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AS 2018 117

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20132, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione materiale 1 La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disposta e attuata: a. nell’ambito di un procedimento penale; b. per l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria; c. nell’ambito della ricerca di persone scomparse; d. nell’ambito della ricerca di persone condannate a una pena detentiva o nei cui confronti è stata ordinata una misura privativa della libertà. 2 Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 17 dicembre 20103 sulle poste (LPO) si applicano le disposizioni sull’obbligo di testimoniare e sull’obbligo di informare l’autorità.

Art. 2 Campo d’applicazione personale La presente legge determina obblighi di collaborazione per le seguenti persone (per- sone obbligate a collaborare):

RS 780.1

2012-2728 117

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a. i fornitori di servizi postali secondo la LPO4; b. i fornitori di servizi di telecomunicazione secondo l’articolo 3 lettera b della legge del 30 aprile 19975 sulle telecomunicazioni (LTC); c. i fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permet- tono una comunicazione unilaterale o multilaterale (fornitori di servizi di comunicazione derivati); d. i gestori di reti di telecomunicazione interne; e. le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pub- blica di telecomunicazione; f. i rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione.

Art. 3 Servizio di sorveglianza 1 La Confederazione gestisce un servizio per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo l’articolo 269 del Codice di procedura penale (CPP)6 (Servizio). 2 Il Servizio esegue i propri compiti autonomamente. Non è vincolato a istruzioni ed è aggregato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) soltanto sul piano amministrativo. 3 Le autorità di concessione e le autorità di vigilanza competenti in materia di servizi postali e di servizi di telecomunicazione, le autorità di perseguimento penale e il Servizio collaborano all’esecuzione dei compiti di quest’ultimo.

Art. 4 Trattamento di dati personali Il Servizio, le autorità abilitate a disporre la sorveglianza, le autorità d’approvazione, i fornitori di servizi postali e i fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, di cui necessitano per disporre, approvare e attuare la sor- veglianza.

Art. 5 Organo consultivo 1 Il DFGP può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti del DFGP, del Servizio, dei Cantoni, delle autorità di perseguimento penale, dei fornitori di ser- vizi postali e dei fornitori di servizi di telecomunicazione. 2 L’organo consultivo consente lo scambio di esperienze e opinioni tra i rappresen- tanti di cui al capoverso 1. Esso valuta revisioni della presente legge e delle disposi- zioni d’esecuzione e modifiche della prassi delle autorità per favorire l’attuazione

4 RS 783.0 5 RS 784.10 6 RS 312.0

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ineccepibile delle sorveglianze e lo sviluppo continuo in questo settore. Esprime un proprio parere sui progetti di revisione e può di sua iniziativa formulare raccoman- dazioni.

3 Il DFGP disciplina la composizione e l’organizzazione dell’organo consultivo,

nonché la procedura che questo deve rispettare.

Sezione 2: Sistema informatico per il trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 6 Principio Il Servizio gestisce un sistema informatico per il trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni secondo l’articolo 1 capoverso 1 (sistema di trattamento).

Art. 7 Scopo del sistema di trattamento Il sistema di trattamento serve a: a. ricevere i dati raccolti mediante la sorveglianza del traffico delle telecomu- nicazioni e metterli a disposizione delle autorità legittimate ad accedervi; b. mantenere per lungo tempo la leggibilità e la sicurezza dei dati raccolti me- diante la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni; c. mettere a disposizione informazioni sull’accesso ai servizi di telecomunica- zione; d. offrire funzioni per il trattamento dei dati memorizzati nel sistema; e. sostenere lo svolgimento e il controllo delle pratiche.

Art. 8 Contenuto del sistema di trattamento Il sistema di trattamento contiene: a. il contenuto del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata; b. i dati che indicano con quali persone la persona sorvegliata è o è stata in contatto, nonché il momento, la durata, l’origine e le caratteristiche tecniche delle relative telecomunicazioni (metadati delle telecomunicazioni); c. indicazioni sui servizi di telecomunicazione; d. i dati, in particolare i dati personali, necessari al Servizio per eseguire e con- trollare le pratiche.

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Art. 9 Accesso al sistema di trattamento 1 Il Servizio consente all’autorità che ha disposto la sorveglianza o a quella che in seguito dirige il procedimento, nonché alle persone da esse designate, di accedere mediante procedura di richiamo ai dati raccolti in relazione al procedimento in questione e contenuti nel sistema di trattamento. 2 L’autorità di cui al capoverso 1 e le persone da essa designate hanno accesso ai dati fintanto che detta autorità è investita del procedimento. 3 Se rimette il procedimento a un’altra autorità o lo chiude, l’autorità di cui al capo- verso 1 ne informa il Servizio. Gli comunica l’autorità cui ha rimesso il procedi- mento. 4 All’autorità che ne fa richiesta, i dati raccolti durante la sorveglianza sono trasmes- si, possibilmente in modo criptato, su supporti di dati o documenti inviati per posta se: a. sono destinati a essere trasmessi a un’autorità estera nell’ambito di una pro- cedura di assistenza giudiziaria internazionale; o b. per motivi tecnici non possono essere consultati mediante procedura di richiamo.

