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AS 2018 1827

Ordinanza sull'adeguamento di ordinanze alla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza sull’adeguamento di ordinanze alla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Modifica dell’11 aprile 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 20121 sulle partecipazioni di collaboratore

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva 1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato all’estero dopo la partenza dalla Svizzera, nei confronti delle autorità cantonali competenti ai sensi dell’articolo 107 LIFD il datore di lavoro svizzero è tenuto a:

Art. 13 cpv. 1 1 Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai collaboratori soggetti all’imposizione alla fonte ai sensi dell’articolo 91 LIFD.

Art. 15 cpv. 2 2 Se la persona beneficiaria non è domiciliata in Svizzera, l’attestazione è trasmessa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 107 LIFD.

1 RS 642.115.325.1

2017-2127 1827

Adeguamento di ordinanze alla revisione dell’imposizione RU 2018 alla fonte del reddito da attività lucrativa. O

2. Ordinanza del 18 dicembre 19912 su deleghe di competenza al

Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta

Art. 1, periodo introduttivo (concerne soltanto il testo francese) e lett. b La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze: b. riscossione delle imposte alla fonte (art. 83–100, 107, 136–139, 196 cpv. 3 LIFD), nella misura in cui non vi siano già attribuzioni legali di competenza al Dipartimento federale delle finanze;

3. Ordinanza del 9 marzo 20013 sull’applicazione della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Art. 4 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 642.118 3 RS 642.141

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