AS 2018 2175
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine
Traduzione1
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e le Filippine
Concluso a Berna il 28 aprile 2016 Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20172 Ratificato con strumenti depositati il 22 giugno 2017 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2018
Preambolo L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell’AELS»), e la Repubblica delle Filippine, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti», riconoscendo il desiderio comune di instaurare relazioni strette e durature tra gli Stati dell’AELS e le Filippine; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversifica- zione degli scambi commerciali tra le Parti nonché alla promozione della coopera- zione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e conformemente al diritto internazionale; decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 3 (di seguito denominato «Ac- cordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso di cui sono firmatari, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite4 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
RS 0.632.316.451
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2018 2173 3 RS 0.632.20 4 RS 0.120
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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e le Filippine RU 2018
intenzionati a creare nuove opportunità di impiego e a migliorare il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente; riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politi- che commerciali, ambientali e del lavoro; decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente mediante un’oculata gestione ambientale e di promuovere lo sfruttamento ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibi- le; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatari e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro, compresi i principi stabiliti nelle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro5 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatari; riconoscendo l’importanza di garantire la prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti; affermando il loro impegno per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di solleci- tare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello interna- zionale in questo ambito, stabiliti da organismi quali l’Organizzazione per la coope- razione e lo sviluppo economico (OCSE) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti tra le Parti; hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio Gli Stati dell’AELS e le Filippine istituiscono una zona di libero scambio confor- memente alle disposizioni del presente Accordo.
5 RS 0.820.1
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Art. 1.2 Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo sono i seguenti: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV dell’Ac- cordo generale del 19946 sulle tariffe doganali e il commercio (di seguito denominato «GATT 1994»); (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all’articolo V dell’Ac- cordo generale sugli scambi di servizi7 (di seguito denominato «GATS»); (c) aumentare reciprocamente le possibilità d’investimento; (d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici al commercio e promuo- vere l’attuazione dell’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanita- rie e fitosanitarie8 (di seguito denominato «Accordo SPS») e dell’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio9 (di seguito denominato «Accordo OTC»); (e) promuovere la concorrenza nelle economie delle Parti, in particolare per quanto riguarda le loro relazioni economiche; (f) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; (g) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellet- tuale conformemente alle norme internazionali; (h) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiun- gimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e (i) contribuire allo sviluppo e all’espansione armoniosi del commercio mon- diale.
Art. 1.3 Campo d’applicazione geografico 1. Il presente Accordo, salvo altrimenti disposto dall’allegato I (Regole d’origine), si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali, alle acque arcipelagiche e alle acque territoriali delle Parti nonché allo spazio aereo che sovrasta i loro ter- ritori, conformemente alla legislazione nazionale; e (b) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale delle Parti, conformemente al diritto internazionale. 2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.
6 RS 0.632.20, allegato 1A.1
7 RS 0.632.20, allegato 1B
8 RS 0.632.20, allegato 1A.4
9 RS 0.632.20, allegato 1A.6
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Art. 1.4 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo
1. Il presente Accordo si applica alle relazioni economiche e commerciali tra le
Filippine e i singoli Stati dell’AELS. Non si applica invece al commercio e alle relazioni economiche tra i singoli Stati dell’AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo. 2. In virtù dell’unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 192310 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.
Art. 1.5 Rapporto con altri accordi 1. Ciascuna Parte riafferma i propri diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo, di cui è firmataria, e da qualsiasi altro accordo internazionale di è firmataria. 2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l’istituzione, ad opera di un’altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni. La Parte che conclude tali accordi offre alla Parte richiedente adeguate possibilità di consultazione.
Art. 1.6 Adempimento degli obblighi Ciascuna Parte adotta qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.
Art. 1.7 Governi centrali, regionali e locali Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, ciascuna Parte provvede affinché i propri governi e autorità regionali e locali nonché le organizzazioni non governative, nell’esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.