Art. 10 Diritto di consultare gli atti e diritto d’accesso ai dati 1 Per quanto concerne i dati raccolti nell’ambito di un procedimento penale o per l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria: a. il diritto di consultare gli atti e il diritto di essere informati sui dati nell’ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto di procedura applicabile; b. il diritto d’accesso ai dati dopo la chiusura del procedimento è retto dalla legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati (LPD) se l’autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un’autorità federale o dal diritto cantonale se è un’autorità cantonale. 2 Il diritto d’accesso ai dati raccolti nell’ambito della ricerca di persone scomparse o di condannati è retto dalla LPD se l’autorità incaricata della ricerca è un’autorità federale o dal diritto cantonale se è un’autorità cantonale. L’articolo 279 CPP8 è applicabile per analogia. 3 La persona interessata dalla sorveglianza può far valere i suoi diritti presso l’au- torità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, presso l’ultima che ne è stata investita. Il Servizio non è competente per accordare l’accesso ai dati.

7 RS 235.1 8 RS 312.0

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4 Il Consiglio federale stabilisce le modalità della garanzia di questi diritti. In parti- colare, garantisce i diritti delle parti nei casi in cui non è possibile, o è possibile soltanto con un onere sproporzionato, preparare copie degli atti.

Art. 11 Termine di conservazione dei dati 1 La durata della conservazione nel sistema di trattamento dei dati raccolti nel qua- dro di un procedimento penale è retta dalle disposizioni vigenti per il fascicolo secondo il diritto di procedura penale applicabile. 2 I dati raccolti per l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria sono con- servati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito, ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza. 3 I dati raccolti durante la ricerca di una persona scomparsa sono conservati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito, ma al massimo per

30 anni dalla fine della sorveglianza.

4 La durata della conservazione nel sistema di trattamento dei dati raccolti durante la ricerca di una persona condannata a una pena detentiva è retta dal diritto processuale penale applicabile. I dati raccolti durante la ricerca di una persona nei cui confronti è stata ordinata una misura privativa della libertà sono conservati nel sistema di trat- tamento finché necessario per lo scopo perseguito, ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza. 5 L’autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, l’ul- tima che ne è stata investita è responsabile del rispetto dei termini stabiliti nei capo- versi 1–4. Prima della scadenza del termine di conservazione dei dati informa il Servizio su come procedere con i dati da eliminare dal sistema di trattamento con- formemente al diritto applicabile. Trascorsi 30 anni dalla fine della sorveglianza, il Servizio si informa presso l’autorità menzionata su come procedere con i dati ancora presenti nel sistema. 6 Il Consiglio federale precisa le modalità del rispetto dei termini e stabilisce le modalità dell’informazione secondo il capoverso 5.

Art. 12 Sicurezza

1 Il Servizio è responsabile della sicurezza del sistema di trattamento.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle misure tecniche e organizza- tive di protezione, in particolare riguardo all’accesso accidentale o non autorizzato ai dati, nonché alla modifica, alla diffusione e alla distruzione accidentali o non auto- rizzate dei dati. 3 Le persone obbligate a collaborare sono responsabili della sicurezza dei dati fino al punto della loro consegna al Servizio. Si conformano alle istruzioni del Servizio concernenti la sicurezza dei dati.

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Art. 13 Responsabilità Le autorità che hanno accesso al sistema di trattamento conformemente all’articolo 9 sono considerate detentrici della collezione dei dati raccolti durante le sorveglianze di loro competenza.

Art. 14 Interfaccia con la rete dei sistemi d’informazione di polizia dell’Ufficio federale di polizia 1 Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita me- diante procedura di richiamo nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 20089 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che: a. il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d’infor- mazione; e b. sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati. 2 Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di acce- dere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d’informazione in questione in virtù della LSIP.

Sezione 3: Compiti del Servizio

Art. 15 Informazioni sui servizi di telecomunicazione 1 Il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui agli articoli 21 e 22 esclusivamente alle autorità seguenti su loro richiesta e soltanto ai fini indicati qui di seguito: a. alle autorità federali e cantonali che possono disporre o approvare una sor- veglianza del traffico delle telecomunicazioni o alle autorità da esse designa- te, al fine di determinare i servizi e le persone da sorvegliare e le persone che comunicano con loro; b. all’Ufficio federale di polizia e alle autorità di polizia cantonali e comunali, al fine di adempiere compiti di polizia; c. alle competenti autorità federali e cantonali, al fine di concludere cause di diritto penale amministrativo. 2 Il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui all’articolo 21 inoltre alle autorità seguenti su loro richiesta e soltanto ai fini indicati qui di seguito: a. al Servizio delle attività informative della Confederazione, al fine di eseguire la legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

9 RS 361 10 RS 120

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b. all’autorità federale competente secondo gli articoli 10 capoverso 3 e 23 della legge federale del 19 dicembre 198611 contro la concorrenza sleale (LCSl), al fine di sporgere querela per un atto di concorrenza sleale secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera u LCSl.

