AS 2018 2085
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del 25 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Sostituzione di un termine In tutto l’atto normativo «volatili» è sostituito, con i necessari adeguamenti gram- maticali, con «pollame».
Art. 3 cpv. 1 lett. ebis e 1bis 1 La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:
ebis. per gli animali delle specie ovina e caprina: data e tipo delle variazioni d’effettivo giusta l’allegato 1 numero 4 nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; 1bis La completezza e la correttezza della storia di un animale delle specie bovina, ovina o caprina, di un bufalo o di un bisonte sono indicate dallo stato della storia dell’animale. Se la storia dell’animale è completa e corretta, ottiene lo stato «OK». Se è incompleta o incorretta, ottiene lo stato «incorretto». Se le notifiche non per- vengono entro il termine previsto a tal fine e il corrispondente termine d’invio, la storia dell’animale ottiene lo stato «provvisoriamente OK».
Art. 7 cpv. 1bis e 2 1bis Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notifi- care al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettere a–d, f e g. 2 I macelli devono notificare soltanto i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettere e ed f.
1 RS 916.404.1
2017-3055 2085
O BDTA RU 2018
Art. 8b cpv. 1, frase introduttiva 1 Per le aziende detentrici di pollame da cortile con oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m2 per i polli da ingrasso o con oltre 200 m2 per i tacchini da ingrasso, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive muta- zioni:
Art. 12 cpv. 1 lett. cter
1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:
cter. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita di ogni singolo animale;
Art. 14 cpv. 1 lett. d e h 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati: d. per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; h. abrogata
Art. 20 cpv. 6 6 Dopo ogni notifica relativa a un animale delle specie bovina, ovina e caprina, a un bufalo o a un bisonte il gestore aggiorna lo stato della storia dell’animale in que- stione.
Art. 29b Disposizione transitoria della modifica del 25 aprile 2018 1 Per gli animali delle specie ovina o caprina in vita al 1° gennaio 2020 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 31 dicembre 2020, i seguenti dati: a. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali; b. numero d’identificazione e data di nascita dell’animale; c. razza e sesso dell’animale; d. data della notifica. 2 Se deve essere notificato un evento secondo l’allegato 1 numero 4, questo animale va registrato preliminarmente.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2 L’articolo 8b capoverso 1 frase introduttiva entra in vigore il 1° giugno 2018.
25 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1
Rimando fra parentesi al numero dell’allegato (art. 3, 5–8, 8b, 9, 11, 12a, 14, 22 e 29)
Dati da notificare al gestore
N. 4
4. Dati per animali delle specie ovina e caprina
Per animali delle specie ovina e caprina devono essere notificati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale nonché della madre e del padre,
3. data di nascita dell’animale,
4. razza e sesso dell’animale,
5. parti gemellari,
6. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese
di provenienza,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di nascita dell’animale,
5. razza e sesso dell’animale,
6. data d’importazione,
7. data della notifica;
c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali in Sviz- zera:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data d’entrata,
5. data della notifica;
d. all’uscita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data d’uscita,
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4. tipo d’uscita,
5. data della notifica;
e. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di macellazione,
5. data della notifica,
6. esito della classificazione neutrale della qualità di cui all’articolo 3
capoverso 1 OBM, se effettuata,
7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta
valere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b OBM; f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data di morte,
4. data della notifica;
g. all’esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica.
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