Art. 1.8 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzio- namento del presente Accordo. 2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche in inglese e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1. Nel limite del possi- bile le informazioni sono fornite in inglese.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a fornire informa-
zioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l’attuazione della legge o
10 RS 0.631.112.514
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essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi com- merciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private. 4. In caso di incoerenza tra i paragrafi 1 e 2 e le disposizioni relative alla trasparen- za previste altrove nel presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all’incoerenza.
Capitolo 2 Commercio di prodotti non agricoli
Art. 2.1 Campo d’applicazione Il presente capitolo si applica al commercio tra le Parti di prodotti di cui all’alle- gato II (Prodotti non agricoli).
Art. 2.2 Regole d’origine Le regole d’origine sono specificate nell’allegato I (Regole d’origine).
Art. 2.3 Dazi all’importazione 1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Filippine eliminano i loro dazi all’importazione e gli oneri con effetto equivalente ai dazi all’importazione sulle merci originarie di uno Stato dell’AELS di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto dall’allegato III (Elenco degli impegni tariffari delle Filippine su prodotti non agricoli originari degli Stati dell’AELS). 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell’AELS eliminano tutti i dazi all’importazione e gli oneri con effetto equivalente ai dazi all’importazione sulle merci originarie delle Filippine di cui al presente capitolo. 3. Le Parti non introducono nuovi dazi all’importazione o oneri con effetto equiva- lente ai dazi all’importazione. 4. Per dazi all’importazione e oneri con effetto equivalente si intende qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all’importazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non gli oneri applicati conformemente agli arti- coli III e VIII del GATT 199411.
Art. 2.4 Dazi all’esportazione 1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi e gli oneri, comprese tutte le forme di sovrattassa e le altre forme di contributo, relativi all’esportazione di merci verso un’altra Parte, fatto salvo quanto disposto dall’alle- gato IV (Dazi all’esportazione). 2. Le Parti non introducono nuovi dazi all’esportazione o oneri con effetto equiva- lente ai dazi all’esportazione.
11 RS 0.632.20, allegato 1A.1
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Art. 2.5 Valutazione in dogana12 Si applicano l’articolo VII del GATT 199413 e la Parte I dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 199414, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.6 Restrizioni quantitative 1. Si applica l’articolo XI del GATT 199415, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
2. Prima di adottare una misura conformemente all’articolo XI paragrafo 2 del
GATT 1994, la Parte che considera la possibilità di adottare tali misure fornisce al Comitato misto tutte le informazioni rilevanti per trovare una soluzione reciproca- mente accettabile. Se non è raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile entro 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Comitato misto, tale Parte può applicare le misure necessarie conformemente al presente articolo. 3. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzio- namento del presente Accordo. Tutte le misure applicate ai sensi del presente artico- lo sono immediatamente notificate al Comitato misto. Tali misure non sono applica- te in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, laddove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio. Le misure sono sottoposte a consultazioni periodiche in seno al Comitato misto e sono eliminate se cessano di esistere le condizioni che ne giustificano il manteni- mento. 4. Ogni misura adottata da una Parte ai sensi del presente articolo termina al più tardi tre anni dopo la sua imposizione.
Art. 2.7 Licenze d’importazione
1. Si applica l’Accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d’im-
portazione16, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
2. Nell’adottare o mantenere procedure di licenza d’importazione non automatiche
le Parti attuano le misure compatibilmente con il presente Accordo. La Parte che adotta procedure di licenza d’importazione non automatiche ne indica chiaramente lo scopo.
Art. 2.8 Commercio di pesce e altri prodotti del mare L’allegato V (Commercio di pesce e altri prodotti del mare) contiene disposizioni supplementari sul commercio di pesce e altri prodotti del mare.
12 La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio ad valorem.
13 RS 0.632.20, allegato 1A.1
14 RS 0.632.20, allegato 1A.9
15 RS 0.632.20, allegato 1A.1
16 RS 0.632.20, allegato 1A.12
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Art. 2.9 Spese e formalità Si applica l’articolo VIII del GATT 199417, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis, fatto salvo l’articolo 9 dell’allegato VI (Agevolazione degli scambi).