Art. 16 Compiti generali nell’ambito della sorveglianza Nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle tele- comunicazioni, il Servizio svolge i seguenti compiti generali: a. prima di trasmettere invii o informazioni all’autorità che ha disposto la sor- veglianza, contatta senza indugio tale autorità e l’autorità d’approvazione se ritiene che l’ordine di sorveglianza:

1. non riguarda un reato che può essere oggetto di una sorveglianza se-

condo il diritto applicabile, sempreché la sorveglianza sia stata disposta nell’ambito di un procedimento penale,

2. non è stato emanato dall’autorità competente, o

3. non è completo o non è chiaro;

b. contatta senza indugio l’autorità che ha disposto la sorveglianza e l’autorità d’approvazione se ritiene che la sorveglianza è inadeguata sotto il profilo tecnico, non fa parte dei tipi di sorveglianza previsti dalla legge e dalle disposizioni d’esecuzione o è inattuabile sotto il profilo tecnico; c. fornisce all’autorità competente le informazioni necessarie per disporre la sorveglianza; se necessario chiede alle persone obbligate a collaborare di fornirgli tali informazioni; d. impartisce alle persone obbligate a collaborare istruzioni sull’attuazione della sorveglianza, chiede loro di adottare ogni misura necessaria alla sorve- glianza e ne controlla l’attuazione; e. attua i provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale disposti dall’autorità d’approvazione; f. verifica che la sorveglianza non si prolunghi oltre la durata autorizzata e, se non gli perviene copia della domanda di proroga, vi pone fine al termine del periodo previsto; g. comunica senza indugio all’autorità d’approvazione la fine della sorve- glianza; h. segue gli sviluppi tecnici nel settore postale e delle telecomunicazioni; i. organizza e tiene formazioni per le persone che hanno accesso al sistema di trattamento;

11 RS 241

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j. può, su richiesta, dare consigli tecnici, giuridici e operativi sulla sorveglian- za della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni alle autorità e alle persone obbligate a collaborare; k. tiene una statistica delle sorveglianze.

Art. 17 Compiti nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge inoltre i seguenti compiti: a. se più fornitori di servizi di telecomunicazione partecipano all’esercizio del servizio di telecomunicazione da sorvegliare, affida la sorveglianza al forni- tore incaricato della gestione del servizio di telecomunicazione o a quello per il quale l’attuazione tecnica della sorveglianza comporta l’onere minore; a tal fine il Servizio si basa sulle indicazioni dell’autorità che ha disposto la sorveglianza; b. riceve le comunicazioni della persona sorvegliata trasmesse dai fornitori dei servizi di telecomunicazione, le memorizza e ne consente la consultazione all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata; c. se per motivi tecnici non è in grado di ricevere le comunicazioni, di memo- rizzarle o di consentirne la consultazione, ordina ai fornitori di servizi di telecomunicazione di trasmettere i dati raccolti durante la sorveglianza diret- tamente all’autorità che ha disposto la sorveglianza (collegamento diretto) o all’autorità da essa designata; in tal caso, i dati sono memorizzati da dette autorità; d. riceve dai fornitori di servizi di telecomunicazione i metadati delle tele- comunicazioni, li memorizza e ne consente la consultazione all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata; e. nei casi in cui le persone obbligate a collaborare devono semplicemente tol- lerare una sorveglianza e cooperarvi (art. 26 cpv. 6, 27 cpv. 1 e 2, 28 e 29) o se deve essere attuata una sorveglianza non standardizzata (art. 32 cpv. 2), intraprende quanto necessario affinché la sorveglianza possa essere attuata; f. verifica la disponibilità a informare e sorvegliare dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 32–34); g. su richiesta dell’autorità che ha disposto la sorveglianza, compie una cernita per selezionare determinati tipi di dati nel flusso di dati.

Art. 18 Controllo della qualità 1 Il Servizio adotta misure preventive e successive per controllare la qualità dei dati trasmessi dai fornitori di servizi di telecomunicazione. 2 Può prendere conoscenza del contenuto dei dati soltanto previo accordo dell’auto- rità investita del procedimento.

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Sezione 4: Obblighi nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 19 Obblighi dei fornitori di servizi postali 1 Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi postali trasmettono all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata: a. gli invii postali destinati alla persona sorvegliata e quelli da essa inviati; b. i dati che indicano con quali persone la persona sorvegliata è o è stata in contatto, come pure il momento, il luogo di invio e le caratteristiche tecniche dei relativi invii postali (metadati postali). 2 L’ordine di sorveglianza può prevedere che la sorveglianza sia attuata in tempo reale o che siano trasmessi i metadati postali conservati relativi alla corrispondenza passata (sorveglianza retroattiva). 3 Il Consiglio federale precisa i tipi ammissibili di sorveglianza e per ciascuno di essi stabilisce i dati che i singoli fornitori di servizi postali devono trasmettere. 4 I fornitori di servizi postali conservano per sei mesi i metadati postali stabiliti dal Consiglio federale in virtù del capoverso 3. 5 Previo consenso dell’autorità investita del procedimento, gli invii postali trasmessi sono restituiti al fornitore di servizi postali, il quale li consegna alla persona sorve- gliata.

Art. 20 Informazioni precedenti un ordine di sorveglianza I fornitori di servizi postali forniscono al Servizio, su sua richiesta, le informazioni necessarie per disporre una sorveglianza.

