori.

4 La conferenza dei direttori designa i membri dell’elemento di pianificazione come pure un comitato direttivo di questo elemento e la relativa direzione.

Art. 10 Elemento d’intervento e di supporto

1 L’elemento d’intervento e di supporto è composto:

a. dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL); b. da collaboratori dell’UFPP e membri dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL. 2 Se necessario, d’intesa con gli organi superiori possono essere coinvolti collabora- tori di altri uffici federali. 3 L’elemento d’intervento e di supporto assicura la comunicazione tra tutti gli orga- ni, stati maggiori e gestori di infrastrutture critiche coinvolti come pure l’analisi coordinata della situazione. Sottopone alla conferenza dei direttori il quadro generale della situazione e la sua possibile evoluzione.

4 È l’organo di contatto dello SMFP in caso d’evento.

5 Gli organi federali e i Cantoni coinvolti informano l’elemento d’intervento e di supporto: a. quando nel loro ambito di competenza si delinea o si è verificato un evento; b. in merito alla situazione attuale e alla sua evoluzione; c. in merito alle misure attuate o pianificate.

Art. 11 Segretariato

1 L’UFPP gestisce il segretariato dello SMFP.

2 Il segretariato è responsabile della gestione ordinaria dello SMFP.

3 È l’organo di contatto dello SMFP nell’ambito della preparazione.

1096

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Art. 12 Disposizioni in caso di eventi radiologici 1 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo SMFP propone, per il tramite del dipartimento competente, le misure necessarie.

2 Al riguardo, l’UFPP assume i compiti seguenti:

a. adotta le misure necessarie fintanto che lo SMFP non è operativo, e in caso di pericolo imminente ordina misure urgenti per proteggere la popolazione. Nel far questo si basa sulla Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) di cui all’allegato 2; b. raccoglie i dati e le informazioni necessari per allestire un quadro della situazione radiologica e ne assicura la valutazione al fine di ordinare le misure di protezione appropriate nella fase acuta; c. allerta le autorità della Confederazione e dei Cantoni e determinati laboratori specializzati; d. informa le autorità e la popolazione; e. avvisa le organizzazioni internazionali e gli Stati vicini conformemente agli accordi vigenti.

3 In caso d’evento lo SMFP dispone in particolare dei seguenti mezzi e servizi:

a. l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i cal- coli di propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni dei venti; b. l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni; c. gli elementi d’intervento del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport.

Art. 13 Disposizioni in caso di eventi naturali 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale di topografia, l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, il Servizio sismologico svizzero, MeteoSvizzera e l’UFPP coordinano le attività dei servizi competenti specializzati mediante un comitato direttivo Intervento pericoli naturali. 2 A tal fine creano e gestiscono lo «Stato maggiore specializzato pericoli naturali» nonché la «piattaforma informativa congiunta pericoli naturali» e il «portale pericoli naturali». Essi sono a disposizione dello SMFP e dei Cantoni.

Art. 14 Informazione e permanenza telefonica 1 Lo SMFP provvede alla preparazione delle basi informative e al coordinamento tra Confederazione, Cantoni e terzi. 2 In caso d’evento lo SMFP, i dipartimenti e gli uffici federali competenti nonché gli altri organi interessati possono gestire permanenze telefoniche nazionali.

1097

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Art. 15 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

2 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1098

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Allegato 1 (art. 6 cpv. 2)

Membri permanenti dello SMFP

I membri permanenti dello SMFP sono:

1. la Cancelleria federale;

2. le unità seguenti del Dipartimento federale degli affari esteri:

2.1 il Centro di gestione delle crisi,

2.2 il Settore di direzione Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto

umanitario;

3. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’interno:

3.1 MeteoSvizzera,

3.2 l’Ufficio federale della sanità pubblica,

3.3 l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

4. le unità seguenti del Dipartimento federale di giustizia e polizia:

4.1 l’Ufficio federale di polizia,

4.2 la Segreteria di Stato della migrazione;

5. le unità seguenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione

della popolazione e dello sport:

5.1 l’UFPP,

5.2 il Comando operazioni dell’esercito,

5.3 il Servizio sanitario coordinato,

5.4 il Servizio delle attività informative della Confederazione,

5.5 l’Ufficio federale di topografia;

