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AS 2018 1241

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 2 marzo 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 11a Convenzioni con i Cantoni in materia di polizia

1 La Confederazione può collaborare con i Cantoni nell’ambito di organizzazioni

che offrono consulenza e formazione in materia di polizia e gestire servizi comuni. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo. 2 Il Consiglio federale concorda con i Cantoni le modalità della collaborazione di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne l’esecuzione dei compiti, l’orga- nizzazione e il finanziamento.

1 RS 172.213.1

2017-2522 1241

Organizzazione del DFGP. O RU 2018

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2018.

2 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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