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AS 2018 1845

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica dell’11 aprile 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 6a Calcolo dello sgravio per i giovani adulti

1 Lo sgravio secondo l’articolo 16a LAMal ammonta, per Cantone, al 50 per cento

della differenza tra la somma delle tasse di rischio, calcolate secondo l’articolo 6 capoverso 4, versate dall’insieme degli assicuratori per i giovani adulti e la somma dei contributi compensativi, calcolati secondo l’articolo 6 capoverso 5, ricevuti dall’insieme degli assicuratori per i giovani adulti. 2 È ripartito tra gli assicuratori in proporzione al numero di giovani adulti assicurati presso di loro nel rispettivo Cantone. Per il calcolo è determinante l’effettivo degli assicurati degli assicuratori di cui all’articolo 4 nell’anno di compensazione. 3 Gli assicuratori assumono lo sgravio in proporzione al numero dei loro assicurati nel rispettivo Cantone che il 31 dicembre hanno già compiuto 26 anni. Per il calcolo è determinante l’effettivo degli assicurati degli assicuratori di cui all’articolo 4 nell’anno di compensazione.

Art. 6b Ex art. 6a

Art. 6c Ex art. 6b

1 RS 832.112.1

2017-2923 1845

Compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie. O RU 2018

Art. 7 cpv. 2 2 L’istituzione comune determina l’ammontare delle tasse di rischio e dei contributi compensativi e calcola lo sgravio secondo l’articolo 16a LAMal. Trasmette ad ogni assicuratore il corrispettivo saldo e all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i documenti relativi ai calcoli e al saldo per ogni assicuratore, stabiliti per Cantone e per tutta la Svizzera.

Art. 12 cpv. 1 lett. b e 6

1 Per la compensazione dei rischi di ogni anno di compensazione va effettuato:

b. un pagamento risultante dal calcolo secondo gli articoli 6 e 6a, detratto l’acconto già versato (pagamento finale). 6 Nell’ambito dell’acconto, è riscosso un interesse sugli importi pagati in eccesso o per difetto rispetto al calcolo di cui agli articoli 6 e 6a. Gli interessi sono calcolati in funzione dei termini di versamento e di pagamento per l’acconto e il pagamento finale, come pure in considerazione dei contributi effettivamente percepiti o pagati. L’istituzione comune determina l’interesse di accredito sulla base degli interessi usuali di mercato. Accredita e richiede gli interessi entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di compensazione.

II Disposizione transitoria della modifica dell’11 aprile 2018 Il calcolo della compensazione dei rischi per il 2018 è effettuato secondo il diritto anteriore.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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