Art. 2.10 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali Si applica l’articolo III del GATT 199418, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.11 Agevolazione degli scambi Per agevolare gli scambi tra gli Stati dell’AELS e le Filippine le Parti, conforme- mente all’allegato VI (Agevolazione degli scambi): (a) semplificano, il più possibile, le procedure per gli scambi di merci e servizi; (b) promuovono la cooperazione multilaterale tra di esse per intensificare la loro partecipazione allo sviluppo e all’attuazione di convenzioni e raccomanda- zioni internazionali sull’agevolazione degli scambi; e (c) cooperano nell’ambito del mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci.
Art. 2.12 Sovvenzioni e misure compensative 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199419 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 20, fatto salvo quanto disposto al para- grafo 2. 2. Prima di avviare un’inchiesta volta a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in un’altra Parte conformemente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l’inchiesta informa per iscritto la Parte le cui merci sono oggetto d’inchiesta, accordando un periodo di 60 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro 20 giorni dal ricevimen- to della notifica21.
17 RS 0.632.20, allegato 1A.1
18 RS 0.632.20, allegato 1A.1
19 RS 0.632.20, allegato 1A.1
20 RS 0.632.20, allegato 1A.13
21 Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi di- ritti e obblighi conformemente agli art. VI e XVI del GATT 1994 e all’Acc. sulle sovven- zioni e sulle misure compensative.
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Art. 2.13 Antidumping 1. I diritti e gli obblighi concernenti le misure antidumping sono retti dall’arti- colo VI del GATT 199422 e dall’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199423 (di seguito denominato «Accordo antidumping dell’OMC»), fatti salvi i paragrafi 2–8. Le Parti si impegnano a non avviare proce- dure antidumping le une nei confronti delle altre. 2. Prima di avviare un’inchiesta nel quadro dell’Accordo antidumping dell’OMC, la Parte che ha ricevuto una domanda informa per iscritto l’altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un periodo di 60 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consulta- zioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte entro 20 giorni dal ricevimento della notifica24.
3. Nessuna Parte avvia un’inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto
della stessa Parte entro un anno da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumping. 4. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione. 5. Un’inchiesta può essere avviata solo se la domanda è stata presentata dall’in- dustria nazionale o per suo conto. La domanda è considerata presentata «dall’indu- stria nazionale o per suo conto» se è sostenuta dai produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all’industria nazionale25. Per «industria nazionale» si intende l’insieme dei produttori nazionali di prodotti simili. Nel determinare il valore soglia delle domande presentate o sostenute da associazioni economiche, è presa in consi- derazione solo la produzione dei soci che le sostengono. 6. Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping, tale Parte applica la regola del «minor importo» se il dazio inferiore è sufficiente a eliminare il danno per l’industria nazionale.
7. Se i margini antidumping sono stabiliti, misurati o riesaminati conformemente
agli articoli 2, 9.3, 9.5 e 11 dell’Accordo antidumping dell’OMC indipendentemente dalle basi di confronto di cui all’articolo 2.4.2 dell’Accordo antidumping dell’OMC, tutti i margini individuali, sia positivi sia negativi, sono presi in considerazione nel calcolo della media. 8. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti riesaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping tra di esse. Se, dopo il primo riesame, decidono di mantenere tale
22 RS 0.632.20, allegato 1A.1
23 RS 0.632.20, allegato 1A.8
24 Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi di- ritti e obblighi conformemente all’art. VI del GATT 1994 e all’Acc. antidumping dell’OMC, fatti salvi i paragrafi 3–8. 25 L’eccezione prevista all’art. 4.1 lett. (i) dell’Acc. antidumping dell’OMC non è applicabi- le.
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possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.
Art. 2.14 Misure di salvaguardia globali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall’articolo XIX del GATT 199426 e dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia27. Nell’adottare misure ai sensi di queste disposizioni dell’OMC, le Parti rinunciano, conformemente alle regole dell’OMC, ad applicarle alle importa- zioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.