Sezione 5: Informazioni relative alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 21 Informazioni sui servizi di telecomunicazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio le indicazioni seguenti su determinati servizi di telecomunicazione: a. il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo e, se nota, la professione dell’utente; b. gli elementi di indirizzo (art. 3 lett. f e g LTC12); c. i tipi di servizi;

12 RS 784.10

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d. altri dati, stabiliti dal Consiglio federale, sui servizi di telecomunicazione, di natura amministrativa o tecnica o che permettono l’identificazione delle per- sone; e. se il cliente non ha sottoscritto un abbonamento, pure il luogo in cui gli è stato consegnato il mezzo che consente l’accesso al servizio di telecomuni- cazione, nonché il nome e cognome della persona che glielo ha consegnato. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano che tali indicazioni siano rilevate all’inizio della relazione commerciale e che possano essere trasmesse finché la relazione dura, nonché durante sei mesi dopo il suo termine. Il Consiglio federale stabilisce che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono conservare e tra- smettere determinati dati ai fini dell’identificazione soltanto durante sei mesi.

Art. 22 Informazioni per identificare gli autori di reati commessi via Internet 1 Se sussiste il sospetto che un reato è stato commesso via Internet, i fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio tutte le indicazioni che consen- tono di identificarne l’autore. 2 Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni che i fornitori di servizi di telecomu- nicazione devono conservare e trasmettere ai fini dell’identificazione durante l’intera durata della relazione commerciale e durante sei mesi dopo il suo termine. Stabilisce che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono conservare e trasmettere deter- minati dati ai fini dell’identificazione soltanto durante sei mesi. I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio anche le indicazioni ulteriori di cui dispongono. 3 I fornitori di servizi di comunicazione derivati e i gestori di reti di telecomunica- zione interne trasmettono al Servizio le indicazioni di cui dispongono. 4 Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di comunicazione derivati che offrono servizi di grande importanza economica o che offrono servizi a un gran numero di utenti a conservare e trasmettere, in tutto o in parte, le indicazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono trasmettere secondo il capoverso 2.

Art. 23 Modalità di rilevamento dei dati e della fornitura di informazioni 1 Il Consiglio federale stabilisce le modalità secondo cui i fornitori di servizi di telecomunicazione rilevano i dati di cui agli articoli 21 capoverso 1 lettera a e 22 capoverso 2 primo periodo. 2 Stabilisce la forma e le modalità di conservazione delle domande di informazioni.

3 Può prevedere che le autorità di cui all’articolo 15 abbiano accesso mediante

procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22 e che la comunicazione dei dati avvenga gratuitamente e 24 ore su 24.

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Art. 24 Informazioni precedenti un ordine di sorveglianza I fornitori di servizi di telecomunicazione forniscono al Servizio, su sua richiesta, le informazioni tecniche necessarie per disporre una sorveglianza.

Art. 25 Informazioni sui servizi I fornitori di servizi di telecomunicazione informano il Servizio, su sua richiesta, in ogni momento e in modo dettagliato sulla natura e sulle caratteristiche di ogni servi- zio che hanno messo sul mercato o che intendono mettere sul mercato nei prossimi sei mesi.

Sezione 6: Obblighi nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 26 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione 1 Su richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio o, nei casi di cui all’articolo 17 lettera c, all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata: a. il contenuto del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata; b. i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata.

2 Sono inoltre tenuti a:

a. fornire le informazioni necessarie all’attuazione della sorveglianza; b. tollerare le sorveglianze attuate dal Servizio o dalle persone da esso incari- cate; a tal fine, devono permettere senza indugio l’accesso ai loro impianti; c. sopprimere i loro criptaggi. 3 I fornitori di servizi di telecomunicazione che partecipano all’esercizio del servizio di telecomunicazione da sorvegliare trasmettono i dati di cui dispongono al Servizio o al fornitore incaricato della sorveglianza. 4 L’ordine di sorveglianza può prevedere che la sorveglianza sia attuata in tempo reale o che siano trasmessi i metadati delle telecomunicazioni passate conservati (sorveglianza retroattiva). 5 I fornitori di servizi di telecomunicazione conservano per sei mesi i metadati delle telecomunicazioni. 6 Il Consiglio federale può esonerare determinati fornitori di servizi di telecomuni- cazione da taluni obblighi legali, in particolare i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione di scarsa importanza economica o che operano nel settore del- l’educazione. Non li esonera né dall’obbligo di trasmettere, su richiesta, i metadati delle telecomunicazioni di cui dispongono sulla persona sorvegliata né dagli obbli- ghi di cui al capoverso 2.

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Art. 27 Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati 1 I fornitori di servizi di comunicazione derivati tollerano le sorveglianze attuate dal Servizio o dalle persone da esso incaricate riguardanti i dati trasmessi o memorizzati dalla persona sorvegliata per mezzo di servizi di comunicazione derivati. A tal fine devono senza indugio: a. permettere l’accesso ai loro impianti; b. fornire le informazioni necessarie all’attuazione della sorveglianza. 2 Su richiesta, trasmettono i metadati delle telecomunicazioni della persona sorve- gliata di cui dispongono. 3 Se necessario per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Consiglio federale può assoggettare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti nell’articolo 26 tutti o una parte dei fornitori di servizi di comunicazione derivati che offrono servizi di grande importanza economica o che offrono servizi a un gran numero di utenti. In tal caso le disposizioni della presente legge concernenti i fornitori di servizi di tele- comunicazione sono applicabili per analogia.

