AS 2018 1243
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Modifica del 28 marzo 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 90 Sezione 2: Derrate alimentari soggette a controlli approfonditi all’importazione
Art. 95 cpv. 1 lett. e, 1bis e 2 1 È previsto un periodo transitorio di un anno a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza per: e. abrogata 1bis È previsto un periodo transitorio di tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza per le disposizioni relative alle derrate alimentari assoggettate a controlli approfonditi all’importazione (art. 90 e 91). 2 È previsto un periodo transitorio di quattro anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza per la composizione, la caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, sempreché non sia applicabile il perio- do transitorio di cui al capoverso 1 lettera a. Alla scadenza del periodo transitorio, le derrate alimentari o gli oggetti d’uso caratterizzati e composti secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
1 RS 817.02
2017-3478 1243
Derrate alimentari e oggetti d’uso. O RU 2018
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
28 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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