AS 2018 2141
AS 2018 2141
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 24 maggio 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provve- dimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 20182.
24 maggio 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p. o. Prisca Grossenbacher
1 RS 916.443.107 2 Pubblicazione urgente del 25 maggio 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2018-1560 2141
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2018 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Allegato (art. 3–6)
Stati membri e zone interessati
N. 1
1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE
Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introdu- zione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/745, GU L 123 del 18.5.2018, pag. 122.
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II) Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione endemica
Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della deci- sione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2018 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca
Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Lettonia Lituania Polonia
Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia
Provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana RU 2018 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV