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AS 2018 1997

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

del 30 aprile 2018

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 8 capoverso 3, 21 capoverso 2 e 37 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 novembre 20011 sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina:

a. l’esame pratico per il riconoscimento della qualità di persona del mestiere di cui all’articolo 8 capoverso 2 OIBT; b. l’esame per lavori a impianti propri all’impresa; c. l’esame per l’installazione di impianti elettrici speciali a bassa tensione (impianti elettrici); d. l’esame per il raccordo di materiali elettrici a bassa tensione (materiali elet- trici). 2 Essa stabilisce inoltre il contenuto tecnico del rapporto di sicurezza per impianti elettrici. 3 La presente ordinanza si applica per analogia agli esami di idoneità di cui all’arti- colo 69a capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione pro- fessionale.

RS 734.272.3

2017-3115 1997

Impianti elettrici a bassa tensione O del DATEC RU 2018

Sezione 2: Esame pratico

Art. 2 Scopo Durante l’esame pratico si verifica se il candidato è in grado di progettare, analiz- zare, installare, modificare, riparare e controllare impianti elettrici in maniera auto- noma.

Art. 3 Condizioni d’ammissione 1È ammesso all’esame pratico chi dimostra di avere svolto tre anni di pratica nell’installazione di impianti sotto la sorveglianza di una persona del mestiere e possiede una formazione secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettere a–c OIBT.

2 Devono essere allegati all’iscrizione all’esame pratico:

a. le prove relative alla formazione professionale; b. le prove relative all’attività pratica secondo l’articolo 8 capoverso 2 frase introduttiva OIBT e un rapporto sul periodo di pratica; c. la prova di aver assolto i seguenti moduli di preparazione all’esame o la con- ferma del conseguimento di una formazione equivalente:

1. modulo 1: sicurezza e regole della tecnica,

2. modulo 2: controllo degli impianti e della sicurezza,

3. modulo 3: perizia sugli impianti e sulla sicurezza;

d. la descrizione del lavoro pratico.

Art. 4 Contenuto 1 Prima dell’esame deve essere presentato un lavoro pratico scritto. Esso è parte integrante dell’esame.

2 L’esame pratico comprende:

a. la presentazione del lavoro pratico con relativa discussione tecnica,

80 minuti;

b. un caso di studio nel settore norme e sicurezza: preparazione, 60 minuti; prova scritta/pratica/orale, 80 minuti; c. una prova inerente alla sicurezza, installazione di impianti ed elettrotecnica pratica: prova scritta/pratica/orale, 80 minuti; d. un caso di studio nel settore installazione di impianti e sicurezza: prepara- zione, 60 minuti; prova scritta/orale, 80 minuti; e. un’analisi tecnica di progetto: preparazione, 60 minuti; prova scritta/orale,

80 minuti.

3 La Commissione per la garanzia della qualità (CGQ) dell’Unione svizzera degli

installatori elettricisti (USIE) stabilisce le prove d’esame, ne determina lo svolgi- mento e designa gli esperti per le singole prove.

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Impianti elettrici a bassa tensione. O del DATEC RU 2018

Sezione 3: Esami per il conseguimento delle autorizzazioni d’installazione limitate

Art. 5 Commissione d’esame

1 La Commissione d’esame è composta:

a. dal direttore dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispetto- rato); b. da due collaboratori dell’Ispettorato nominati dal direttore aventi qualità di persone del mestiere o autorizzati a eseguire controlli; c. da due rappresentanti delle usuali organizzazioni del mondo del lavoro (OrLav) aventi qualità di persone del mestiere o autorizzati a eseguire con- trolli.

2 La Commissione d’esame è presieduta dal direttore dell’Ispettorato.

3 La Commissione d’esame stabilisce le prove d’esame, ne determina lo svolgimento e designa gli esperti per le singole prove. Sorveglia lo svolgimento delle prove e decide dell’esito dell’esame.

4 L’Ispettorato svolge la funzione di segreteria della Commissione d’esame.

Art. 6 Condizioni d’ammissione

1 È ammesso all’esame per lavori a impianti propri all’impresa chi:

a. è titolare di un attestato federale di capacità di «installatore elettricista AFC/installatrice elettricista AFC» o di «pianificatore elettricista AFC/pia- nificatrice elettricista AFC» e dimostra di avere svolto, al termine della for- mazione professionale di base, almeno un anno di pratica nell’ambito degli impianti elettrici, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere (art. 8 cpv. 1 e 2 OIBT); oppure b. è titolare di un attestato federale di capacità in una professione affine a quel- la di installatore elettricista AFC/installatrice elettricista AFC o di pianifica- tore elettricista AFC/pianificatrice elettricista AFC o in una formazione equivalente e dimostra di avere svolto, al termine della formazione profes- sionale di base, almeno due anni di pratica nell’ambito degli impianti elettri- ci, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere. 2 L’ammissione all’esame per l’installazione di impianti elettrici speciali e per il raccordo di materiali elettrici è retta dagli articoli 14 capoverso 1 lettera b e 15 capoverso 1 lettera b OIBT.

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Impianti elettrici a bassa tensione O del DATEC RU 2018

Art. 7 Esame per lavori a impianti propri all’impresa 1 Durante l’esame per lavori a impianti propri all’impresa si verifica se il candidato possiede le capacità e le conoscenze necessarie per eseguire, in maniera autonoma, lavori di manutenzione, modifica, ampliamento e riparazione di impianti elettrici.

2 L’esame comprende le materie seguenti:

a. nozioni di base di elettrotecnica: prova scritta e orale, ciascuna di 30 minuti; b. utilizzazione sicura dell’elettricità: prova orale, 30 minuti; c. prescrizioni e norme d’installazione: prova orale, 30 minuti; d. controllo degli impianti e metrologia: prova orale, 30 minuti; e. tecnica di raccordo e scienza dei materiali: prova pratica/orale, 30 minuti.