Art. 28 Obblighi dei gestori di reti di telecomunicazione interne 1 I gestori di reti di telecomunicazione interne tollerano le sorveglianze attuate dal Servizio o dalle persone da esso incaricate. A tal fine devono senza indugio: a. permettere l’accesso ai loro impianti; b. fornire le informazioni necessarie all’attuazione della sorveglianza. 2 Su richiesta, trasmettono i metadati delle telecomunicazioni della persona sorve- gliata di cui dispongono.

Art. 29 Obblighi delle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione 1 Le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione tollerano le sorveglianze attuate dal Servizio o dalle persone da esso incaricate. A tal fine devono senza indugio: a. permettere l’accesso ai loro impianti; b. fornire le informazioni necessarie all’attuazione della sorveglianza. 2 Su richiesta, trasmettono i metadati delle telecomunicazioni della persona sorve- gliata di cui dispongono.

Art. 30 Obblighi dei rivenditori professionali di carte o di mezzi analoghi I rivenditori professionali di carte o di mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione rilevano le indicazioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 e le trasmettono al fornitore di servizi di telecomunicazione alla cui rete il mezzo rivenduto dà accesso.

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Sezione 7: Garanzia della disponibilità dei fornitori di servizi di telecomunicazione a informare e sorvegliare

Art. 31 Disposizioni d’esecuzione sui tipi di informazioni e di sorveglianza 1 Il Consiglio federale precisa le informazioni che i fornitori di servizi di telecomu- nicazione devono fornire e i tipi di sorveglianza che devono attuare. Stabilisce i dati da trasmettere per ciascun tipo d’informazione e di sorveglianza.

2 Il Consiglio federale stabilisce i termini per la trasmissione dei dati.

3 Il DFGP emana le disposizioni tecniche e amministrative necessarie per la fornitu- ra standardizzata delle informazioni e per l’attuazione standardizzata di tutti i tipi di sorveglianza abituali. Determina in particolare le interfacce e i formati di dati da impiegare per trasmettere i dati al Servizio. A tal fine tiene conto degli standard internazionali.

Art. 32 Disponibilità a informare e sorvegliare 1 Se la fornitura di informazioni o la sorveglianza è standardizzata, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere in grado, in ogni momento e conforme- mente al diritto applicabile, di fornire le informazioni di cui agli articoli 21, 22, 24 e 26 capoverso 2 lettera a e di sorvegliare i servizi di telecomunicazione da loro offerti. 2 Se sono richieste informazioni non standardizzate o se è disposto un tipo di sorve- glianza non standardizzata, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono colla- borare con il Servizio conformemente alle sue istruzioni e prendere tutte le misure adeguate per garantire un’attuazione ineccepibile. 3 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono a proprie spese incaricare terzi di adempiere questi obblighi. Devono accertarsi che i terzi incaricati siano in grado di garantire la sicurezza e la confidenzialità dei dati. I terzi incaricati sono sottoposti alla vigilanza del Servizio.

Art. 33 Prova della disponibilità a informare e sorvegliare 1 Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono provare a proprie spese di essere in grado di fornire le informazioni standardizzate e di attuare i tipi di sorveglianza standardizzati conformemente al diritto applicabile. 2 Il Servizio può ricorrere a terzi per verificare la disponibilità a informare e sorve- gliare. 3 Il Servizio definisce in ogni singolo caso i dettagli tecnici e organizzativi della prova. 4 Il Servizio riscuote dal fornitore di servizi di telecomunicazione un emolumento per le spese cagionate dalla verifica. Il Consiglio federale fissa gli emolumenti.

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5 Il Servizio può ordinare ai fornitori di servizi di telecomunicazione di prendere misure tecniche e organizzative per colmare le lacune della loro disponibilità a infor- mare e sorvegliare. 6 Il Servizio rilascia un attestato ai fornitori di servizi di telecomunicazione non appena la prova è stata fornita. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto del- l’attestato e la sua durata di validità, in particolare in caso di sviluppi tecnici.

Art. 34 Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione 1 Se non è in grado di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 32 o se si rifiuta di farlo, il fornitore di servizi di telecomunicazione assume le spese che insorgono per il fatto che tali obblighi debbano essere demandati al Servizio o a terzi. 2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che non è in grado di adempiere tali obblighi non assume le spese se: a. per il tipo di sorveglianza in questione è in possesso di un attestato valido della sua disponibilità a sorvegliare; o b. ha fornito la prova della sua disponibilità a sorvegliare ma la prova non è stata esaminata in tempo utile per motivi che non gli sono imputabili.

Sezione 8: Ricerca d’emergenza e ricerca di condannati

Art. 35 Ricerca d’emergenza 1 Al di fuori di un procedimento penale, l’autorità competente può disporre la sorve- glianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per ritro- vare una persona scomparsa.

2 Una persona è considerata scomparsa se:

a. il suo luogo di soggiorno non è noto o è eccessivamente difficile da stabilire; e b. indizi fondati fanno ritenere che la sua salute o la sua vita sono in grave pericolo. 3 L’autorità competente può impiegare apparecchi tecnici secondo l’articolo 269bis CPP13 se le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi del- l’articolo 269 CPP già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile. Tiene una statistica delle sorve- glianze secondo l’articolo 269bis CPP. 4 L’autorità competente può anche consultare dati relativi a terzi, sempre che le circostanze lo facciano ritenere necessario per ritrovare la persona scomparsa.

