AS 2018 1813
Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa
Legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa
del 16 dicembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 37a cpv. 6 6 Il Consiglio federale disciplina i particolari; in tal ambito tiene conto degli arti- coli 88 e 196 capoverso 3.
Art. 83 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secon- do la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.
2 I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all’imposta
alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domi- cilio.
Art. 84 cpv. 2
2 Sono imponibili:
a. i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l’articolo 83 capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da parteci-
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pazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all’articolo 17 capoverso 1bis; b. i proventi compensativi; e c. le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Art. 85 Ritenuta d’imposta alla fonte
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l’ammontare della
ritenuta d’imposta alla fonte in base alle tariffe dell’imposta sul reddito delle per- sone fisiche. 2 Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professio- nali (art. 26) e per i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). L’AFC pubblica l’ammontare dei singoli importi forfettari. 3 La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitan- ti entrambi un’attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle dedu- zioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d’attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2). 4 L’AFC definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell’occu- pazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS4 e, dall’altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L’AFC definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la pro- cedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine dell’impiego. 5 Essa stabilisce, d’intesa con l’autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d’imposta federale diretta.
Art. 86 e 87 Abrogati
Art. 88 cpv. 2 e 4 2 L’imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.
3 RS 831.10 4 RS 831.10
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4 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fis- sata dall’autorità fiscale competente e compresa tra l’1 e il 2 per cento dell’am- montare complessivo dell’imposta alla fonte.
Art. 89 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria 1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 83 capo- verso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se: a. il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o b. dispongono di proventi non imponibili alla fonte. 2 Il DFF stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni. 3 È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.
4 Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono
chiedere all’autorità competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. 5 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
6 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Art. 89a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 83
capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all’articolo 89 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.
2 La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il
richiedente. 3 Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrisponden- te anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presenta- zione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza. 4 Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la proce- dura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.
5 È applicabile l’articolo 89 capoversi 5 e 6.
Art. 90 Abrogato
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Titolo prima dell’art. 91 Titolo secondo: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera
Art. 91 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte 1I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a. 2 Sono assoggettate all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all’estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d’impresa in Svizzera; ne è eccettuata l’imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d’alto mare.
Art. 92 cpv. 1, 3 e 5
1 Concerne soltanto il testo tedesco
3 Per introiti giornalieri s’intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento 5. Questi ultimi ammon- tano: a. al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti; b. al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri. 5 Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l’ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l’imposta alla fonte.
Art. 93 cpv. 1, secondo periodo
1 … Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo.
Art. 97 e 98 Abrogati
Art. 99 Imposta considerata L’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono conces- se altre deduzioni supplementari.
5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10)
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Art. 99a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta 1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se: a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera; b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o c. siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in conven- zioni intese ad evitare la doppia imposizione.
2 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
3 Il DFF precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.
Art. 99b Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio 1 In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali compe- tenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente.
2 Il DFF disciplina le condizioni in collaborazione con i Cantoni.
Art. 100 cpv. 3 3 Riceve una provvigione di riscossione fissata dall’autorità fiscale competente e compresa tra l’1 e il 2 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confede- razione, Cantone e Comune.
Art. 101 Abrogato
Art. 107 Imposta alla fonte 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come segue: a. per i lavoratori di cui all’articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; b. per le persone di cui agli articoli 91 e 9397a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione
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imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d’im- presa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un’impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell’imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa; c. per le persone di cui all’articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. 2 Se il lavoratore di cui all’articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per ana- logia il capoverso 1 lettera a.
3 Il
debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4 Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a. per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuen- te aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; b. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assogget- tamento; c. per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
5 Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di
imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
Art. 112a cpv. 1bis 1bis Per adempiere i loro compiti legali, l’AFC e le autorità di cui all’articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente alle disposizioni della LAVS6.
Art. 118 Abrogato
Art. 126a Rappresentanza obbligatoria Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.
6 RS 831.10
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Art. 136a Rappresentanza obbligatoria
1 Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede
all’estero designi un rappresentante in Svizzera. 2 Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 99a devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde vali- dità, l’autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l’indi- cazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. L’articolo 133 capoverso 3 si applica per analogia.
Art. 137 Decisione 1 Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se: a. contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 88 o 100; o b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100. 2 Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della presta- zione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento. 3 Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.
Art. 138 cpv. 3 3 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione postici- pata presso il medesimo, l’autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta.
2. Legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 4b cpv. 1, terzo periodo Abrogato
7 RS 642.14
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Art. 32 Campo d’applicazione 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secon- do la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 11 capoverso 4.
2 I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all’imposta
alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domi- cilio.
3 L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.
4 Sono imponibili:
a. i redditi da attività lucrativa dipendente secondo il capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavo- ro di cui all’articolo 7 capoverso 1; b. i proventi compensativi; e c. le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Art. 33 Calcolo della ritenuta d’imposta 1 La ritenuta d’imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali. 2 Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un’at- tività lucrativa, la ritenuta d’imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.
3 Le spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le deduzioni per oneri
familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l’ammontare dei singoli importi forfettari. 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell’occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS9 e, dall’altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L’Amministrazione federale delle contribuzioni definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine del- l’impiego.
8 RS 831.10 9 RS 831.10
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Art. 33a Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria 1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 32 capo- verso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se: a. il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o b. dispongono di sostanza e proventi non imponibili alla fonte. 2 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni. 3 È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1. 4 Le persone che dispongono di sostanza e proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. 5 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
6 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Art. 33b Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta 1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 32 capo- verso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all’articolo 33a capo- verso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.
2 La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il
richiedente. 3 Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrisponden- te anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presenta- zione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza. 4 Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali e comunali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.
5 È applicabile l’articolo 33a capoversi 5 e 6.
Art. 34 Abrogato
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Titolo prima dell’art. 35 Capitolo 2: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera
Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h e j, nonché 2 1 Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le se- guenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta alla fonte: h. i lavoratori per il salario o altre rimunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l’imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di navi d’alto mare; j. i beneficiari di prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS10, per queste prestazioni. 2 Sono fatti salvi i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di con- teggio semplificata di cui all’articolo 11 capoverso 4.
Art. 35a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta 1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se: a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera; b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o c. siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in conven- zioni intese ad evitare la doppia imposizione.
2 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
3 Il Dipartimento federale delle finanze precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.
Art. 35b Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio 1 In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali compe- tenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente.
10 RS 831.10
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2 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le condizioni in collaborazione con i Cantoni.
Art. 36 cpv. 2 2 Nei casi previsti dall’articolo 35 capoverso 1 lettera b, l’imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi, tenuto conto delle deduzioni per spese di conseguimento del reddito. Questi ultimi ammontano: a. al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti; b. al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.
Art. 36a Imposta considerata 1 L’imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali e comunali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari. 2 Per i coniugi con doppio reddito si può prevedere per il coniuge una rettifica del reddito da attività lucrativa determinante ai fini dell’aliquota.
Art. 37 cpv. 2 e 3 2 Egli deve parimenti trattenere l’imposta alla fonte se il contribuente è assoggettato all’imposta in un altro Cantone.
3 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione
fissata dall’autorità fiscale competente e compresa tra l’1 e il 2 per cento dell’am- montare complessivo dell’imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvi- gione di riscossione è pari all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.
Titolo prima dell’art. 38 Capitolo 4: Competenza territoriale e relazioni intercantonali
Art. 38 Competenza territoriale 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come segue: a. per i lavoratori di cui all’articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; b. per le persone di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettere a e ci, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domi- cilio o la dimora fiscale oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di
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un’impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell’imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa; c. per le persone di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. 2 Se il lavoratore di cui all’articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3 Il
debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4 Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a. per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuen- te aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o del- l’assoggettamento; b. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggetta- mento; c. per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
Art. 38a Relazioni intercantonali
1 Il Cantone competente secondo l’articolo 38 capoverso 4 ha diritto a eventuali
importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le impo- ste riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. 2 I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte.
Art. 49 cpv. 2, 2bis, 2ter e 5 2 Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se: a. contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 37; o b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 37. 2bis Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della presta- zione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento. 2ter Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.
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5 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipa- ta presso il medesimo, l’autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta.
Art. 72w Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 16 dicembre 2016 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 4b capoverso 1, terzo periodo, 32, 33, 33a, 33b, 34, 35 capoversi 1, frase introduttiva e lettere h e j, nonché 2, 35a, 35b, 36 capoverso 2, 36a, 37 capoversi 2 e 3, 38, 38a e 49 capo- versi 2, 2bis, 2ter e 5 per la data d’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2016. 2 Dall’entrata in vigore della modifica, le disposizioni di cui al capoverso 1 si appli- cano direttamente laddove il diritto cantonale risulti ad esse contrario.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 2017.11
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
11 FF 2016 7963
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