AS 2018 1675
Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)
Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Modifica dell’11 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.20,
3.1 e 3.2 deve apporvi un’etichettaEnergia.
II
1 Gli allegati 1.15–1.17 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1.18–1.20 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.
11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 730.02
2017-3114 1675
O sull’efficienza energetica RU 2018
Allegato 1.15 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda
N. 3.1 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli scal- dacqua e dei serbatoi di accumulo dell’acqua calda di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–IV del regolamento (UE) n. 814/20132; i documenti tecnici devo- no contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
2 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
O sull’efficienza energetica RU 2018
Allegato 1.16 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti
N. 3.1 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli appa- recchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle pre- scrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/20133; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
O sull’efficienza energetica RU 2018
Allegato 1.17 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di unità di ventilazione
N. 3.1 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle unità di ventilazione di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III, VIII e IX del regola- mento (UE) n. 1253/20144; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli nonché le informazioni di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014.
4 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
O sull’efficienza energetica RU 2018
Allegato 1.18 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento
d’ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale ≤ 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso com- merciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento ≤ 120 kW.
1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui
all’articolo 1 lettere a–g del regolamento (UE) n. 2015/11885. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamen- to (UE) n. 2015/1188.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/11886.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli appa- recchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 sono misu- rate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli al- legati II e III del regolamento (UE) n. 2015/11887; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un
apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale conformemente alle pre- scrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfa- re le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1188.
5 Regolamento (UE) n. 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscal- damento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.
6 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
7 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
O sull’efficienza energetica RU 2018
4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con una potenza termica nominale ≤ 50 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/11868 si applica quanto segue: a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, de- vono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delega- to (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in con- formità alle norme UE possono essere mantenuti; b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.
5 Disposizioni transitorie
Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che non soddisfano le esigenze vigenti non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2018.
8 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.
O sull’efficienza energetica RU 2018
Allegato 1.19 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento
d’ambiente locale a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 50 kW.
1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combu-
stibile solido di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/11859. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamen- to (UE) n. 2015/1185.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
Dal 1° gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del rego- lamento (UE) n. 2015/118510.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli appa- recchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai me- todi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/118511; i do- cumenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un
apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185.
9 Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscal- damento d’ambiente locale a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1; modi- ficato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.
10 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
11 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
O sull’efficienza energetica RU 2018
4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/118612 si applica quanto segue: a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, de- vono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delega- to (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in con- formità alle norme UE possono essere mantenuti; b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.
5 Disposizioni transitorie
5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido
che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura vigenti non posso- no più essere commercializzati. Gli apparecchi privi di etichette possono es- sere ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2018.
5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido
che non soddisfano le esigenze secondo le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2022 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da tale data.
12 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.
O sull’efficienza energetica RU 2018
Allegato 1.20 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di caldaie a combustibile solido
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica alle caldaie a combustibile solido con una
potenza termica nominale ≤ 500 kW.
1.2 Sono escluse le caldaie a combustibile solido di cui all’articolo 1 numero 2
del regolamento (UE) n. 2015/118913. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamen- to (UE) n. 2015/1189.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
Dal 1° gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/118914.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate confor- memente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del rego- lamento (UE) n. 2015/118915; i documenti tecnici devono contenere i risulta- ti delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una
caldaia a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189.
13 Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile so- lido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.
14 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
15 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
O sull’efficienza energetica RU 2018
4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
Per le caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 70 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/118716 si ap- plica quanto segue: a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, de- vono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento de- legato (UE) n. 2015/1187. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti; b. per il calendario dell’entrata in vigore delle nuove etichette e della loro impostazione si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187; c. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187.
5 Disposizioni transitorie
5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia
di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzate. Gli appa- recchi privi di etichette possono essere ceduti al massimo fino al 31 dicem- bre 2018.
5.2 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia
di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commer- cializzate a partire dalla data dell’entrata in vigore delle nuove etichette. Le caldaie con etichette previgenti possono essere cedute ancora per due anni dopo tale data.
5.3 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze secondo le
disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2020 non possono più essere commercializzate a partire da tale data. Possono essere cedute al massimo fino al 30 giugno 2020.
16 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.