13 RS 312.0

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Art. 36 Ricerca di condannati 1 Al di fuori di un procedimento penale, l’autorità competente può disporre la sorve- glianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per ritro- vare una persona condannata a una pena detentiva o nei cui confronti è stata ordinata una misura privativa della libertà, con sentenza passata in giudicato ed esecutiva, se le misure di ricerca già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile. 2 L’autorità competente può impiegare apparecchi tecnici secondo l’articolo 269bis CPP14 e programmi informatici secondo l’articolo 269ter CPP se le misure di sorve- glianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 CPP già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile. Tiene una statistica delle sorveglianze secondo gli articoli 269bis e 269ter CPP. 3 L’autorità competente può anche consultare dati relativi a terzi, sempre che le condizioni di cui all’articolo 270 CPP siano adempiute per analogia.

Art. 37 Procedura

1 La procedura è retta per analogia dagli articoli 271, 272 e 274–279 CPP15.

2 In deroga all’articolo 279 CPP, le persone sorvegliate nell’ambito di una ricerca d’emergenza sono informate non appena possibile. 3 La Confederazione e i Cantoni designano l’autorità che dispone la sorveglianza, l’autorità d’approvazione e l’autorità di ricorso. L’ordine di sorveglianza sottostà all’approvazione di un’autorità giudiziaria.

Sezione 9: Spese ed emolumenti

Art. 38 1 Le spese per le installazioni necessarie all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge sono a carico delle persone obbligate a collaborare. 2 Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un’equa indennità per le spese cagionate da ciascuna sorveglianza. 3 L’autorità che ha disposto la sorveglianza versa al Servizio un emolumento com- plessivo che comprende: a. un emolumento per le prestazioni del Servizio; b. un’indennità per le prestazioni delle persone obbligate a collaborare.

4 Il Consiglio federale fissa le indennità e gli emolumenti.

14 RS 312.0 15 RS 312.0

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

Sezione 10: Disposizioni penali

Art. 39 Contravvenzioni

1 Sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un’altra legge, è

punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. non dà seguito nei termini impartiti a una decisione intimatagli dal Servizio con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo; b. non rispetta l’obbligo di conservare i dati secondo gli articoli 19 capoverso 4 e 26 capoverso 5; c. non rispetta l’obbligo di rilevare i dati richiesti all’inizio di una relazione commerciale e se del caso di trasmetterli (art. 21 cpv. 2 e 30); d. non rispetta il segreto della sorveglianza nei confronti di terzi.

2 Il tentativo è punibile.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

Art. 40 Giurisdizione 1 I reati di cui all’articolo 39 sono perseguiti e giudicati conformemente alla legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo.

2 Il Servizio è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio.

Sezione 11: Vigilanza e tutela giurisdizionale

Art. 41 Vigilanza 1 Il Servizio vigila sul rispetto della legislazione in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. 2 Se accerta una violazione del diritto, può applicare per analogia ai fornitori di servizi di telecomunicazione le misure previste nell’articolo 58 capoverso 2 lettera a LTC17. Può ordinare provvedimenti cautelari.

Art. 42 Tutela giurisdizionale

1 Le decisioni del Servizio possono essere impugnate conformemente alle disposi-

zioni generali sull’amministrazione della giustizia amministrativa federale. 2 Il ricorrente non può far valere che le condizioni per disporre una sorveglianza non sono adempiute.

16 RS 313.0 17 RS 784.10

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

3 Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che la decisione concerna una presta- zione pecuniaria. L’autorità di ricorso può concedere l’effetto sospensivo.

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 43 Esecuzione Il Consiglio federale e, nella misura in cui sono competenti, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie all’esecuzione della presente legge.

Art. 44 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 45 Disposizioni transitorie 1 Le sorveglianze in corso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge sono continuate secondo il nuovo diritto. 2 I ricorsi contro le decisioni del Servizio sono trattati secondo il diritto applicabile in prima istanza. 3 L’obbligo di cui all’articolo 21 capoverso 2 si applica alle informazioni riguardanti carte SIM prepagate e mezzi analoghi che secondo il diritto anteriore devono rima- nere disponibili al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 4 Le indennità e gli emolumenti per una sorveglianza secondo la presente legge sono retti dal diritto in vigore nel momento in cui la sorveglianza è stata disposta.

Art. 46 Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge o la legge federale del 25 settembre 201518 sulle attività informative, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposi- zioni qui appresso avranno il tenore seguente:

1. Legge federale del 18 marzo 201619 sulla sorveglianza della corrispondenza

postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 1 cpv. 1 lett. e 1 La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disposta e attuata:

18 RS 121 19 RS 780.1

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

e. nell’ambito dell’esecuzione della legge federale del 25 settembre 201520 sulle attività informative (LAIn).

Art. 5 cpv. 1 1 Il DFGP può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti del DFGP, del Servizio, dei Cantoni, delle autorità di perseguimento penale, del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dei fornitori di servizi postali e dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 10 cpv. 2bis 2bis Il diritto d’accesso ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione della LAIn21 è retto dalla LAIn.

