AS 2018 1237
Ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri
Ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri
Modifica del 19 marzo 2018
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 13 agosto 20151 concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri è modificata come segue:
Art. 1 Soggiorno con attività lucrativa Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM): a. le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro riguar- danti cittadini di Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (AELS) e vertenti su:
1. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata in virtù dell’arti-
colo 19 capoverso 1 OASA,
2. il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell’articolo 20 capoverso 1
OASA; b. il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata se l’autorizzazione di svolgere un’attività lucrativa è concessa per quattro mesi al massimo alle condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA.
Art. 3 lett. b e f Sono sottoposti per approvazione alla SEM: b. il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero, li espone a pericolo o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o ester- na della Svizzera;
1 RS 142.201.1
2018-0371 1237
Permessi sottoposti alla procedura di approvazione e decisioni preliminari RU 2018 nel diritto in materia di stranieri. O del DFGP
f. il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell’articolo 8 della Conven- zione del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Art. 4 lett. b n. 1 e c–f Sono sottoposte per approvazione alla SEM: b. la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera (allievo, stu- dente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o persona che benefi- cia di un congedo sabbatico) nei casi seguenti:
1. è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione conti-
nua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA), c. la proroga del permesso di dimora di uno straniero che attenta in modo grave o ripetuto alla sicurezza e all’ordine pubblici in Svizzera o all’estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniu- gale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStr; art. 77 OASA); e. la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 Allegato I dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]); f. la proroga del permesso di dimora del figlio di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che ha esercitato un’attività economica in Svizzera o del suo coniuge allo scopo di portare a termine la propria for- mazione (art. 3 par. 6 Allegato I ALC) nonché la proroga del permesso di dimora del genitore che ne ha effettivamente la custodia.
Art. 6 periodo introduttivo (concerne soltanto il testo francese) e lett. d e g È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS: d. il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC4);
2 RS 0.101 3 RS 0.142.112.681 4 RS 0.142.112.681
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g. il permesso di dimora ai genitori di un cittadino minorenne di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS se ne hanno effettivamente la custodia e dispongono di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 Allegato I ALC; ricongiungimento familiare rovesciato).
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2018.
19 marzo 2018 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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