AS 2018 195
Ordinanza del DFGP sull'organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza del DFGP sull’organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OOC-SCPT)
del 15 novembre 2017
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 20161 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Compiti dell’organo consultivo 1 Nell’ambito dei suoi compiti legali, l’organo consultivo può formulare raccoman- dazioni per la promozione della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. 2 Si occupa in particolare della strategia in materia di sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) nonché di progetti di acquisto e progetti legislativi in questo settore.
Art. 2 Composizione dell’organo consultivo L’organo consultivo si compone di un organo direttivo, di un comitato e di una commissione architettura.
RS 780.112 1 RS 780.1
2017-2176 195
Organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e RU 2018
Sezione 2: Organo direttivo
Art. 3 Compiti L’organo direttivo ha i seguenti compiti: a. fornisce consulenza al DFGP in materia di strategia e in caso di progetti di acquisto e progetti legislativi importanti; b. cura lo scambio di informazioni e opinioni tra le parti interessate; c. assegna mandati al comitato.
Art. 4 Composizione
1 Sono membri dell’organo direttivo:
a. il segretario generale del DFGP; b. il responsabile del Servizio SCPT; c. un membro della direzione dell’Ufficio federale di giustizia; d. il direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol); e. un membro della direzione del Servizio delle attività informative della Con- federazione (SIC); f. un membro del comitato direttivo della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS); g. il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei di- partimenti cantonali di giustizia e polizia; h. il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS); i. il presidente dell’organizzazione mantello per le associazioni e le organizza- zioni del settore svizzero delle tecnologie dell’informazione e della comuni- cazione (ICTswitzerland) o un membro del comitato direttivo dell’associa- zione delegata da ICTswitzerland. ’
2 L organo direttivo è presieduto dal presidente della CCPCS.
Art. 5 Organizzazione 1 L’organo direttivo si riunisce ogni sei mesi a Berna. Su richiesta dei membri e se necessario, il presidente della CCPCS può convocare altre sedute.
2 La CCPCS invia le convocazioni alle sedute e stabilisce i punti all’ordine del
giorno. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale. 3 La CCPCS dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno 20 giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno 10 giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie.
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4 I membri dell’organo direttivo possono chiedere di iscrivere altri punti all’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta.
Sezione 3: Comitato
Art. 6 Compiti Il comitato ha i seguenti compiti: a. fornisce consulenza al Servizio SCPT per questioni tecniche e operative; b. esegue i mandati conferitigli dall’organo direttivo; c. trasmette per scritto all’organo direttivo raccomandazioni e richieste; d. istituisce, se necessario, gruppi di esperti, assegna loro mandati nonché ac- compagna e sorveglia il loro lavoro; e. scioglie i gruppi di esperti al termine dei mandati; f. designa il presidente, la segreteria e i responsabili della verbalizzazione della commissione architettura.
Art. 7 Composizione
1 Sono membri del comitato:
a. il responsabile del Servizio SCPT; b. un membro della direzione di fedpol; c. un delegato del comitato direttivo della CPS; d. il procuratore generale della Confederazione; e. un delegato del comitato direttivo della CCPCS; f. un membro della direzione del SIC; g. il responsabile del programma di sorveglianza delle telecomunicazioni2 (STT); h. il responsabile della commissione architettura STT; i. due delegati dei fornitori di servizi di telecomunicazione; j. un rappresentante della Segreteria generale del DFGP.
2 Il comitato è presieduto dal procuratore generale della Confederazione.
3 Per i membri di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, i e j è necessaria la delega scritta della rispettiva organizzazione. La comunicazione deve essere indirizzata al procuratore generale della Confederazione.
2 FF 2014 5719 e 2015 2543
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Art. 8 Organizzazione 1 Il comitato si riunisce ogni tre mesi a Berna. Se necessario, il procuratore generale della Confederazione può convocare altre sedute. 2 Il procuratore generale della Confederazione invia le convocazioni alle sedute. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale. 3 Il Ministero pubblico della Confederazione dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno cinque giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie. 4 I membri del comitato possono chiedere di iscrivere altri punti all’ordine del gior- no fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta e proporre di tenere altre sedute.
Sezione 4: Commissione architettura
Art. 9 Compiti La commissione architettura ha i seguenti compiti che sono importanti per la sorve- glianza delle telecomunicazioni: a. elabora modelli, in particolare per la manutenzione e lo sviluppo dell’architettura di sistema; b. gestisce il portafoglio dei progetti dei gruppi d’interesse; c. tratta questioni relative agli aspetti tecnici e operativi dell’esecuzione; d. formula raccomandazioni, proposte e richieste all’attenzione del comitato; e. esegue i mandati conferitigli dal comitato.
Art. 10 Composizione Sono membri della commissione architettura: a. il responsabile dell’architettura del Servizio SCPT; b. un responsabile dell’architettura STT delegato dai fornitori di servizi di tele- comunicazione; c. un responsabile dell’architettura STT di fedpol; d. due responsabili dell’architettura STT delegati dalle autorità di perseguimen- to penale; e. l’architetto del programma STT; f. un giurista del Servizio SCPT; g. un giurista di fedpol, laddove necessario.
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Sezione 5: Disposizioni comuni
Art. 11 Comunicazione 1 L’organo direttivo, il comitato e la commissione architettura coordinano la comu- nicazione reciproca. Spetta al DFGP informare il pubblico sull’attività dell’organo consultivo. 2 L’organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i propri verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione.
3 Il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione dei verbali
dell’organo direttivo e del comitato.
Art. 12 Indennità I membri dell’organo direttivo, del comitato e della commissione architettura non ricevono alcuna indennità per la loro attività.
Art. 13 Supplenza Se un membro dell’organo direttivo, del comitato o della commissione architettura non può partecipare a una riunione, dev’essere delegato un supplente che disponga delle necessarie competenze decisionali.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
15 novembre 2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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