AS 2018 1763
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio medico con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio medico con attestato federale di capacità (AFC)
del 15 marzo 2018
86915 Assistente di studio medico AFC
Medizinische Praxisassistentin EFZ/ Medizinischer Praxisassistent EFZ Assistante médicale CFC/Assistant médical CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale Gli assistenti di studio medico di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indi- cate: a. organizzano e amministrano lo studio medico; in particolare, accolgono e assistono i pazienti, raccolgono tutte le informazioni necessarie, le documen- tano e le inoltrano; comunicano con i pazienti e con i partner esterni sia nella lingua nazionale locale sia in una lingua straniera; gestiscono i farmaci e i materiali;
RS 412.101.221.07
2017-0019 1763
Formazione professionale di base Assistente di studio medico RU 2018
b. assistono il medico durante le consultazioni, preparano la sala consultazione e istruiscono i pazienti; a tal fine dispongono di conoscenze adeguate nel campo della medicina e delle scienze naturali; c. eseguono analisi di laboratorio specifiche e valutano i risultati secondo i principi di gestione della qualità; analizzano e validano i risultati e li tra- smettono al medico; d. eseguono esami di diagnostica per immagini e radiografie a basso dosaggio su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezio- ne. Valutano la qualità delle immagini e le inoltrano al medico. e. eseguono processi terapeutici secondo le prescrizioni e in base al paziente; istruiscono i pazienti sull’ulteriore modo di procedere, sulle misure di pre- venzione e di monitoraggio e sull’uso dei farmaci; f. lavorano secondo le disposizioni legali, le raccomandazioni e gli standard operativi nel campo dell’igiene, della protezione dell’ambiente, della sicu- rezza sul lavoro e della protezione della salute; g. si contraddistinguono per un elevato orientamento al servizio, per le spiccate competenze sociali e personali quali empatia, autonomia, affidabilità e capa- cità di gestire i conflitti.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura tre anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti:
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a. organizzazione e amministrazione dello studio medico:
1. comunicare con i pazienti in modo adeguato ai destinatari e stabilire il
modo di procedere,
2. utilizzare un linguaggio medico semplice con i pazienti in una seconda
lingua nazionale o in inglese,
3. pianificare e definire i processi nello studio medico secondo le linee
guida e in conformità con i principi di gestione della qualità,
4. amministrare le prestazioni, i dati dei pazienti, dello studio e dei servizi
esterni,
5. gestire i farmaci e la farmacia dello studio medico secondo le direttive,
6. gestire il materiale di consumo e i mezzi ausiliari;b. assistenza al me-
dico durante la consultazione e svolgimento di processi diagnostici:
1. preparare i pazienti e la sala consultazione per i processi diagnostici e
terapeutici specifici svolti dal medico,
2. istruire i pazienti in merito ai preparativi necessari e allo svolgimento
previsto della consultazione,
3. assistere il medico durante la consultazione e svolgere processi diagno-
stici,
4. pianificare le consultazioni e i trattamenti con il paziente e i servizi
esterni,
5. rispettare le prescrizioni, le raccomandazioni e il regolamento interno in
materia d’igiene, sicurezza e protezione dell’ambiente; c. svolgimento di analisi di laboratorio e valutazione dei risultati:
1. controllare, utilizzare, pulire e garantire la manutenzione degli apparec-
chi per le analisi di laboratorio,
2. prelevare i campioni d’analisi, conservarli o inoltrarli secondo le pre-
scrizioni,
3. eseguire le analisi di laboratorio specifiche rispettando le direttive in
materia di gestione della qualità e valutare i risultati,
4. validare i risultati delle analisi, confrontarli con i valori di riferimento,
interpretarli, valutarne la plausibilità e trasmetterli al medico; d. svolgimento di esami di diagnostica per immagini e valutazione della qualità delle immagini:
1. controllare, utilizzare, pulire e garantire il buon funzionamento delle
apparecchiature di diagnostica per immagini,
2. eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio in formato
analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione,
3. valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico;
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e. svolgimento di processi terapeutici:
1. controllare, utilizzare, pulire e garantire la manutenzione degli apparec-
chi per i processi terapeutici,
2. eseguire i processi terapeutici secondo le prescrizioni e in base al pa-
ziente,
3. istruire i pazienti e i familiari riguardo all’uso dei farmaci e a trattamen-
ti terapeutici specifici, secondo le prescrizioni,
4. pianificare e svolgere secondo le prescrizioni i trattamenti successivi e
la prevenzione di complicazioni.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3½ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
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Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1620
lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale
a. Conoscenze professionali – organizzazione e amministrazione dello 160 120 60 340 studio medico – assistenza al medico durante la 200 80 40 320 consultazione e svolgimento dei processi diagnostici – svolgimento di analisi di laboratorio e 120 40 20 180 valutazione dei risultati – svolgimento degli esami di diagnostica per 40 40 20 100 immagini e valutazione della qualità delle immagini – svolgimento di processi terapeutici 0 100 60 160 Totale conoscenze professionali 520 380 200 1100 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 80 40 40 160 Totale lezioni 720 540 360 1620
