AS 2018 1389
Ordinanza del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali
Ordinanza del DEFR concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali
Modifica del 26 marzo 2018
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 2 settembre 20051 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è modificata come segue:
Art. 5a cpv. 1 1 Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT) i titolari di un attestato federale di maturità professionale conformemente all’articolo 2 o i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale conformemente all’arti- colo 3 che non dispongono di un’esperienza lavorativa di un anno possono essere ammessi in via sperimentale senza esame ai cicli di studio con pratica integrata che iniziano negli anni accademici 2015–2019.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
26 marzo 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 414.715
2018-0098 1389
Ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. O del DEFR RU 2018
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