Art. 8 Esame per l’installazione di impianti elettrici speciali e per il raccordo di materiali elettrici 1 Durante l’esame per l’installazione di impianti elettrici speciali e per il raccordo di materiali elettrici si verifica se il candidato possiede le necessarie capacità e cono- scenze. 2 Per le materie e la durata dell’esame si applica per analogia l’articolo 7 capo- verso 2. 3 I requisiti e le materie d’esame sono definiti di volta in volta dalla Commissione d’esame in funzione del tipo d’impianto per il quale deve essere sostenuto l’esame.

Art. 9 Organizzazione

1 La Commissione d’esame organizza gli esami almeno una volta all’anno.

2 L’iscrizione all’esame deve essere presentata per iscritto. Vanno allegati i docu- menti comprovanti l’adempimento delle condizioni di ammissione, in particolare certificati di capacità, diplomi e attestati di lavoro a dimostrazione dell’attività pratica svolta.

3 La Commissione d’esame decide sull’ammissione dei candidati e comunica loro la

decisione per iscritto al più tardi quattro settimane prima dell’inizio delle prove.

4 Gli esami sono svolti in tedesco, francese o italiano.

5 Gli esami non sono pubblici.

Art. 10 Valutazione 1 Le prestazioni d’esame sono valutate con un voto compreso tra 6 e 1. Il voto 4 e i voti superiori indicano prestazioni sufficienti, i voti inferiori a 4 prestazioni insuffi- cienti. Oltre a questi, sono ammessi soltanto i mezzi voti.

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Impianti elettrici a bassa tensione. O del DATEC RU 2018

2 La scala dei voti è la seguente:

Voto prestazioni

6 quantitativamente e qualitativamente ottimo

5 buono, corrispondente agli obiettivi

4 corrispondente ai requisiti minimi

3 scarso, incompleto

2 molto scarso

1 inutilizzabile o non eseguito

3 Le prestazioni relative a ciascuna voce d’esame sono valutate conformemente al

capoverso 2. Se per determinare il voto di una voce d’esame si ricorre dapprima a voti parziali, questi sono presi in considerazione in funzione della loro importanza nell’ambito della voce d’esame. 4 I voti delle materie sono il risultato della media dei voti delle voci d’esame. Sono arrotondati a una cifra decimale. 5 Il risultato dell’esame è espresso con un voto complessivo. Quest’ultimo è dato dalla media dei voti in ciascuna prova secondo l’articolo 7 capoverso 2. Il voto complessivo è arrotondato a una cifra decimale.

6 L’esame è superato se in nessuna materia il voto è inferiore a 4.

Art. 11 Ripetizione dell’esame

1 L’esame può essere ripetuto due volte.

2 L’esame può essere ripetuto al più presto dopo sei mesi.

3 Il nuovo esame verte su tutte le materie nelle quali il candidato non ha ottenuto almeno il voto 4.

4 Se l’esame non viene superato nemmeno la seconda volta, la Commissione

d’esame respinge il candidato. Una volta respinto, il candidato può presentarsi a un nuovo esame non prima che siano trascorsi tre anni dalla notifica del rigetto. Il nuovo esame deve essere sostenuto integralmente.

Art. 12 Certificato L’Ispettorato rilascia un certificato comprovante il superamento dell’esame.

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Impianti elettrici a bassa tensione O del DATEC RU 2018

Sezione 4: Contenuto tecnico del rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici

Art. 13 Rapporto di sicurezza 1 Il rapporto di sicurezza deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 37 capoverso 1 OIBT, tutti i dati tecnici necessari alla valutazione della sicurezza di un impianto elettrico.

2 Per dati necessari si intendono in particolare:

a. i valori relativi alla misura dell’isolamento oppure, nel caso di singoli gruppi di consumatori, se lo scollegamento dell’impianto risulta difficile o spropor- zionato a causa dei consumatori allacciati, i valori relativi alla corrente diffe- renziale; b. la descrizione delle misure di protezione e degli organi di protezione e la loro valutazione. 3 In caso di controlli periodici di impianti elettrici la cui resistenza di isolamento è controllata costantemente mediante dispositivi adeguati quali interruttori differen- ziali con una corrente nominale d’intervento massima di 30 mA, si può rinunciare alla presentazione dei valori di cui al capoverso 2 lettera a. 4 Una volta eseguiti i lavori di manutenzione e di riparazione di cui all’articolo 15 capoverso 4 OIBT, si può rinunciare alla misura dell’isolamento.

Art. 14 Verbale di misurazione e di verifica 1 Il verbale di misurazione e di verifica contiene i risultati dei controlli eseguiti.

2 Esso deve essere redatto per i seguenti controlli:

a. prima verifica durante la realizzazione (art. 24 cpv. 1 OIBT); b. controllo finale (art. 24 cpv. 2 OIBT); c. collaudo (art. 35 cpv. 3 OIBT); d. controllo periodico (art. 36 OIBT); e. controllo saltuario (art. 39 cpv. 1 OIBT).

Sezione 5: Tasse

Art. 15

1 Per lo svolgimento degli esami l’Ispettorato riscuote tasse conformemente

all’ordinanza del 7 dicembre 19923 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

3 RS 734.24

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Impianti elettrici a bassa tensione. O del DATEC RU 2018

2 La tassa è rimborsata se il candidato notifica il suo ritiro al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell’esame oppure se non può parteciparvi per motivi validi suben- trati nel frattempo.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di altri atti normativi L’ordinanza del DATEC del 15 maggio 20024 sugli impianti elettrici a bassa tensio- ne è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.

30 aprile 2018 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

4 RU 2002 1367, 2004 2147

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