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AS 2018 1247

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)

Modifica del 28 marzo 2018

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vege- tale, i funghi e il sale commestibile è modificata come segue:

Art. 3 1 Le piante, le parti di piante o i preparati da esse ottenuti secondo l’allegato 1 non possono essere utilizzate come derrate alimentari e non possono essere aggiunte alle derrate alimentari.

Art. 10 cpv. 2 2 Per l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva valgono i requisiti previsti dall’articolo 6 capoverso 3 e dall’allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 94 cpv. 1 1 Le erbe aromatiche sono piante o parti (come fiori, foglie o germogli) di piante fresche o essiccate dall’aroma intenso, che si aggiungono alle derrate alimentari per influenzarne il sapore.

Art. 102 cpv. 2 2 Al condimento in polvere si possono aggiungere altri ingredienti quali lievito, verdura, funghi o spezie nonché, per migliorarne la scorrevolezza, ingredienti come amido o grasso.

1 RS 817.022.17

2017-3479 1247

Derrate alimentari di origine vegetale, funghi e sale commestibile. O del DFI RU 2018

Art. 115 rubrica Concerne soltanto il testo francese

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati conformemente alla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

28 marzo 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

Derrate alimentari di origine vegetale, funghi e sale commestibile. O del DFI RU 2018

Allegato 1 (art. 3)

Elenco delle piante, delle parti di piante e dei preparati da esse ottenuti che non sono ammessi nelle derrate alimentari

Inserire la voce «Azadirachta indica A.Juss.» in ordine alfabetico

Denominazione scientifica, botanica Denominazione italiana Parti di piante Osservazioni:

… Azadirachta indica A.Juss. Neem Foglie, semi …

Derrate alimentari di origine vegetale, funghi e sale commestibile. O del DFI RU 2018

Allegato 2 (art. 9 lett. d e 10 cpv. 2)

Requisiti per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva

Per l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva valgono i requisiti previsti dall’allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2568/912. Si applicano i metodi di campionamento e di analisi secondo le disposizioni degli allegati Ia e II–XX dello stesso regolamento.

2 Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi atti- nenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2016/2095, GU L 326 dell’1.12.2016, pag. 1.