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AS 2018 1867

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

Modifica del 3 maggio 2018

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Art. 2 Appartenenza ai servizi Gli impiegati del DFAE appartengono ai servizi generali, al personale specializzato o a una delle tre carriere elencate di seguito: a. carriera diplomatica; b. carriera cooperazione internazionale (CI); c. carriera affari consolari, gestione e finanze.

Art. 3 lett. a e f Nella presente ordinanza si intende per: a. impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE asse- gnati a una delle carriere di cui all’articolo 2 nonché impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d’impiego all’estero o in un posto di lavoro alla Centrale; f. abrogata

1 RS 172.220.111.343.3

2018-0065 1867

O sul personale federale. O del DFAE RU 2018

Art. 4 lett. a Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti: a. il DFAE, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati nelle classi di stipendio 32–38 e per gli impiegati di cui all’articolo 2 capo- verso 1bis OPers;

Art. 5 Abrogato

Art. 6 Trasferimento (art. 2 OPers)

In merito al trasferimento di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento decide: a. il Consiglio federale per i capimissione; b. il DFAE per:

1. gli altri impiegati nelle classi di stipendio 32–38,

2. i supplenti dei capimissione,

3. gli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1 bis OPers;

c. il segretario di Stato o la segretaria di Stato, fatta salva la lettera b, per:

1. gli incaricati d’affari,

2. i capi delle rappresentanze consolari;

d. la DSC, fatta salva la lettera b, per i trasferimenti a copertura di posti nella CI; e. la DR per gli altri impiegati.

Art. 9 lett. a Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 4–8 sono compe- tenti: a. il DFAE per le persone di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 1 bis OPers;

Titolo prima dell’art. 10 Capitolo 2: Valutazione del personale nelle carriere

Art. 10 In generale (art. 15 OPers)

La valutazione del personale nelle carriere di cui all’articolo 2 comprende la valuta- zione delle prestazioni nell’ambito del ciclo di gestione annuale (Management by Objectives, MbO) nonché le valutazioni effettuate in vista dello sviluppo professio- nale all’interno del DFAE, in particolare la valutazione periodica del potenziale e test attitudinali.

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Art. 12 Abrogato

Titolo prima dell’art. 13 Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro Sezione 1: Condizioni generali di assunzione nelle carriere (art. 23 e 24 OPers)

Art. 13

1 La persona assunta in una delle carriere di cui all’articolo 2 deve:

a. avere superato la procedura di ammissione I (art. 14–17) o II (art. 19); b. essere incensurata; c. avere la cittadinanza svizzera; d. dichiararsi disposta ad adempiere l’obbligo di trasferimento. 2 Per un’assunzione nella carriera di cui all’articolo 2 lettera b sono fatte salve le eccezioni al capoverso 1 lettera c, se il personale in via d’assunzione non deve adempiere regolarmente compiti di sovranità nazionale o deve adempierli soltanto per una parte molto ridotta delle sue attività.

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 2: Procedura di ammissione I

Art. 14 Età massima e contenuto della procedura di selezione (art. 24 OPers) 1 La procedura di ammissione I è una procedura di selezione in più fasi a cui pos- sono accedere persone che nell’anno della selezione hanno al massimo 30 anni. 2 Vengono verificati l’idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per l’assunzione in una delle carriere di cui all’articolo 2.

Art. 15 Ammissione alla formazione (art. 24 OPers) 1 Nello stesso anno i candidati possono candidarsi solo per l’ammissione a una delle carriere di cui all’articolo 2. 2 Oltre alle condizioni di cui all’articolo 13, chi si candida per l’ammissione alla carriera diplomatica o alla carriera CI deve dimostrare di avere ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello master o di disporre di una formazione equivalente. 3 Oltre alle condizioni di cui all’articolo 13, chi si candida per l’ammissione alla carriera affari consolari, gestione e finanze deve dimostrare di aver ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello bachelor in economia o finanze, di aver superato un esame professionale superiore o di avere un diploma di scuola specializ-

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zata superiore in economia, gestione del personale, amministrazione o finanze e contabilità, oppure di disporre di una qualifica equivalente.

4 Le candidature che non rispettano tutte le condizioni per un’assunzione nelle

carriere (art. 13 cpv. 1 lett. b–d e 2, art. 14 e art. 15 cpv. 1–3) sono respinte nell’ambito di una preselezione amministrativa. 5 Dopo la preselezione amministrativa ha luogo una preselezione qualitativa in cui si decide quali candidati sono ammessi agli esami della procedura di ammissione. 6 Sulla base dei risultati degli esami e tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di ammissione competente, il capo del Dipartimento decide quali candidati sono ammessi alla formazione. 7 I candidati non ammessi alla formazione possono ripetere una volta la procedura di ammissione I, se adempiono ancora le condizioni di assunzione e se nell’ambito della procedura di preselezione qualitativa (cpv. 5) vengono nuovamente ammessi agli esami.

Titolo prima dell’art. 16 Abrogato

Art. 16 Formazione (art. 25, 39, 44 e 44a OPers) 1 I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione. 2 Durante la formazione i candidati di cui al capoverso 1 hanno diritto a un’even- tuale compensazione del rincaro e a un eventuale aumento dello stipendio reale, ma non all’evoluzione dello stipendio. 3 La formazione comprende moduli teorici e moduli pratici. I moduli pratici devono essere svolti sia alla Centrale sia nella rete esterna.

4 Al termine della formazione ha luogo una valutazione finale dei candidati.

Art. 17 Assunzione a tempo indeterminato 1 Il capo del Dipartimento decide in merito all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati sulla base dei risultati della formazione e della valutazione finale e tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di ammissione competente. 2 Per la fissazione dello stipendio la durata della formazione (art. 16 cpv. 2) è calco- lata come esperienza professionale.

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Art. 18 Contratto di lavoro (art. 25 OPers)

Il contratto di lavoro disciplina in particolare: a. l’appartenenza alla carriera; b. l’obbligo di trasferimento e gli obblighi specifici ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativo alle persone e dei dati personali.

Titolo prima dell’art. 19 Sezione 3: Procedura di ammissione II (art. 24 OPers)

Art. 19 1 La procedura di ammissione II è una procedura di selezione in più fasi a cui posso- no accedere persone che nell’anno della selezione hanno più di 30 anni. Il suo scopo è il reclutamento mirato di ulteriori candidati per le carriere di cui all’articolo 2 in base alle esigenze di personale e di specializzazioni del DFAE. 2 Vengono verificati l’idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per l’assunzione in una delle carriere di cui all’articolo 2. Si applicano per analogia le condizioni di assunzione di cui agli articoli 15–17. La formazione è adeguata individualmente al profilo del candidato ammesso.

Titolo prima dell’art. 20 Sezione 4: Commissioni di ammissione

Art. 20 Nomina e organizzazione Il Dipartimento nomina una commissione per l’ammissione a ciascuna delle carriere di cui all’articolo 2.

Art. 21 Competenza 1 La commissione di ammissione competente effettua la preselezione amministrativa (art. 15 cpv. 4) e la preselezione qualitativa (art. 15 cpv. 5).

2 Essa formula una raccomandazione all’attenzione del capo del Dipartimento in

vista dell’ammissione alla formazione (art. 15 cpv. 6) e di un’assunzione a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1).

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Titolo prima dell’art. 22 Capitolo 3a: Indicizzazione dei luoghi d’impiego (art. 114 cpv. 4 OPers)

Capitolo 4, sezione 1 (art. 26–33) Abrogata

Titolo prima dell’art. 34 Sezione 2: Stipendio in caso di trasferimento

Art. 34 Trasferimento in funzioni inquadrate nella classe di stipendio 35 e superiori Se all’impiegato trasferito è assegnato un posto inquadrato in una classe di stipendio superiore alla classe 34, la differenza tra l’importo massimo della classe di stipendio 34 e l’importo massimo della classe di stipendio della funzione superiore gli è versa- ta sotto forma di un’indennità graduata di funzione in applicazione analogica dell’articolo 46 capoverso 2 OPers.

