AS 2018 1843
Legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Modifica del 17 marzo 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del 12 ottobre 20162, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 5
5 Gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione non hanno ancora com-
piuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall’effettivo di assicurati determinante.
Art. 16a Sgravio 1 Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio nella compensazione dei rischi per gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione hanno un’età compresa tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti). 2 Lo sgravio corrisponde al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle pre- stazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati adulti e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti i giovani adulti. 3 Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l’aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione hanno già compiuto i 26 anni. 4 Sono considerati adulti i giovani adulti e gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione hanno già compiuto i 26 anni.
2016-2094 1843
Assicurazione malattie. LF RU 2018
Art. 61 cpv. 3 3 Per i minorenni e i giovani adulti l’assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti.
Art. 65 cpv. 1bis 1bis Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l’80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione.
Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005 (Riduzione dei premi) Abrogata
II Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 I Cantoni attuano il sistema di riduzione dei premi per i minorenni previsto nell’arti- colo 65 capoverso 1bis entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
6 luglio 2017.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 FF 2017 2071
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