Art. 2.15 Misure di salvaguardia transitorie 1. Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi all’importazione in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativamente alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire una causa sostanziale di grave danno o rischio di grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o diretta- mente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adotta- re misure di salvaguardia transitorie solo nella misura in cui sono in grado di preve- nire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2–14.
2. Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo quando, in seguito a
un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia28, sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno. 3. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare misure consistenti nel portare l’aliquota del dazio all’importazione applica- bile a tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (a) l’aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adot- tata; o (b) l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo. 4. Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo per un periodo non supe- riore a un anno. In casi eccezionali, le misure di salvaguardia transitorie possono essere prorogate fino a un periodo massimo di tre anni. La Parte che estende le misure di salvaguardia transitorie oltre a un anno offre una compensazione per la durata della proroga sotto forma di concessioni sostanzialmente equivalenti. 5. La Parte intenzionata ad adottare o estendere una misura di salvaguardia transito- ria in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e, in ogni caso, prima di adottare o estendere la misura. La notifica contiene tutte le informa- zioni pertinenti, in particolare le prove del grave danno o del rischio di grave danno
26 RS 0.632.20, allegato 1A.1
27 RS 0.632.20, allegato 1A.14
28 RS 0.632.20, allegato 1A.14
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causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta nonché la data proposta per l’in- troduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. In caso di proroga della misura ai sensi del paragrafo 4 la notifica contiene anche la compensazione prevista. 6. Le Parti possono richiedere consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Entro 60 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informa- zioni fornite conformemente al paragrafo 5 per agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. 7. In assenza di una soluzione reciprocamente accettabile, la Parte importatrice può adottare o estendere la misura di salvaguardia transitoria. In caso di proroga della misura e in assenza di una compensazione reciprocamente convenuta, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative revocando con- cessioni sostanzialmente equivalenti previste dal presente Accordo. La misura di salvaguardia transitoria e la misura compensativa sono immediatamente notificate alle altre Parti. La Parte attrice applica la misura compensativa solo per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, solo finché è applicata la misura di salvaguardia transitoria prorogata di cui al paragrafo 4. 8. Nello scegliere la misura di salvaguardia transitoria e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. 9. Non è applicata alcuna misura di salvaguardia transitoria all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente oggetto di tale misura né sono applicate misure di salvaguardia contemporaneamente a dazi antidumping o compensativi. 10. Al termine della misura di salvaguardia transitoria si applica l’aliquota del dazio all’importazione che sarebbe stata applicata in assenza della misura. 11. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia transitoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica sono avviate le procedure previste nel presente articolo. 12. Ogni misura di salvaguardia transitoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia transi- toria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della misura di cui ai paragrafi 3 e 4. Ogni aumento dei dazi all’importazione è prontamente rimborsato se dall’inchiesta di cui al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute. 13. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia transitorie tra di esse. In seguito a tale riesame, le Parti possono decidere se continuare ad applicare il presente articolo.
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14. Una misura di salvaguardia transitoria può essere applicata a un prodotto solo per un periodo di cinque anni dall’adempimento di ogni impegno tariffario di cui all’articolo 2.3 (Dazi all’importazione).
Art. 2.16 Imprese commerciali di Stato Si applicano l’articolo XVII del GATT 199429 e l’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 199430, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.17 Eccezioni generali Si applica l’articolo XX del GATT 199431, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.18 Eccezioni in materia di sicurezza Si applica l’articolo XXI del GATT 199432, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.19 Bilancia dei pagamenti 1. Se una Parte si trova o corre l’imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, essa può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 199433 e nell’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 199434, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.
2. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo lo notifica
prontamente alle altre Parti.
