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AS 2018 1213

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Modifica del 28 marzo 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 agosto 20151 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a e 4 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2; 4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale Comitato e delle pertinenti risoluzioni dell’ONU.

Art. 4 cpv. 1, 2, frase introduttiva e 3 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2. 2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone di cui all’allegato 1:

3 Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:

a. per motivi umanitari documentati;

1 RS 946.231.169.9

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud. O RU 2018

b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazio- nali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica del Sudan del Sud; op- pure c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3: Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

Art. 8a Pubblicazione Il contenuto degli allegati 1 e 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

II

1 L’allegato è abrogato.

2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1 e 2 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2018 alle ore 18.002.

28 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 28 marzo 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud. O RU 2018

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 2, 8 e 8a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e or- ganizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite3.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO

Sanctions Management) il giorno feriale successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite4.

3 Le liste sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > South Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

4 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch >

Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud. O RU 2018

Allegato 25 (art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 3, e 8a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

5 L’allegato non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

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