Art. 11 cpv. 4bis 4bis I dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione della LAIn22 sono conservati nel si- stema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito, ma al massimo per

30 anni dalla fine della sorveglianza.

Art. 14a Interfaccia con i sistemi d’informazione del SIC

1 Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita

mediante procedura di richiamo nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 58 LAIn23, sempre che: a. il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d’infor- mazione; e b. sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati. 2 Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di acce- dere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d’informazione in questione in virtù della LAIn.

Art. 15 cpv. 1 lett. d e 2 1 Il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui agli articoli 21 e 22 esclusivamente alle autorità seguenti su loro richiesta e soltanto ai fini indicati qui di seguito: d. al SIC, al fine di eseguire i compiti secondo la LAIn24.

20 RS 121 21 RS 121 22 RS 121 23 RS 121 24 RS 121

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

2 Il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui all’articolo 21 inoltre all’autorità federale competente secondo gli articoli 10 capoverso 3 e 23 della legge federale del 19 dicembre 198625 contro la concorrenza sleale (LCSl), su sua richiesta, al fine di sporgere querela per un atto di concorrenza sleale secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera u LCSl.

Art. 16 lett. a n. 2 Nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle tele- comunicazioni, il Servizio svolge i seguenti compiti generali: a. prima di trasmettere invii o informazioni all’autorità che ha disposto la sor- veglianza, contatta senza indugio tale autorità e l’autorità d’approvazione se ritiene che l’ordine di sorveglianza:

2. non è stato emanato dall’autorità competente o non ha ricevuto l’au-

torizzazione e il nullaosta conformemente agli articoli 29–31 LAIn26, o

Art. 22, rubrica e cpv. 1bis Informazioni per identificare gli autori di reati commessi via Internet e per identificare le persone in caso di minacce alla sicurezza interna o esterna 1bis Se sussistono indizi sufficienti indicanti che la sicurezza interna o esterna è o è stata minacciata via Internet, i fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio tutte le indicazioni che consentono di identificare l’autore o la prove- nienza della minaccia.

2. Legge federale del 25 settembre 201527 sulle attività informative

Art. 25 cpv. 2 2 Il SIC può inoltre richiedere informazioni secondo l’articolo 15 della legge fede- rale del 18 marzo 201628 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traf- fico delle telecomunicazioni (LSCPT).

Art. 26 cpv. 1 lett. a e abis

1 Le seguenti misure di acquisizione sono soggette ad autorizzazione:

a. la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomuni- cazioni nonché la richiesta di metadati postali e di metadati delle telecomu- nicazioni secondo la LSCPT29;

25 RS 241 26 RS 121 27 RS 121 28 RS 780.1 29 RS 780.1

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

abis. l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni per registrare comunicazioni oppure identificare una per- sona o un oggetto o determinarne la posizione, se le misure di sorveglianza già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile e si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni;

Art. 47 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 luglio 2016.30

2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2018.

15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

30 FF 2016 1675

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

Allegato (art. 44)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale del 6 ottobre 200031 sulla sorveglianza della corrispondenza posta- le e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale32

Art. 269 cpv. 2 lett. a e k 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. CP33: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138– 140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capo- verso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1,

238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capo-

verso 1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies; k. legge del 20 giugno 199734 sulle armi: articolo 33 capoverso 3.

Art. 269bis Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1 Ilpubblico ministero può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di

sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni oppure di identificare o localizzare una persona o una cosa se:

31 RU 2001 3096, 2003 3043, 2004 3693, 2007 921, 2010 1881 3267, 2017 4095 32 RS 312.0 33 RS 311.0 34 RS 514.54

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

a. le condizioni di cui all’articolo 269 sono soddisfatte; b. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi del- l’articolo 269 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile; c. al momento dell’impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomuni- cazioni. 2 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 269ter Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 1 Il pubblico ministero può disporre l’introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i meta- dati delle telecomunicazioni non criptati se: a. le condizioni di cui all’articolo 269 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte; b. si tratta di perseguire un reato di cui all’articolo 286 capoverso 2; c. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi del- l’articolo 269 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

2 L’ordine di sorveglianza del pubblico ministero indica:

a. il tipo di dati ricercati; e b. gli spazi non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre i programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.

3 I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi

informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate. 4 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 269quater Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 1 I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunica- zioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali. 2 Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino al- l’autorità di perseguimento penale competente deve essere protetto.

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

3 L’autorità di perseguimento penale si assicura che il codice sorgente del program- ma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest’ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge.

Art. 270, frase introduttiva e lett. b n. 1 Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunica- zioni: b. di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:

1. l’imputato ne utilizzi l’indirizzo postale o il servizio di telecomunica-

zione, oppure

Art. 271 Salvaguardia del segreto professionale 1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie profes- sionali di cui agli articoli 170–173, la cernita delle informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l’autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto profes- sionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati.

2 La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se:

a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e b. ragioni particolari lo esigono.

3 Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle

persone menzionate negli articoli 170–173, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata negli arti- coli 170–173 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devo- no essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate.

