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AS 2018 1521

AS 2018 1521

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 9 marzo 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «AFD».

2 In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 3 capoverso 2, «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD». 3 Nell’articolo 3 capoverso 2 «Amministrazione federale delle dogane (Amministra- zione delle dogane)» è sostituito con «Amministrazione federale delle dogane (AFD)».

Art. 11 cpv. 1 1 Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera f e 2 lettere a e b, 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1.

Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1: a. veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa; b. veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito.

1 RS 641.811

2016-3305 1521

O sul traffico pesante RU 2018

Art. 13a Peso determinante di combinazioni di due veicoli esteri con apparecchio di rilevazione interoperabile Per le combinazioni di due veicoli esteri equipaggiati con un apparecchio di rileva- zione interoperabile secondo l’articolo 26a è determinante il peso seguente: a. il peso massimo autorizzato del convoglio, se al momento della dichiara- zione del peso determinante non viene indicato il peso totale del rimorchio; b. il peso secondo l’articolo 13 capoverso 3 o 4, se al momento della dichiara- zione del peso determinante viene indicato il peso totale del rimorchio.

Titolo prima dell’art. 15 Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni in caso di autoveicoli svizzeri

Art. 15 cpv. 6 e 7 Abrogati

1 Per il primo equipaggiamento, l’AFD consegna in prestito ai detentori un apparec- chio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio. L’AFD si assume i costi per la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi. 2 Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti all’AFD o a un ufficio da essa designato. L’AFD fattura al detentore gli apparecchi di rilevazione non restituiti o danneggiati.

Art. 16 cpv. 4 Abrogato

Art. 19 cpv. 1 1 Oltre all’apparecchio di rilevazione, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto, disfunzione dell’apparecchio o se quest’ultimo emette messaggi d’errore. Il modulo è messo a disposizione dall’AFD.

1bis Se il calcolo della tassa deve avvenire sulla base del peso inferiore conforme- mente all’articolo 13 capoverso 7, la persona assoggetta al pagamento della tassa deve presentare una domanda per ogni periodo di tassazione. Tale domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione in questio- ne. Se entro questo termine non viene presentata alcuna domanda, la tassa è calco- lata sulla base del peso determinante secondo l’articolo 13 capoversi 1–6.

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Art. 24 cpv. 1 e 4

1 Il periodo di tassazione è il mese civile.

4 Abrogato

Art. 25 Riscossione della tassa

1 L’AFD invia una decisione d’imposizione in forma cartacea o elettronica alla

persona assoggettata al pagamento della tassa.

2 La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione.

3 L’importo fissato della tassa deve essere pagato entro 30 giorni dall’emanazione della decisione d’imposizione. Se il termine non è osservato, sull’importo scoperto è dovuto un interesse.

4 Il DFF fissa i tassi d’interesse.

5 Esso stabilisce inoltre:

a. i casi in cui non viene riscosso un interesse moratorio; b. l’importo entro il quale non viene riscosso un interesse moratorio di esigua entità e non viene corrisposto alcun interesse rimuneratorio.

Titolo dopo l’art. 25 Capitolo 4a: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni in caso di autoveicoli esteri Sezione 1: Principio

Le persone assoggettate al pagamento della tassa per veicoli immatricolati all’estero (autoveicoli esteri) possono rilevare i dati necessari alla riscossione della tassa come segue: a. con un apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD; b. con un apparecchio di rilevazione interoperabile di un servizio europeo per la riscossione elettronica dei pedaggi stradali (European Electronic Toll Ser- vice; fornitore del SET); o c. senza apparecchio di rilevazione.

O sul traffico pesante RU 2018

Titolo dopo l’art. 25a Sezione 2: Autoveicoli con apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD

Art. 26 1 Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l’apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD con una carta chip rilasciata dall’AFD subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera. Su richiesta, l’AFD può rilasciare una carta chip per il rimorchio. 2 Del rimanente sono applicabili gli articoli 15–19, 21, 22 capoversi 1bis e 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1. 3 Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rileva- zione è difettoso all’entrata in Svizzera.

Titolo dopo l’articolo 26 Sezione 3: Autoveicoli esteri con apparecchio di rilevazione interoperabile di un fornitore del SET

Art. 26a Principio 1 È possibile incaricare un fornitore del SET del rilevamento dei dati necessari alla riscossione della tassa nonché del pagamento della tassa se: a. il fornitore del SET è autorizzato dall’AFD a fornire il servizio in Svizzera; e b. la persona assoggettata al pagamento della tassa ha montato sull’autoveicolo un apparecchio di rilevazione del fornitore del SET autorizzato. 2 All’entrata in Svizzera, il conducente deve comprovare che il fornitore del SET è incaricato del rilevamento della prestazione chilometrica e del versamento della tassa.

3 Il credito fiscale si estingue con il pagamento della tassa all’AFD.

Art. 26b Autorizzazione di fornitori del SET

1 L’AFD rilascia l’autorizzazione a un fornitore del SET se quest’ultimo:

a. ha sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera; b. fornisce la prova che soddisfa le prescrizioni tecniche e operative del DFF; c. presta la garanzia necessaria a copertura della tassa; d. designa un recapito in Svizzera.

2 Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.

3 L’AFD può sospendere o revocare l’autorizzazione se il fornitore del SET non

soddisfa più interamente le condizioni per il suo rilascio.

