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AS 2018 1173

AS 2018 1173

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Modifica del 2 marzo 2018 (RU 2018 1019; RS 747.224.211)

Invece di: Allegato, art. 1 cpv. 3 3 Tenuto conto delle prescrizioni particolari di cui agli articoli 9a e 9b, la lunghezza massima autorizzata delle navi e dei convogli spinti sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden è di 135 m.

Allegato, art. 9a rubrica e cpv. 1

Art. 9a Prescrizioni particolari concernenti le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m, per la navigazione compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden 1 Le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m possono navigare tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 2–4 e se sono manovrate da un titolare della patente del Reno superiore riconosciuto come pilota dalle competenti autorità.

2018-0830 1173

O del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la RU 2018 navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden. Correzione

Leggasi: Allegato, art. 1 cpv. 3 3 Tenuto conto delle prescrizioni particolari di cui agli articoli 9a e 9b, la lunghezza massima autorizzata delle navi e dei convogli spinti sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Augst è di 135 m.

Allegato, art. 9a rubrica e cpv. 1

Art. 9a Prescrizioni particolari concernenti le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m, per la navigazione compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Augst 1 Le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m possono navigare tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Augst soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 2–4 e se sono mano- vrate da un titolare della patente del Reno superiore riconosciuto come pilota dalle competenti autorità.

20 marzo 2018 Cancelleria federale

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