Art. 2.20 Modifica di concessioni In circostanze eccezionali in cui una Parte deve affrontare difficoltà impreviste nell’attuare i suoi impegni tariffari, essa può, previo accordo con le altre Parti inte- ressate, modificare o revocare una concessione contenuta nel suo elenco di impegni tariffari. Per raggiungere tale accordo, la Parte avvia negoziati con le altre Parti interessate. Nel corso di questi negoziati la Parte che propone di modificare o revo- care una concessione mantiene nei confronti delle altre Parti interessate un livello di concessioni reciproche e mutualmente vantaggiose non meno favorevole di quello previsto dal presente Accordo prima dell’avvio dei negoziati, che può comprendere
29 RS 0.632.20, allegato 1A.1
30 RS 0.632.20, allegato 1A.1.b
31 RS 0.632.20, allegato 1A.1
32 RS 0.632.20, allegato 1A.1
33 RS 0.632.20, allegato 1A.1
34 RS 0.632.20, allegato 1A.1.c
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adeguamenti compensativi concernenti altre merci. Il risultato dei negoziati concor- dato dalle Parti, compreso ogni emendamento compensativo, è inserito nel presente Accordo conformemente all’articolo 14.2 (Emendamenti).
Art. 2.21 Consultazioni Le Parti possono richiedere consultazioni su ogni questione che rientra nel presente capitolo. La Parte a cui è rivolta la domanda vi risponde prontamente e avvia consul- tazioni in buona fede. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamen- te accettabile35.
Art. 2.22 Organi di contatto Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.
Art. 2.23 Sottocomitato per gli scambi di merci 1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci (di seguito denominato «Sottocomitato»). 2. Il mandato del Sottocomitato è stabilito nell’allegato VII (Mandato del Sottoco- mitato per gli scambi di merci).
Art. 2.24 Riesame 1. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, o su richiesta di una Parte, si tengono consultazioni in seno al Comitato misto per accelerare l’eli- minazione dei dazi all’importazione o migliorare altrimenti gli impegni tariffari. Il presente Accordo sarà integrato da un accordo tra le Parti inteso ad accelerare o migliorare gli impegni tariffari, conformemente all’articolo 14.2 (Emendamenti). 2. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento accelerare unilateralmente la riduzione e l’eliminazione di dazi doganali o migliorare altrimenti gli impegni tariffari. In tal caso informa le altre Parti prima che la nuova aliquota di dazio divenga effettiva o, in ogni caso, non appena possibile.
Capitolo 3 Commercio di prodotti agricoli
Art. 3.1 Campo d’applicazione Il presente capitolo si applica al commercio di prodotti tra le Parti, esclusi quelli contemplati nell’allegato II (Prodotti non agricoli contemplati).
35 Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente art. non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
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Art. 3.2 Concessioni tariffarie 1. Le Filippine accordano concessioni tariffarie per merci originarie di uno Stato dell’AELS, come specificato negli allegati VIII-X (Elenchi degli impegni tariffari sui prodotti agricoli). 2. Ogni Stato dell’AELS accorda concessioni tariffarie per merci originarie delle Filippine, come specificato negli allegati VIII-X (Elenchi degli impegni tariffari sui prodotti agricoli).
Art. 3.3 Sovvenzioni all’esportazione di prodotti agricoli Le Parti non applicano sovvenzioni all’esportazione, come definito nell’articolo 9 dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC36, nel commercio reciproco di prodotti ori- ginari per i quali è accordata una concessione tariffaria preferenziale conformemente al presente Accordo.
Art. 3.4 Altre disposizioni 1. Il commercio di prodotti di cui al presente capitolo (Commercio di prodotti non agricoli) è retto dalle seguenti disposizioni del capitolo 2, che si applicano mutatis mutandis: articoli 2.2 (Regole d’origine), 2.4 (Dazi all’esportazione), 2.5 (Valuta- zione in dogana), 2.6 (Restrizioni quantitative), 2.7 (Licenze d’importazione), 2.9 (Spese e formalità), 2.10 (Imposizione fiscale e regolamentazioni), 2.11 (Agevola- zione degli scambi), 2.13 (Antidumping), 2.14 (Misure di salvaguardia globali), 2.15 (Misure di salvaguardia transitorie), 2.16 (Imprese commerciali di Stato), 2.17 (Eccezioni generali), 2.18 (Eccezioni in materia di sicurezza), 2.19 (Bilancia dei pagamenti), 2.20 (Modifica di concessioni), 2.21 (Consultazioni) e 2.23 (Sottocomi- tato per gli scambi di merci). 2. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli Accordi OMC applicabili. 3. In relazione all’articolo sulle regole d’origine, per le merci di cui al presente articolo è consentito solo il cumulo bilaterale tra uno Stato dell’AELS e le Filippine.