Titolo prima dell’art. 35 Abrogato

Art. 35 Assegnazione a seguito dell’obbligo di trasferimento di funzioni inquadrate in una classe inferiore di stipendio 1 Se a seguito dell’obbligo di trasferimento all’impiegato deve essere assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio di questa funzione può essere inferiore alla precedente di tre classi al massimo. 2 Se a seguito dell’obbligo di trasferimento all’impiegato viene assegnata una fun- zione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l’importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio resta invariato fino al successivo trasferimento, ma al massimo per quattro anni. Se lo stipendio, con un’indennità di funzione secondo l’articolo 34, supera l’importo massimo della classe di stipendio 34, al momento dell’assegna- zione della funzione nella classe inferiore di stipendio esso viene adeguato all’importo massimo della classe di stipendio 34. L’articolo 52a capoverso 2 OPers non è applicabile. 3 Se la classe di stipendio della funzione assegnata a seguito dell’obbligo di trasfe- rimento è inferiore alla precedente di tre classi e se trascorsi i quattro anni previsti al capoverso 2 all'impiegato traferito non è assegnata una funzione in una classe supe- riore di stipendio, lo stipendio viene adeguato all’importo massimo della classe di stipendio inferiore di due classi, ma l’adeguamento si applica al massimo per i successivi quattro anni.

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4 Durante i periodi previsti dai capoversi 2 e 3 e fintantoché lo stipendio supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione, non è versata la compensazione del rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39 OPers.

Art. 66 Rimborso di pernottamenti privati in Svizzera Il pernottamento privato con colazione in Svizzera è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

Art. 98 cpv. 4bis 4bis Le spese di viaggio di cui ai capoversi 1, 2 e 4 possono essere rimborsate, nel caso di una separazione temporanea delle economie domestiche ai sensi dell’arti- colo 93, anche se l’impiegato è in servizio in Svizzera.

Art. 100 cpv. 3 Abrogato

Art. 101 cpv. 2 2 Lo scopo, la qualità, l’entità e il tipo di compiti per la tutela degli interessi svolti dall’impiegato e dalla persona di accompagnamento sono concordati nel quadro del ciclo MbO annuale tra il capo della rappresentanza all’estero e l’impiegato.

Art. 106 Entità degli importi forfettari (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 L’entità degli importi forfettari per gli impiegati e del supplemento per le persone di accompagnamento (art. 121) è definita nell’allegato 4 parte 2 e si basa sulla categoria in cui è classificato il luogo d’impiego (cat. I–IV) e sulla classe di funzione dell’impiegato. 2 La classe di funzione si basa sui compiti di tutela degli interessi svolti e sulla categoria della rappresentanza all’estero (D, G, K, I) secondo l’allegato 4 parte 1. Si applica quanto segue: a. i capimissione e i capiposto rientrano nella classe di funzione 1; b. gli altri impiegati rientrano in una delle classi di funzione 2–6, ma solo i ca- pimissione supplenti delle rappresentanze diplomatiche della categoria D5 secondo l’allegato 4 parte 1 possono rientrare nella classe di funzione 2. 3 I capimissione e i capiposto assegnano agli impiegati incaricati della tutela degli interessi una delle classi di funzione 2–6 secondo l’allegato 4 parte 2.

4 Alla DR spettano in questo ambito i compiti seguenti:

a. classificazione delle rappresentanze all’estero in base alle dimensioni e all’importanza nelle categorie D, G, K e I secondo l’allegato 4 parte 1;

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b. classificazione dei luoghi d’impiego, secondo gli interessi di politica estera della Svizzera nella cura delle relazioni esterne, nelle categorie I–IV; c. formulazione di raccomandazioni relative all’assegnazione degli impiegati alle classi di funzione 3–6.

Art. 107 cpv. 1 1 L’importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se la tutela degli interessi non è prestata conformemente ai criteri fissati annualmente nel quadro del ciclo MbO secondo l’articolo 101 capoverso 2.

Art. 123 cpv. 1bis 1bis In deroga al capoverso 1 può essere approvata una partecipazione alle spese per altre forme di previdenza se la persona di accompagnamento: a. per motivi di salute o di età non può stipulare alcun contratto di previdenza di cui al capoverso 1; o b. in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio è già sufficientemente assicurata in altro modo.