6. le unità seguenti del Dipartimento federale delle finanze:

6.1 l’Amministrazione federale delle dogane,

6.2 l’Organo direzione informatica della Confederazione;

7. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’economia, della formazione

e della ricerca:

7.1 l’Ufficio federale dell’agricoltura,

7.2 l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese,

7.3 l’Organo d’esecuzione del servizio civile;

8. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni:

8.1 l’Ufficio federale dei trasporti,

8.2 l’Ufficio federale delle strade,

8.3 l’Ufficio federale dell’aviazione civile,

8.4 l’Ufficio federale dell’energia,

1099

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

8.5 l’Ufficio federale delle comunicazioni,

8.6 l’Ufficio federale dell’ambiente;

9. gli istituti federali seguenti:

9.1 l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio,

9.2 il Politecnico federale di Zurigo, Servizio sismologico svizzero,

9.3 l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;

10. gli organi cantonali seguenti:

10.1 la Conferenza dei governi cantonali,

10.2 la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia,

10.3 la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e

i pompieri,

10.4 la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia,

10.5 la Conferenza dei direttori cantonali della sanità,

10.6 quattro organizzazioni cantonali di condotta;

11. la Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

1100

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Allegato 2 (art. 12 cpv. 2 lett. a)

Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi

1. La SPD funge da base all’UFPP per disporre misure di protezione volte a

contenere i rischi per la salute della popolazione in caso di evento con au- mento della radioattività.

2. Quando subentra un simile evento, in una prima fase sono disposti provve-

dimenti drastici; essi possono successivamente essere allentati in funzione della situazione. I provvedimenti sono verificati nell’ottica di un controllo dell’efficacia, correlati nel quadro della SPD con i più recenti bilanci dosi- metrici e, per quanto necessario e ragionevole, adeguati alle nuove circo- stanze.

3. La grandezza primaria per disporre misure di protezione è la dose prevedi-

bile a prescindere da tali misure di protezione, ossia la dose individuale effi- cace oppure la dose tiroidea della popolazione maggiormente esposta. Altri fattori decisionali importanti sono in particolare: – la dose risparmiata e la dose rimanente; – il tempo disponibile; – l’attuabilità delle misure; – gli effetti collaterali dei provvedimenti; – l’ulteriore probabile evoluzione della situazione radiologica; – la situazione generale. 4. Per ognuna delle principali misure di protezione previste è fissata una soglia di dose. Se la dose prevedibile è superiore a tale soglia, occorre disporre, per quanto possibile e ragionevole, la corrispondente misura di protezione, te- nendo conto dei fattori decisionali di cui al numero 3.

1101

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

5. Le dosi soglia sono le seguenti:

Misura di protezione Dose* Dose soglia Tempo di integrazione

Permanenza in casa per bambini, ragazzi E 1 mSv 2 giorni e gestanti Permanenza protetta E 10 mSv 2 giorni (in casa, in cantina o nel rifugio) Evacuazione preventiva o permanenza E 100 mSv 2 giorni protetta Assunzione di compresse allo iodio Htir, inal, I 50 mSv 2 giorni * E Dose efficace per irradiazione esterna e inalazione all’aperto Htir, inal, I Dose tiroidea per inalazione di iodio radioattivo Per dose s’intende in tutti i casi la dose per esposizione o incorpora- zione prevedibile entro due giorni dall’evento indipendentemente dalla misura di protezione prevista.

6. Per le misure di protezione non espressamente menzionate nella tabella

precedente, si applica in generale una dose soglia massima di 100 mSv (dose efficace).

7. Un divieto di raccolto e di pascolo è disposto preventivamente per le zone in

cui sono state adottate misure secondo il numero 5 come pure per le zone che si trovano nella direzione del vento fino al confine di Stato o fino alla cresta alpina. Le altre misure si basano sulla legislazione in materia di derra- te alimentari.

1102

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Allegato 3 (art. 15)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I L’ordinanza del 20 ottobre 20103 sugli interventi NBCN è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 9 dicembre 20114 sull’informatica

nell’Amministrazione federale

Art. 12 Abrogato

2. Ordinanza del 17 ottobre 20075 sulla Centrale nazionale d’allarme

Art. 1 cpv. 1 lett. e, 3 e 4 lett. c e d

1 La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) è, nel quadro delle competenze di cui

all’articolo 2, il servizio tecnico della Confederazione per i seguenti eventi straordi- nari: e. pericoli dovuti a eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione.