Art. 3.5 Ulteriore liberalizzazione Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione degli scambi di merci di cui al presente capitolo, tenendo conto degli accordi sul commercio di prodotti agricoli tra le Parti, delle particolari sensibilità di tali prodotti, dello svilup- po della politica agricola di ogni Parte e degli sviluppi nei consessi bilaterali e multi- laterali. Per raggiungere tale obiettivo, le Parti possono consultarsi in concomitanza con le riunioni del Comitato misto.
36 RS 0.632.20, allegato 1A.3
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Capitolo 4 Misure sanitarie e fitosanitarie
Art. 4.1 Obiettivi Gli obiettivi del presente capitolo sono i seguenti: (a) promuovere l’attuazione dell’Accordo SPS37; (b) rafforzare la cooperazione tra le Parti nel campo delle misure sanitarie e fito- sanitarie per agevolare gli scambi e l’accesso ai rispettivi mercati; (c) agevolare lo scambio di informazioni tra le Parti e migliorare la compren- sione reciproca dei rispettivi sistemi normativi; e (d) risolvere efficacemente questioni commerciali che incidono sugli scambi tra le Parti nel campo d’applicazione del presente capitolo.
Art. 4.2 Campo d’applicazione Il presente capitolo si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie che possono, diret- tamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le Parti.
Art. 4.3 Ripresa dell’Accordo SPS Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, si applica l’Accordo SPS38, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 4.4 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «norme internazionali» si intendono le norme, le linee guida e le racco- mandazioni della Commissione del Codex Alimentarius (CAC), dell’Orga- nizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e delle organizzazioni inter- nazionali e regionali rilevanti che operano nel quadro della Convenzione internazionale per la protezione delle piante39 (IPPC); (b) per «merci deperibili» si intendono merci che si deteriorano rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condi- zioni di conservazione appropriate; (c) per «gravi motivi sanitari o fitosanitari» si intendono i casi per i quali le norme internazionali, in particolare le Guidelines for the Exchange of Infor- mation between Countries on Rejections of Imported Food, della CAC40, prevedono una notifica tra le autorità competenti.
37 RS 0.632.20, allegato 1A.4
38 RS 0.632.20, allegato 1A.4
39 RS 0.916.20 40 CAC/GL 25/1997
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Art. 4.5 Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema 1. Le Parti importatrici basano le valutazioni dei sistemi d’ispezione e di certifica- zione della Parte esportatrice su norme internazionali. 2. Fatto salvo il diritto delle Parti di svolgere ispezioni e audit individuali per approvare gli istituti che intendono accedere al mercato d’esportazione, le Parti convengono di verificare innanzitutto i sistemi d’ispezione e di certificazione della Parte esportatrice. 3. Le autorità competenti delle Parti si accordano in anticipo sui costi d’ispezione o di audit previsti. 4. Gli interventi correttivi, i termini e le ulteriori procedure di verifica sono, se necessario, documentati in modo chiaro in un rapporto di valutazione. 5. La Parte importatrice fornisce per iscritto alla Parte esportatrice le informazioni rilevanti entro 60 giorni dall’audit. La Parte esportatrice può comunicare il suo parere su tali informazioni entro 45 giorni. I commenti trasmessi dalla Parte esporta- trice sono inseriti nel rapporto di valutazione.
