AS 2018 2161
AS 2018 2161
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 23 maggio 2018
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica dell'aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2932
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104. Altri cereali lavorati di orzo per la fabbricazione 10.80
29 32 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.
23 maggio 2018 Direzione generale delle dogane: Christian Bock