AS 2018 2095
Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Modifica del 25 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Art. 1, frase introduttiva, lett. a e abis Onde sostenere i costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 20112 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), sono assegnati i seguenti contributi: a. per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato; abis. per ogni animale delle specie ovina e caprina: 4.50 franchi all’azienda deten- trice di animali in cui l’animale è nato;
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis e 5 1 Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati: 1bis Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:
a. se la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ha ricevuto la notifica di na- scita dell’animale;