Art. 132 Obbligo di trasferimento (art. 21 cpv. 1 lett. a e cbis LPers2, art. 25 cpv. 4 OPers) 1 Gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento possono essere chia- mati in servizio in ogni momento alla Centrale o all’estero. 2 La durata di impiego per i trasferimenti è di quattro anni. Sono fatti salvi il capo- verso 3 e una proroga o una riduzione della durata dell’impiego in altri casi motivati. 3 Allo scadere delle seguenti durate minime di soggiorno in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita molto difficili, su richiesta dell’impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento è esaminata la possibilità di un trasferimento in un altro luogo d’impiego: a. per luoghi d’impiego con meno di 45 punti: 2 anni; b. per luoghi d’impiego con meno di 63 punti: 3 anni. 4 Nella decisione di trasferimento degli impiegati si prendono in considerazione gli interessi di servizio e le pari opportunità nonché la formazione, l’esperienza, le competenze, le conoscenze specifiche e il potenziale degli impiegati ai fini dello svolgimento della funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure dello stato di salute e delle possibilità di formazione per i figli.

2 L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1)

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Art. 149 cpv. 1 e 2 1 Le decisioni di trasferimento secondo l’articolo 34 capoverso 1bis della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers) e l’articolo 6 della presente ordinanza possono essere riesaminate nell’ambito di una procedura di obiezione. 2 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono invocare per la via di servizio motivi secondo l’articolo 132 capoverso 4 che dal loro punto di vista si oppongono a una decisione di trasferimento. Il DFAE decide in merito dopo aver consultato la commissione di trasferimento.

Titolo prima dell’art. 150 Sezione 2: Riesame dell’eliminazione delle divergenze

Art. 150 Abrogato

Art. 151, rubrica Abrogata

Capitolo 12, sezione 3 (art. 152–155) Abrogata

Art. 156 lett. b La DR emana istruzioni nei seguenti settori: b. procedura di ammissione (art. 14–19);

Art. 161b Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: diritto applicabile

1 Tutti i rapporti di lavoro conclusi prima del 1° gennaio 2019 e che proseguono

oltre questa data sono retti dal nuovo diritto dal 1° gennaio 2019. 2 Gli impiegati dei servizi di carriera secondo l’articolo 2 capoverso 2 O-OPers- DFAE nella versione del 1° gennaio 2017 ricevono entro il 1° gennaio 2019 un nuovo contratto di lavoro scritto secondo l’articolo 8 LPers4.

3 RS 172.220.1 4 RS 172.220.1

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Art. 161c Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: appartenenza ai servizi Dal 1° gennaio 2019 l’appartenenza ai servizi è la seguente: a. gli impiegati del servizio diplomatico secondo l’articolo 2 capoverso 2 let- tera a del diritto anteriore appartengono alla carriera diplomatica secondo l’articolo 2 lettera a del nuovo diritto; b. il personale soggetto a rotazione secondo l’articolo 3 lettera f del diritto anteriore appartiene alla carriera CI secondo l’articolo 2 lettera b del nuovo diritto; c. i capi finanze, personale e amministrazione soggetti all’obbligo di trasferi- mento appartengono alla carriera affari consolari, gestione e finanze secondo l’articolo 2 lettera c del nuovo diritto; d. gli impiegati del servizio consolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore che sono già stati promossi nella fascia di funzione 2 del servizio consolare o svolgono al DFAE una funzione finora classificata nella fascia di funzione 2 o 3 del servizio consolare appartengono alla carriera af- fari consolari, gestione e finanze secondo l’articolo 2 lettera c del nuovo di- ritto; e. i restanti impiegati del servizio consolare secondo il diritto anteriore appar- tengono al personale specializzato secondo l’articolo 2 del nuovo diritto soggetto all’obbligo di trasferimento.