3 Provvede ad informare tempestivamente e in modo tecnicamente corretto i compe-

tenti servizi federali, i gestori di infrastrutture critiche, le autorità e i servizi tecnici cantonali ed esteri, come pure i centri di contatto internazionali.

4 Ha in particolare i compiti seguenti:

c. raccoglie e analizza i dati concernenti gli eventi e li mette a disposizione dei servizi tecnici federali, cantonali ed esteri nonché dei gestori di infrastrutture critiche; d. mette a disposizione una presentazione elettronica della situazione.

3 RU 2010 5395, 2015 195, 2017 4261 4 RS 172.010.58 5 RS 520.18

1103

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Art. 2 cpv. 1 e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a 1 In caso di pericolo imminente e fintanto che gli organi competenti della Confede- razione non possono agire, la CENAL deve, di propria competenza, informare, avvisare le autorità, dare l’allarme alla popolazione e impartire via radio istruzioni circa il comportamento da adottare. Nel limite del possibile, la popolazione e le autorità vengono informate d’intesa con la Cancelleria federale. In caso di eventi con aumento della radioattività, si basa sulla Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 2 marzo 20186 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP). 2 Le competenze concernenti i singoli eventi straordinari sono disciplinate nelle seguenti ordinanze: a. in caso di pericolo dovuto all’aumento della radioattività, nell’OSMFP;

Art. 4b Sistema d’informazione «PES Protezione della popolazione» L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce il sistema d’informazione «Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione» (PES Protezione della popolazione).

Art. 4c Dati registrati nella PES Protezione della popolazione Nella PES Protezione della popolazione sono registrati i dati seguenti: a. nome dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione rilevante per la protezione della popolazione (analisi coordinata della situazione BREL); b. cognome, nome, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero di fax aziendale dell’interlocutore dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione BREL; c. nome e stato dell’azienda che rappresenta un acuto pericolo NBC o tecnico per la popolazione; d. stato di un’infrastruttura in caso di un evento rilevante per la protezione della popolazione.

Art. 4d Acquisizione dei dati L’UFPP acquisisce i dati per la PES Protezione della popolazione presso i servizi competenti delle organizzazioni partner che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL.

6 RS 520.17

1104

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

Art. 4e Comunicazione dei dati L’UFPP rende accessibili i dati della PES Protezione della popolazione alle organiz- zazioni partner che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL median- te procedura di richiamo.

Art. 4f Conservazione dei dati I dati personali della PES Protezione della popolazione sono conservati per al mas- simo dieci anni.

Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 Per svolgere i suoi compiti, la CENAL può rivolgersi direttamente ad altri servizi, in particolare: b. ai servizi tecnici federali e cantonali e ai gestori di infrastrutture critiche per le questioni di ordine tecnico;

3. Ordinanza del 17 ottobre 20127 sugli impianti di accumulazione

Art. 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare (art. 12 cpv. 2 LlmA)

Le decisioni concernenti provvedimenti speciali in caso di minaccia militare spetta- no allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 20188 sullo Stato maggiore federale Prote- zione della popolazione.

4. Ordinanza del 26 aprile 20179 sulla radioprotezione

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 133 capoverso 2, sono sostituiti: a. «SMF NBCN» con «SMFP»; b. «ordinanza del 20 ottobre 2010 sugli interventi NBCN» con «OSMFP».

Art. 133 cpv. 2

2 Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP), competente in

caso di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 201810 sullo Stato

7 RS 721.101.1 8 RS 520.17 9 RS 814.501 10 RS 520.17

1105

Stato maggiore federale Protezione della popolazione. O RU 2018

maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP), può, in situazioni speci- fiche, chiedere al Consiglio federale l’applicazione di un livello di riferimento inferiore.

5. Ordinanza del 22 gennaio 201411 sulle compresse allo iodio

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, e 3 1 In caso di un evento con aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP) secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordi- nanza del 2 marzo 201812 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazio- ne ordina: 3I criteri decisionali per ordinare l’assunzione delle compresse allo iodio sono stabiliti nella Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi di cui all’allegato 2 OSMFP.

11 RS 814.52 12 RS 520.17

1106