AS 2018 1247
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)
Modifica del 28 marzo 2018
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vege- tale, i funghi e il sale commestibile è modificata come segue:
Art. 3 1 Le piante, le parti di piante o i preparati da esse ottenuti secondo l’allegato 1 non possono essere utilizzate come derrate alimentari e non possono essere aggiunte alle derrate alimentari.
Art. 10 cpv. 2 2 Per l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva valgono i requisiti previsti dall’articolo 6 capoverso 3 e dall’allegato 2 della presente ordinanza.
Art. 94 cpv. 1 1 Le erbe aromatiche sono piante o parti (come fiori, foglie o germogli) di piante fresche o essiccate dall’aroma intenso, che si aggiungono alle derrate alimentari per influenzarne il sapore.
Art. 102 cpv. 2 2 Al condimento in polvere si possono aggiungere altri ingredienti quali lievito, verdura, funghi o spezie nonché, per migliorarne la scorrevolezza, ingredienti come amido o grasso.
1 RS 817.022.17
2017-3479 1247
Derrate alimentari di origine vegetale, funghi e sale commestibile. O del DFI RU 2018
Art. 115 rubrica Concerne soltanto il testo francese
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati conformemente alla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
28 marzo 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
Derrate alimentari di origine vegetale, funghi e sale commestibile. O del DFI RU 2018
Allegato 1 (art. 3)
Elenco delle piante, delle parti di piante e dei preparati da esse ottenuti che non sono ammessi nelle derrate alimentari
Inserire la voce «Azadirachta indica A.Juss.» in ordine alfabetico
Denominazione scientifica, botanica Denominazione italiana Parti di piante Osservazioni:
… Azadirachta indica A.Juss. Neem Foglie, semi …
Derrate alimentari di origine vegetale, funghi e sale commestibile. O del DFI RU 2018
Allegato 2 (art. 9 lett. d e 10 cpv. 2)
Requisiti per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva
Per l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva valgono i requisiti previsti dall’allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2568/912. Si applicano i metodi di campionamento e di analisi secondo le disposizioni degli allegati Ia e II–XX dello stesso regolamento.
2 Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi atti- nenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2016/2095, GU L 326 dell’1.12.2016, pag. 1.