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono 38 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 12 corsi come segue:
4 RS 412.101.241
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Anno Corso Competenza operativa Durata
1. Corso 1 Rispettare le prescrizioni, le raccomandazioni e il regolamen- 3 giorni to interno in materia di igiene, sicurezza e protezione dell’ambiente 1. Corso 2 Controllare, utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione 6 giorni degli apparecchi per le analisi di laboratorio Prelevare campioni, conservarli o inoltrarli secondo le pre- scrizioni Eseguire analisi di laboratorio specifiche rispettando le direttive in materia di gestione della qualità e valutare i risultati Validare i risultati delle analisi, confrontarli con i valori di riferimento, interpretarli, valutarne la plausibilità e trasmet- terli al medico
1. Corso 3 Eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosag- 6 giorni
gio in formato analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione Valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico 1. Corso 4 Controllare, utilizzare e pulire gli apparecchi per i processi 5 giorni terapeutici, effettuandone anche la manutenzione Eseguire i processi terapeutici secondo le prescrizioni e in base al paziente Istruire i pazienti e i familiari riguardo all’uso dei farmaci e a trattamenti terapeutici specifici, secondo le prescrizioni
2. Corso 5 Assistere il medico durante la consultazione ed eseguire 1 giorno
processi diagnostici Pianificare le consultazioni e i trattamenti con il paziente e i servizi esterni 2. Corso 6 Controllare, utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione 4 giorni degli apparecchi per le analisi di laboratorio Eseguire analisi di laboratorio specifiche rispettando le direttive in materia di gestione della qualità e valutare i risultati Validare i risultati delle analisi, confrontarli con i valori di riferimento, interpretarli, valutarne la plausibilità e trasmet- terli al medico
2. Corso 7 Eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosag- 6 giorni
gio in formato analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione Valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico
2. Corso 8 Eseguire i processi terapeutici secondo le prescrizioni e in 1 giorno
base al paziente
3. Corso 9 Preparare i pazienti e la sala consultazione per i processi 1 giorno
diagnostici e terapeutici specifici da parte del medico Istruire i pazienti in merito ai preparativi necessari e allo svolgimento previsto della consultazione Assistere il medico durante la consultazione ed eseguire processi diagnostici
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Anno Corso Competenza operativa Durata
3. Corso 10 Controllare, utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione 2 giorni degli apparecchi per le analisi di laboratorio Eseguire analisi di laboratorio specifiche rispettando le direttive in materia di gestione della qualità e valutare i risultati Validare i risultati delle analisi, confrontarli con i valori di riferimento, interpretarli, valutarne la plausibilità e trasmet- terli al medico
3. Corso 11 Eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosag- 1 giorno
gio in formato analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione Valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico 3. Corso 12 Eseguire i processi terapeutici secondo le prescrizioni e in 2 giorni base al paziente Pianificare e svolgere secondo le prescrizioni i trattamenti successivi e la prevenzione di complicazioni. Totale 38 giorni
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne5, della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; precisa an- che, in caso di utilizzo di radiazioni ionizzanti, i requisiti relativi alla forma- zione in radioprotezione che devono soddisfare le persone nel settore della medicina di cui all’articolo 182 capoverso 1 lettera i dell’ordinanza del 26 aprile 20176 sulla radioprotezione nonché i contenuti formativi secondo
5 Il piano del 15 marzo 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z. 6 RS 814.501
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l’allegato 2 tabelle 1−4 dell’ordinanza del 26 aprile 20177 sulla formazione in radioprotezione; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche se- guenti: a. attestato federale di capacità di assistente di studio medico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di assistente di studio medico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. diploma di aiuto medico della Federazione dei medici svizzeri FMH (DFMS) con autorizzazione a effettuare radiografie e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo dell’assistente di studio medico AFC, con certificato di radioprotezione e almeno tre anni di esperienza professio- nale nel campo d’insegnamento; e. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente, con cer- tificato di radioprotezione e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; f. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente, con certificato di radio- protezione e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’inse- gnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda
1 Nell’azienda di tirocinio, oltre al medico, deve essere impiegato un formatore