Art. 161d Disposizioni transitorie della modifica del 3 maggio 2018: stipendio acquisito 1 Se lo stipendio degli impiegati dei servizi di carriera secondo l’articolo 2 capo- verso 2 del diritto anteriore supera l’importo massimo della classe di stipendio della funzione che svolgono il 1° gennaio 2019, esso rimane invariato almeno fino al successivo trasferimento. 2 Se lo stipendio degli impiegati di cui al capoverso 1 in occasione del primo trasfe- rimento dopo il 1° gennaio 2019 supera l’importo massimo della classe di stipendio della nuova funzione, esso rimane invariato nel quadro di questo trasferimento per altri due anni e viene poi adeguato progressivamente ogni due anni all’importo massimo di una classe di stipendio inferiore fintantoché non supera più l’importo massimo della classe di stipendio della funzione svolta. Se lo stipendio, con un’indennità di funzione secondo il diritto anteriore, supera l’importo massimo della classe di stipendio 34, al momento del primo trasferimento dopo il 1° gennaio 2019 viene adeguato all’importo massimo della classe di stipendio 34 e poi progressiva- mente ogni due anni all’importo massimo di una classe di stipendio inferiore fintan- toché non supera più l’importo massimo della classe di stipendio della funzione svolta. 3 Lo stipendio degli impiegati dei servizi di carriera secondo l’articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore che prima del 1° gennaio 2019 hanno compiuto 55 anni rimane invariato se supera l’importo massimo della classe di stipendio della funzione che

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svolgono il 1° gennaio 2019. È fatto salvo un adeguamento all’importo massimo della classe di stipendio 34 in occasione del primo trasferimento dopo il 1° gennaio

2019 (cpv. 2).

4 Lo stipendio degli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore che prima del 1° gennaio 2019 hanno compiuto i 45 anni, ma non ancora i 55, rimane invariato per al massimo dieci anni se sono rispettate le seguenti condi- zioni: a. prima del 1° gennaio 2019 gli impiegati erano inquadrati nella fascia di fun- zione 1 del servizio consolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b del diritto anteriore; b. dal 1° gennaio 2019 appartengono secondo l’articolo 161c lettera e al perso- nale specializzato soggetto all’obbligo di trasferimento; c. la loro funzione è valutata in una classe di stipendio inferiore alla classe di stipendio 20; d. lo stipendio percepito fino a quella data supera l’importo massimo della nuova classe di stipendio.

5 Nei casi di cui ai capoversi 1–4 e fintantoché lo stipendio supera l’ammontare

giustificato in base alla valutazione della funzione, non è versata la compensazione del rincaro e non è accordato alcun aumento di stipendio.

II

1 L’elenco degli allegati (dopo l’art. 162) è abrogato.

2 L’allegato 2 è abrogato.

3 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2 L’articolo 161b capoverso 2 entra in vigore il 1° giugno 2018.

3 maggio 2018 Dipartimento federale degli affari esteri: Ignazio Cassis

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Allegato 4 (art. 106 e 121)

Categorie delle rappresentanze all’estero ed entità degli importi forfettari per la tutela degli interessi

Parte 1: Categorie delle rappresentanze all’estero D Rappresentanze diplomatiche D1a Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari consolari D1b Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera D2 Piccola o media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera D3 Media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera D4 Grande rappresentanza diplomatica con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera D5 Rappresentanza diplomatica molto grande con un ventaglio completo di atti- vità di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera

G Consolati generali G1 Rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e/o di politi- ca estera G2 Grande rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e di politica estera particolarmente rilevanti

K Affari consolari, gestione e finanze K1 Grande divisione con un ampio ventaglio di attività nel settore consolare, della gestione e delle finanze e con ampio ambito di conduzione in termini di personale e in termini specialistici (grande divisione) K2 Divisione molto grande con un ventaglio completo di attività nel settore consolare, della gestione e delle finanze e con ambito di conduzione molto ampio in termini di personale e in termini specialistici (divisione molto grande)

I Cooperazione internazionale I1 Cooperazione internazionale, integrata in una rappresentanza all’estero (rappresentanza integrata)

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I2 Ufficio di cooperazione della DSC come rappresentanza all’estero ufficiale e autonoma della Svizzera (in Stati in cui non è presente un’ambasciata di Svizzera)

Parte 2: Entità degli importi forfettari per la tutela degli interessi Classe di funzione Impiegato Supplemento per persone di accompa- gnamento

Capo di una rappresentanza Importi forfettari Importi forfettari

1 – cat. I 25 000 16 000

1 – cat. II 22 000 14 000

1 – cat. III 20 000 12 500

1 – cat. IV 18 000 11 500

Collaboratore 2 19 500 12 000 3 17 900 11 000 4 14 000 10 000 5 10 000 8 000 6 6 100 6 000

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