Art. 4.6 Certificati 1. Le Parti convengono di cooperare per ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il numero di certificati in materia di misure sanitarie e fitosanitarie. Se sono richiesti certificati ufficiali, questi devono essere conformi ai principi stabiliti nelle norme internazionali. Una Parte accetta i certificati in materia di misure sanitarie e fitosani- tarie rilasciati in inglese dall’autorità competente di un’altra Parte senza ulteriori requisiti o oneri. 2. Se una Parte introduce o modifica un certificato, lo notifica il più presto possibile alle altre Parti in inglese. La Parte fornisce la base e la giustificazione oggettive del certificato nuovo o modificato. Alle Parti esportatrici è accordato un periodo di tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti.
Art. 4.7 Cooperazione 1. Le Parti rafforzano la cooperazione per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l’accesso ai rispettivi mercati. Tale cooperazione com- prende, in particolare, la cooperazione tra le istituzioni scientifiche rilevanti che for- niscono alle Parti consulenze scientifiche e analisi dei rischi. 2. Le Parti garantiscono che tutte le regolamentazioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie siano pubblicate e disponibili su Internet. Su richiesta, le Parti forni- scono in inglese informazioni supplementari concernenti le condizioni d’importa- zione. 3. Le Parti notificano alle altre Parti ogni cambiamento sostanziale nella struttura, nell’organizzazione e nell’attribuzione di responsabilità delle loro autorità compe- tenti e dei loro organi di contatto. 4. Se una Parte introduce nuove misure SPS, la sua autorità competente fornisce, su richiesta e se possibile in inglese, informazioni concernenti i motivi del cambiamen-
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to, una valutazione dei rischi o una base scientifica appropriata che giustifichi la misura nonché altre informazioni rilevanti.
Art. 4.8 Circolazione di prodotti Le Parti garantiscono che le merci pienamente conformi ai requisiti sanitari e fitosa- nitari rilevanti di una Parte importatrice possano circolare liberamente nei rispettivi territori una volta immessi sul mercato.
Art. 4.9 Controlli all’importazione 1. Le condizioni e i controlli all’importazione delle merci importate di cui al presen- te capitolo si basano sui rischi legati a tali merci e sono applicati in modo non di- scriminatorio. I controlli all’importazione sono svolti il più rapidamente possibile, in modo da non ostacolare inutilmente il commercio. Le Parti si adoperano per evitare un deterioramento delle merci deperibili. 2. Su richiesta, le autorità competenti delle Parti si scambiano informazioni sulla frequenza dei controlli all’importazione o su cambiamenti di frequenza.
3. Ciascuna Parte garantisce l’esistenza di procedure adeguate che consentano al
responsabile di una spedizione sottoposta a campionamento e analisi di richiedere, nel quadro del campionamento ufficiale, l’opinione di un esperto supplementare presso un laboratorio accreditato dall’autorità competente della Parte importatrice. 4. Il controllo delle importazioni è effettuato conformemente alle norme internazio- nali. 5. Le merci soggette a controlli casuali e di routine non sono trattenute alla frontiera in attesa dei risultati dei controlli. 6. Se una Parte trattiene, presso un punto di entrata, merci esportate da un’altra Parte a causa della presunta inosservanza di misure sanitarie o fitosanitarie, la giusti- ficazione oggettiva è prontamente notificata all’importatore o al suo rappresentante. 7. Se le merci sono respinte presso un punto di entrata a causa di un problema sa- nitario o fitosanitario grave e comprovato, la base oggettiva e la giustificazione scientifica sono prontamente notificate per iscritto all’autorità competente della Par- te esportatrice. 8. Se le merci sono respinte presso un punto di entrata per motivi diversi da un pro- blema sanitario o fitosanitario grave e comprovato, la base oggettiva e la giustifica- zione scientifica, su richiesta, sono notificate il più presto possibile per iscritto all’autorità competente della Parte esportatrice.
9. Ciascuna Parte garantisce l’esistenza di procedure adeguate che consentano al
responsabile di una spedizione o al suo rappresentante di impugnare la decisione se i prodotti sono respinti presso un punto di entrata.
