AS 2018 1241
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Modifica del 2 marzo 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2 Abrogato
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 11a Convenzioni con i Cantoni in materia di polizia
1 La Confederazione può collaborare con i Cantoni nell’ambito di organizzazioni
che offrono consulenza e formazione in materia di polizia e gestire servizi comuni. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo. 2 Il Consiglio federale concorda con i Cantoni le modalità della collaborazione di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne l’esecuzione dei compiti, l’orga- nizzazione e il finanziamento.
1 RS 172.213.1
2017-2522 1241
Organizzazione del DFGP. O RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2018.
2 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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