AS 2018 15
Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sul finanziamento congiunto di progetti nel quadro dei partenariati in materia di migrazione con i Balcani occidentali
Traduzione
Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sul finanziamento congiunto di progetti nel quadro dei partenariati in materia di migrazione con i Balcani occidentali
Conclusa il 27 novembre 2017 Entrata in vigore il 27 novembre 2017
La presente Convenzione è stipulata tra il Consiglio federale svizzero (in seguito Svizzera) e il Governo del Principato del Liechtenstein (in seguito Liechtenstein).
Art. 1 Obiettivo La presente Convenzione disciplina la cooperazione tra il Liechtenstein e la Svizzera nell’ambito del finanziamento di progetti in Stati terzi nel quadro dei partenariati in materia di migrazione con i Balcani occidentali.
Art. 2 Autorità responsabili Le autorità responsabili dell’esecuzione della presente Convenzione sono: a) per il Liechtenstein: l’Ufficio degli affari esteri (in seguito UAA); b) per la Svizzera: la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito SEM). Queste autorità sono autorizzate a cooperare direttamente tra loro nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 3 Cooperazione Il Liechtenstein e la Svizzera cooperano in partenariato nel quadro di progetti di aiuto internazionale ai rifugiati e in materia di migrazione in Stati terzi. Perseguono una cooperazione efficiente e durevole.
RS 0.142.395.142
2017-0675 15
Finanziamento congiunto di progetti nel quadro dei partenariati RU 2018 in materia di migrazione con i Balcani occidentali. Conv. con il Liechtenstein
Art. 4 Prestazioni del Liechtenstein Il Liechtenstein stanzia crediti per progetti congiunti in Stati terzi in conformità alle direttive budgetarie e nel rispetto delle necessarie procedure interne. La partecipa- zione del Liechtenstein ai progetti messi in campo dalla SEM nell’ambito dell’aiuto internazionale ai rifugiati e in materia di migrazione è definita di concerto e in partenariato nel quadro della cooperazione. Il contributo e le altre forme di coopera- zione sono coordinati con le attività concrete della SEM e disciplinati separata- mente.
Art. 5 Prestazioni della Svizzera La Svizzera mette a disposizione il know-how peritale, fornisce consulenza, accom- pagna con competenza i progetti negli Stati terzi e mette a disposizione le infrastrut- ture. I progetti finanziati dal Liechtenstein sono monitorati e valutati dalla SEM attraverso le rappresentanze svizzere negli Stati terzi. Nel caso di progetti finanziati congiuntamente, la SEM allestisce un rapporto destinato all’UAA in merito all’impiego conforme agli obiettivi dei crediti stanziati dal Liechtenstein. La SEM provvede affinché nel quadro dei progetti sostenuti dal Liechtenstein sia garantita la visibilità dell’impegno del Liechtenstein.
Art. 6 Informazione e comunicazione Lo scambio di informazioni tra il Liechtenstein e la Svizzera riguardo alla presente Convenzione avviene per scritto e in via confidenziale. I documenti rilevanti per la cooperazione sono recapitati all’altra Parte in forma scritta: Per il Liechtenstein: Ufficio degli affari esteri Kirchstrasse 9
9490 Vaduz, Liechtenstein
Per la Svizzera: Segreteria di Stato della migrazione Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
All’occorrenza il Liechtenstein e la Svizzera possono modificare i rispettivi recapiti previa notifica scritta all’altra Parte.
Art. 7 Incontri annuali Le autorità competenti si incontrano annualmente per definire i progetti da finanzia- re e per uno scambio di vedute in merito a questioni di attualità in materia di politica migratoria. Il Liechtenstein è inoltre invitato a partecipare ai dialoghi annuali nel quadro del partenariato in materia di migrazione.
Art. 8 Divergenze Le divergenze derivanti dall’attuazione della presente Convenzione tra il Liechten- stein e la Svizzera sono discusse e risolte direttamente tra i due Stati in un approccio partenariale.
Finanziamento congiunto di progetti nel quadro dei partenariati RU 2018 in materia di migrazione con i Balcani occidentali. Conv. con il Liechtenstein
Art. 9 Integrità Il Liechtenstein e la Svizzera hanno raggiunto un consenso per quanto riguarda la lotta contro la corruzione, considerando entrambi che la corruzione pregiudica la buona gestione del governo, mina l’impiego mirato delle risorse necessarie allo sviluppo e ostacola una libera concorrenza basata sui principi della qualità, della domanda e dell’offerta. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione e nel quadro dell’attuazione della presente Convenzione, e in particolare dell’aggiudicazione delle commesse, di astenersi dal proporre nonché rifiutare di accedere, direttamente o indirettamente, a qualsiasi offerta, sotto forma di doni, pagamenti, gratifiche o altri vantaggi, che sia considerata come atto illecito o come pratica corrotta.
Art. 10 Disposizioni finali All’occorrenza la presente Convenzione può essere modificata congiuntamente dal Liechtenstein e dalla Svizzera. Le modifiche sono convenute per scritto. La presente Convenzione entra in vigore per una durata indeterminata il giorno della firma delle Parti. Ciascuna Parte può denunciare la Convenzione in qualsiasi mo- mento previa notifica scritta all’altra Parte.
Berna, 27 novembre 2017 Berna, 27 novembre 2017
Per la Svizzera: Per il Liechtenstein: Mario Gattiker Martin Frick Segretario di Stato Capo dell’Ufficio Segreteria di Stato della migrazione degli affari esteri
Finanziamento congiunto di progetti nel quadro dei partenariati RU 2018 in materia di migrazione con i Balcani occidentali. Conv. con il Liechtenstein