AS 2018 1193
Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Decisione n. 1/2000 del comitato congiunto CE-EFTA che modifica la Convenzione
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci Decisione n. 1/2000 del comitato congiunto CE-EFTA che modifica la Convenzione
Approvata il 20 dicembre 2000 Entrata in vigore il 20 dicembre 2000
Il Comitato congiunto, vista la convenzione del 20 maggio 19871 relativa alla semplificazione delle formali- tà negli scambi di merci, in particolare l’articolo 11 paragrafo 3; considerando quanto segue: (1) nella convenzione del 20 maggio 19872 relativa ad un regime comune di transito sono state introdotte nuove disposizioni relative ai dati da fornire sulla dichiarazione di transito; (2) occorre pertanto modificare gli allegati II e III della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, decide:
Art. 1 Gli allegati II e III della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a partire dal 1° luglio 2001.
2018-0588 1193
Semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Dec. n. 1/2000 RU 2018
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2000.
Per il Comitato congiunto: Il presidente, Michel Vanden Abeele
Semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Dec. n. 1/2000 RU 2018
Allegato
A. L’allegato II è modificato come segue:
1. All’articolo 2 paragrafo 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (esclusa la sottocasella centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella posta a sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno fondo verde.»
2. All’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Ai fini del transito, devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 4 e 5 conformi al modello figurante nell’appendice 1 dell’allegato I o gli esemplari n. 1/6 e 4/5 (due volte) conformi al modello figurante nell’appendice 2 dell’allegato I.»
3. Nell’appendice 3 il titolo I, A. «Presentazione generale» è modificato come
segue: a) Nel paragrafo 1 secondo comma, il settimo trattino è sostituito dal testo se- guente: «– l’esemplare n. 7, che sarà utilizzato per la statistica del paese di destinazione (formalità d’importazione),» b) Nel paragrafo 2 terzo comma, il secondo trattino è sostituito dal testo se- guente: «– esportazione + transito: esemplari n. 1, 2, 3, 4 e 5,» c) Nel paragrafo 2 terzo comma, il quarto trattino è sostituito dal testo seguen- te: «– solo transito: esemplari n. 1, 4 e 5,»
4. Nell’appendice 3, il titolo I, B. «Informazioni richieste» è modificato come
segue: Nel secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: «– formalità di transito: caselle n. 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde),» 5. Nell’appendice 3, il titolo II, I. «Formalità da espletare nel paese di esportazione» è modificato come segue: a) Il testo relativo alla casella n. 33 è sostituito dal testo seguente: «33. Codice delle merci Indicare il numero di codice corrispondente all’articolo dichiarato. Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la convenzione
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relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l’uso obbli- gatorio.» b) Il testo seguente è inserito come secondo comma del testo relativo alla casel- la n. 40: «Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l’uso obbli- gatorio.» 6. Nell’appendice 3, il titolo II, II. «Formalità durante il percorso» è modificato come segue: Il testo relativo alla casella n. 55 «Trasbordi» è sostituito dal testo seguente: «Casella che serve conformemente alle disposizioni della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito.»
B. L’allegato III è modificato come segue:
Il testo relativo alla prima suddivisione della casella n. 33 «Codice delle merci» è sostituito dal seguente: «Prima suddivisione: Nella Comunità, indicare le otto cifre della nomenclatura combinata. Nei paesi dell’EFTA, indicare, nella parte sinistra di questa suddivisione, le sei cifre del siste- ma armonizzato di designazione e codificazione delle merci. Per quanto riguarda il transito e qualora lo preveda la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987, indicare il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.»