Art. 272 cpv. 2, primo periodo, e 3 2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può auto- rizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima). …

3 Se la sorveglianza di un servizio nell’ambito di un’autorizzazione di massima

necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall’autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approva- zione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

Art. 273 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza 1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto o una contravvenzione a tenore dell’articolo 179septies CP35 e se le condizioni di cui all’ar- ticolo 269 capoverso 1 lettere b e c del presente Codice sono soddisfatte, il pubblico ministero può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 201636 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i metadati postali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata.

2 L’ordinedi fornire tali informazioni sottostà all’approvazione del giudice dei

provvedimenti coercitivi. 3 L’ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

Art. 274 cpv. 3 e 4

3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la decisione al

pubblico ministero nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all’articolo 3 LSCPT37.

4 L’approvazione menziona espressamente:

a. i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali; b. se è lecito accedere a spazi non accessibili al pubblico per introdurre pro- grammi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 278 cpv. 1bis 1bis Se nell’ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT38 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.

Art. 279 cpv. 3, primo periodo 3 Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l’indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli arti- coli 393–397. …

35 RS 311.0 36 RS 780.1 37 RS 780.1 38 RS 780.1

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

Art. 286 cpv. 2 lett. i 2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle dispo- sizioni seguenti: i. legge del 20 giugno 199739 sulle armi: articolo 33 capoverso 3.

Coordinamento della presente modifica del Codice di procedura penale con il decre- to federale del 18 dicembre 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, allegato 2 numero 2 (Codice di procedura penale) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice di procedura penale o la modifica del 18 dicembre 201540, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modi- fiche l’articolo 269 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale avrà il tenore seguente:

Art. 269 cpv. 2 lett. a 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. CP41: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138– 140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185bis, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capo- verso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1,

238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capo-

verso 1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;

39 RS 514.54 40 RU 2016 4687 41 RS 311.0

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

2. Procedura penale militare del 23 marzo 197942

Art. 70bis Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 1 Il giudice istruttore può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorve- glianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare con- versazioni o di identificare o localizzare una persona o una cosa se: a. le condizioni di cui all’articolo 70 sono soddisfatte; b. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi del- l’articolo 70 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile; c. al momento dell’impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’im- piego di questi apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni. 2 Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 70ter Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 1 Il giudice istruttore può disporre l’introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i meta- dati delle telecomunicazioni non criptati se: a. le condizioni di cui all’articolo 70 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte; b. si tratta di perseguire un reato di cui all’articolo 73a capoverso 1 lettera a o, se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, un reato di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP43; c. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 70 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

2 L’ordine di sorveglianza del giudice istruttore indica:

a. il tipo di dati ricercati; e b. i locali non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trat- tamento dei dati.

3 I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi

informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate.

42 RS 322.1 43 RS 312.0

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

4 Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 70quater Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 1 I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunica- zioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali. 2 Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino al giudice istruttore competente deve essere protetto. 3 Il giudice istruttore si assicura che il codice sorgente del programma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest’ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge.

Art. 70a, frase introduttiva e lett. b n. 1 Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunica- zioni: b. di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:

1. l’imputato ne utilizzi l’indirizzo postale o un servizio di telecomunica-

zione, oppure

Art. 70b Salvaguardia del segreto professionale 1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie profes- sionali di cui all’articolo 75 lettera b, la cernita delle informazioni estranee all’ogget- to delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione del presidente del tribunale militare. La cernita è effettuata in modo che il giudice istruttore non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati nel procedimento penale.

2 La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se:

a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e b. ragioni particolari lo esigono.

3 Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle

persone menzionate nell’articolo 75 lettera b, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata nel- l’articolo 75 lettera b potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dagli atti procedurali e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate nel procedimento penale.

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

Art. 70c cpv. 2, primo periodo, e 3 2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il presidente del tribunale militare di cassazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autoriz- zazione di massima). …

3 Se la sorveglianza di un servizio nell’ambito di un’autorizzazione di massima

necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall’autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approva- zione al presidente del tribunale militare di cassazione.

Art. 70d Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza 1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all’articolo 70 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il giudice istruttore può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 201644 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i metadati postali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata. 2 L’ordine di fornire tali informazioni sottostà all’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione. 3 L’ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

Art. 70e cpv. 3 e 4 3 Il presidente del tribunale militare di cassazione comunica senza indugio la deci- sione al giudice istruttore nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all’articolo 3 LSCPT45.

4 L’approvazione menziona espressamente:

a. i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali; b. se è lecito accedere a locali non accessibili al pubblico per introdurre specia- li programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

44 RS 780.1 45 RS 780.1

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico RU 2018

Art. 70k Reclamo Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l’indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono, entro dieci giorni dalla ricezione della co- municazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento.

3. Legge del 30 aprile 199746 sulle telecomunicazioni

Art. 6a Blocco dell’accesso ai servizi di telecomunicazione I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso alla telefonia e a Internet delle persone la cui relazione commerciale non ha avuto inizio mediante la sottoscrizione di un abbonamento, se all’inizio della relazione commerciale esse: a. hanno utilizzato un’identità inesistente o l’identità di una persona che non aveva precedentemente acconsentito a questa relazione; o b. non hanno presentato un documento conforme alle esigenze definite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 201647 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

46 RS 784.10 47 RS 780.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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