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Art. 26c Obblighi del fornitore del SET

1 I fornitori del SET devono:

a. registrare le persone assoggettate al pagamento della tassa e gli autoveicoli per i quali esse devono pagare la tassa; b. consegnare alla persona assoggettata al pagamento della tassa un apparec- chio di rilevazione; c. rilevare la prestazione chilometrica degli autoveicoli per i quali la tassa è dovuta; d. trasmettere all’AFD i dati necessari alla riscossione della tassa; e. versare la tassa all’AFD entro il termine di pagamento.

2 L’autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni.

3 I fornitori del SET ricevono un compenso per le proprie prestazioni di rilevamento e trasmissione dei dati, nonché di riscossione della tassa fornite all’AFD. Il DFF ne stabilisce l’entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.

Art. 26d Obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa

1 Il conducente deve provvedere al durevole funzionamento dell’apparecchio di

rilevazione. 2 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve assicurarsi che i dati tra- smessi al fornitore del SET e necessari alla riscossione della tassa siano corretti. 3 Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rileva- zione è difettoso all’entrata in Svizzera. 4 Se durante la corsa in Svizzera il conducente constata che l’apparecchio di rileva- zione è difettoso, all’uscita dalla Svizzera deve segnalarlo a un ufficio doganale occupato.

Art. 26e Imposizione della tassa 1 Il fornitore del SET trasmette all’AFD i dati necessari alla riscossione della tassa.

2 L’articolo 23 è applicabile per analogia.

3 L’AFD notifica, in forma cartacea o elettronica, la decisione d’imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa. Il fornitore del SET è autorizzato a ricevere le notificazioni.

Art. 26f Fatturazione L’AFD fattura al fornitore del SET la somma di tutte le tasse dovute per le corse rilevate con i suoi apparecchi. La fatturazione avviene al massimo una volta a setti- mana.

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Titolo dopo l’art. 26f Sezione 4: Autoveicoli senza apparecchio di rilevazione

Art. 27 Obblighi del conducente 1 Il conducente deve dichiarare i dati necessari alla riscossione della tassa all’atto dell’entrata e dell’uscita dalla Svizzera. La distanza percorsa determinante è quella indicata dall’odocronografo. 2 Del rimanente sono applicabili gli articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoverso 3.

Art. 28 cpv. 3 Abrogato

Art. 29 cpv. 2 e 2bis−2quater 2 L’AFD designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali equipaggiati a questo scopo. Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito, di addebito e carte-carburante. 2bis L’AFD può far capo a fornitori di carte-carburante per la riscossione della tassa se questi: a. hanno sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Sviz- zera; b. forniscono la prova che soddisfano le prescrizioni tecniche e operative del DFF; e c. prestano la garanzia necessaria a copertura della tassa. 2ter Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.

2quater I fornitori di carte-carburante ricevono un compenso per le proprie prestazioni di riscossione della tassa fornite all’AFD. Il DFF ne stabilisce l’entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.

Art 36 cpv. 1bis, frase introduttiva 1bis Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, nonché di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie a essa correlati, fatti salvi gli articoli 36a e 36b:

Art. 40 cpv. 5 5 Per l’imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determi- nante l’indice totale della tassa sui veicoli a motore. L’AFD accerta annualmente tale indice sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione federale delle finanze e dell’Ufficio federale di statistica.

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Art. 45 cpv. 4 4 Per prestazioni straordinarie le autorità d’esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

3 Il ricorso contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione cantonale è retto dall’arti- colo 23 LTTP.

Art. 52 cpv. 2 lett. b e c

2 Le domande di condono sono di competenza:

b. dell’AFD per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati; c. Abrogata

II L’ordinanza del 4 aprile 20072 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane è modificata come segue:

Appendice, cifra 11

Cifra Tassa

11 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

(TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

11.1 Un emolumento è riscosso per:

11.11 il rilascio:

11.111 – (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, fr. 10.–

certificato TTPCP) all’uscita dalla Svizzera per prova

11.112 – di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione fr. 20.–

della TTPCP e della TFTP per documento

11.12 altre attività in correlazione con la riscossione della TTPCP

o della TFTP per:

11.121 – la correzione di dichiarazioni e tassazioni a causa emolumento

di dimenticanze della persona assoggettata al pagamento secondo la cifra 1 della tassa

11.122 – l’accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia emolumento

di un conto TTPCP o di un conto doganale nella procedura secondo la cifra 6 accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane

11.123 – il rilascio delle attestazioni di conformità da parte delle fr. 20. –

officine di montaggio per attestazione

11.13 le restituzioni emolumento

secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34

2 RS 631.035

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Cifra Tassa

11.14 la riscossione posticipata della TFTP nel traffico di linea: emolumento

onere supplementare a causa della presentazione in ritardo secondo la cifra 1 della dichiarazione

11.2 Nessun emolumento è riscosso per:

11.21 l’annullamento del documento del terminale di trattamento

all’entrata

11.22 la concessione di autorizzazioni straordinarie per l’utilizzazione

di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente

11.23 l’attestazione di passaggi del confine in caso di veicoli con libretto

di bordo

11.24 il rilascio e la sostituzione di carte chip

11.25 il rilascio di diffide in caso di mancata osservanza del termine

di dichiarazione o di pagamento

11.26 le restituzioni in correlazione con corse nel TCNA o per trasporti

di legname greggio

11.27 le restituzioni della TFTP per le corse all’estero e per i veicoli

noleggiati per l’Esercito o la protezione civile

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

9 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr