AS 2018 1275
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OPQRI)
Modifica del 9 marzo 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 settembre 20141 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innova- zione è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3
3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti:
a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino agli importi mas- simi fissati da Innosuisse; per il calcolo dei sussidi per la partecipazione nell’ambito dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b si applicano per analogia gli articoli 6 e 8 dell’ordinanza del 20 settembre 20172 sui sussidi di Innosuisse nonché gli articoli 5 e 6 delle disposizioni d’esecuzione del 16 novembre
20173 concernenti la promozione di progetti d’innovazione;
b. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizza- zione della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della partecipazione sviz- zera; per il calcolo dei sussidi per la partecipazione nell’ambito dell’arti- colo 1 capoverso 1 lettera b si applicano per analogia l’articolo 5 lettera b dell’ordinanza del 20 settembre 2017 sui sussidi di Innosuisse e l’articolo 7 delle disposizioni d’esecuzione del 16 novembre 2017 concernenti la pro- mozione di progetti d’innovazione.