secondo l’articolo 10. 2 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
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3 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
5 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una
seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
6 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di
persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
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Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze dei corsi 1−8.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo
dell’assistente di studio medico AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di tre ore. Vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
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3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
sottoelencati con i tipi di esame e la durata seguenti nonché con le pon- derazioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Tipo di esame e durata Ponderazione
esame pratico orale
1 Assistenza al medico durante la consultazione 20 min. 10 min. 15 %
e svolgimento di processi diagnostici
2 Svolgimento di analisi di laboratorio e 60 min. 30 %
valutazione dei risultati
3 Svolgimento degli esami di diagnostica per 30 min. 15 min. 40 %
immagini a basso dosaggio e valutazione della qualità delle immagini
4 Svolgimento di processi terapeutici 45 min. 15 %
b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore e 3¾. Vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione è valutato con esame scritto e comprende i
campi di competenze operative sottoelencati con la durata e le pondera- zioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione
1 Organizzazione e amministrazione dello studio medico 60 min. 20 %
2 Assistenza al medico durante la consultazione e 60 min. 15 %
svolgimento di processi diagnostici
3 Svolgimento di analisi di laboratorio e valutazione dei 45 min. 20 %
risultati
4 Svolgimento degli esami di diagnostica per immagini a 30 min. 30 %
basso dosaggio e valutazione della qualità delle immagini
5 Svolgimento di processi terapeutici 30 min. 15 %
c. «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
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Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; b. per il campo di qualificazione «conoscenze professionali» è attribuito alme- no il 4; e c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali. Vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 30 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento. 3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagel- le semestrali.
Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento
delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota fanno stato soltanto le nuove note.
Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle cono- scenze professionali. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 40 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.
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Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «assistente di studio medico AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze pro- fessionali.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per gli assistenti di studio medico AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne degli assistenti di studio medico AFC è composta da: a. da tre a quattro rappresentanti della Federazione dei medici svizzeri (FMH); b. da due a tre rappresentanti delle due seguenti organizzazioni dei lavoratori, ognuna delle quali con obbligo di designare almeno un rappresentante:
1. Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA),
2. Association Romande des Assistantes Médicales (ARAM),
c. due rappresentanti dei docenti di materie professionali; d. un rappresentante dell’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione ra- dioprotezione; e. almeno un rappresentante della Confederazione, oltre a quello di cui alla let- tera d, e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici;
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nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.
Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 Sono responsabili dei corsi interaziendali le società mediche cantonali sotto la supervisione della FMH. 2 In collaborazione con le società mediche cantonali competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi L’ordinanza della SEFRI dell’8 luglio 20099 sulla formazione professionale di base assistente di studio medico con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.
Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni
1 Ildiploma di aiuto medico DFMS con autorizzazione a effettuare radiografie
conseguito da coloro che hanno terminato la formazione prima del 31 dicembre
1998 è equiparato all’attestato federale di capacità secondo il regolamento del
12 settembre 199410 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per assi- stenti di studio medico.
9 RU 2009 4545 10 FF 1995 III 314
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2 Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente di studio medico prima del 1° gennaio 2019 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2024. 3 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per assi- stente di studio medico entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 4 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2022.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
15 marzo 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente
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