AS 2018 13
AS 2018 13
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del 1° dicembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 8b Pianificazione e ripartizione del picchetto 1 Il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni nello spazio di quattro settimane. Non è obbligatorio accor- dare il periodo di due settimane esente da servizi di picchetto di cui all’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20002 concernente la legge sul lavoro. 2 I lavoratori possono essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo dieci giorni nello spazio di quattro settimane, purché: a. si tratti di un’azienda situata in una regione periferica o di un’azienda spe- cializzata in cui non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 1; e b. il numero dei servizi di picchetto con intervento effettivo non superi i sette al mese nella media dell’anno civile. 3 Nelle notti di picchetto il riposo giornaliero può essere ridotto a nove ore, a condi- zione che nella media di due settimane sia di 12 ore.
2017-2074 13
O 2 concernente la legge sul lavoro RU 2018
Art. 18 Studi medici e dentistici Agli studi medici e dentistici e alle persone in essi occupate si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché si tratti di garantire il servizio di pronto soccorso.
Art. 21 Studi veterinari e cliniche per animali Agli studi veterinari e alle cliniche per animali e ai lavoratori in essi occupati si applicano le seguenti disposizioni, sempreché si tratti di garantire il servizio di pronto soccorso o di curare animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti: a. l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica nonché l’articolo 8b capo- versi 1 e 3; b. agli studi veterinari con al massimo quattro veterinari assunti si applica inol- tre l’articolo 8b capoverso 2.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2018.
1° dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr