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AS 2018 1207

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 26 marzo 2018

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 72 dell’ordinanza dell’8 giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 27 marzo 2018 alle ore 18.004.

26 marzo 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indi- rizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.172.7 4 Pubblicazione urgente del 27 marzo 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2018

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