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AS 2018 1275

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OPQRI)

Modifica del 9 marzo 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 settembre 20141 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innova- zione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti:

a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino agli importi mas- simi fissati da Innosuisse; per il calcolo dei sussidi per la partecipazione nell’ambito dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b si applicano per analogia gli articoli 6 e 8 dell’ordinanza del 20 settembre 20172 sui sussidi di Innosuisse nonché gli articoli 5 e 6 delle disposizioni d’esecuzione del 16 novembre

20173 concernenti la promozione di progetti d’innovazione;

b. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizza- zione della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della partecipazione sviz- zera; per il calcolo dei sussidi per la partecipazione nell’ambito dell’arti- colo 1 capoverso 1 lettera b si applicano per analogia l’articolo 5 lettera b dell’ordinanza del 20 settembre 2017 sui sussidi di Innosuisse e l’articolo 7 delle disposizioni d’esecuzione del 16 novembre 2017 concernenti la pro- mozione di progetti d’innovazione.