AS 2018 1257
AS 2018 1257
Convenzione del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri
RS 0.172.030.4; RU 1973 349
I A. Autorità della Confederazione: La Cancelleria federale Legalizzazioni Gurtengasse 5
3003 Berna
Tel. +41 58 462 37 69 Fax +41 58 463 19 16
B. Autorità cantonali: https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/service/legalizzazioni.html
2017-3347 1257
Soppressione della legalizzazione degli atti pubblici esteri. Conv. RU 2018
II Campo d’applicazione il 14 marzo 2018, complemento1
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Albania a 3 settembre 2003 A 9 maggio 2004 Dominicana, Repubblica b 12 dicembre 2008 A 30 agosto 2009 Francia* 25 novembre 1964 24 gennaio 1965 Mayotte 25 novembre 1964 24 gennaio 1965 Saint-Barthélemy 25 novembre 1964 24 gennaio 1965 Saint-Martin 25 novembre 1964 24 gennaio 1965 Terre Australi e Antartiche Francesi 25 novembre 1964 24 gennaio 1965 Guatemala* 19 gennaio 2017 A 18 settembre 2017 Kosovo* c 6 novembre 2015 A 14 luglio 2016 Russia*2 4 settembre 1991 A 31 maggio 1992 Serbia*2 26 aprile 2001 S 24 gennaio 1965 Tunisia d 10 luglio 2017 A 30 marzo 2018 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazione non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell’Aja https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,
3003 Berna.
a L’adesione dell’Albania non è stata accettata dalla Grecia. b L’adesione della Dominicana Repubblica non è stata accettata dalla Germania, dall’Austria e dal Belgio. c L’adesione del Kosovo non è stata accettata dalla Germania, dall’Argentina, dall’Australia, dall’Azerbaigian, dal Belarus, dal Brasile, dalla Cile, dalla Cina (Honk Kong e Macao), da Cipro, dalla Georgia, dalla Grecia, dall’India, da Israele, da Maurizio, dal Messico, dalla Moldova, dalla Namibia, dal Nicaragua, dall’Uzbekistan, dal Paraguay, dal Perù, dalla Polonia, da Regno Unito, dalla Romania, dalla Serbia, dalla Slovacchia, dall’Ucraina e dal Venezuela. d L’adesione della Tunisia non è stata accettata dalla Germania, dall’Austria, dal Belgio e dalla Grecia.
1 Modifica e completa quelli in RU 1973 349, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175, 1987 317, 1988 1177, 1993 973, 1998 2318, 2003 2401, 2006 619, 2007 3345, 2010 783, 2011 4609, 2013 1235, 2015 2121 e 2016 2615. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).