Art. 4.10 Consultazioni Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un’altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo
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al commercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e si tengono allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente ac- cettabile. Se le consultazioni non si svolgono in seno al Comitato misto, quest’ul- timo ne viene informato. Per le merci deperibili le consultazioni tra le autorità com- petenti delle Parti sono organizzate senza inutili ritardi. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute41.
Art. 4.11 Riesame Entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano congiuntamente il presente capitolo per estendere alle Parti il trattamento accordato a un Paese terzo con il quale tutte le Parti hanno concluso accordi su regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie.
Art. 4.12 Organi di contatto Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.
Capitolo 5 Ostacoli tecnici agli scambi
Art. 5.1 Obiettivi Gli obiettivi del presente capitolo sono i seguenti: (a) promuovere l’attuazione dell’Accordo OTC42; (b) agevolare gli scambi commerciali bilaterali e l’accesso ai rispettivi mercati per le merci che rientrano nel campo d’applicazione del presente capitolo; (c) agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le Parti in mate- ria di regolamenti tecnici, norme e valutazioni della conformità e migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi normativi; (d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli al commercio tra le Parti, in particolare per evitare doppioni nelle procedure di valutazione della confor- mità; (e) promuovere l’attuazione delle buone prassi normative in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la sorveglianza del mercato; e (f) risolvere efficacemente questioni commerciali che incidono sugli scambi tra le Parti nel campo d’applicazione del presente capitolo.
41 Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente art. non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
42 RS 0.632.20, allegato 1A.6
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Art. 5.2 Campo d’applicazione 1. Il presente capitolo si applica all’elaborazione, all’adozione e all’applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a:
(a) misure sanitarie e fitosanitarie ai sensi del capitolo 4 (Misure sanitarie e fito- sanitarie); e (b) specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le proprie necessità di produzione e di consumo.
Art. 5.3 Ripresa dell’Accordo OTC Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, si applica l’Accordo OTC 43, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 5.4 Norme internazionali Ai fini del presente capitolo le norme emanate da organismi di standardizzazione internazionali, in particolare l’Organizzazione internazionale per la standardizzazio- ne (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), l’Unione internazio- nale delle telecomunicazioni (UIT) e la Commissione del Codex Alimentarius (CAC), sono considerate norme internazionali rilevanti conformemente all’artico- lo 2.4. dell’Accordo OTC44.
Art. 5.5 Circolazione di prodotti, controllo alla frontiera e sorveglianza del mercato 1. Le Parti garantiscono che le merci pienamente conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari rilevanti di una Parte importatrice possano circolare liberamente nei rispettivi territori una volta immessi sul mercato. 2. Se una Parte trattiene, presso un punto di entrata, merci esportate da un’altra Parte a causa di una presunta inosservanza di un regolamento tecnico, i motivi sono prontamente notificati all’importatore o al suo rappresentante. 3. Se una Parte ritira dal suo mercato merci esportate da un’altra Parte, i motivi sono prontamente notificati all’importatore, al suo rappresentante o a una persona responsabile dell’immissione delle merci sul mercato.
Art. 5.6 Procedure di valutazione della conformità 1. Le Parti riconoscono l’esistenza di una vasta gamma di misure per agevolare, nel territorio di una Parte, il riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte nel territorio di un’altra Parte, e in particolare:
43 RS 0.632.20, allegato 1A.6
44 RS 0.632.20, allegato 1A.6
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(a) gli accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardo a regolamenti tecnici specifici svolte da organismi di valutazione della conformità riconosciuti; (b) gli accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità nel ter- ritorio di ciascuna Parte; (c) l’utilizzo dell’accreditamento in base a norme internazionali per abilitare organismi di valutazione della conformità; (d) la designazione, da parte del governo, degli organismi di valutazione della conformità; (e) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati delle valutazioni della conformità svolte nel territorio di un’altra Parte; (f) l’utilizzo di accordi regionali o internazionali e di accordi di riconoscimento regionali o internazionali di cui le Parti sono firmatarie; e (g) l’accettazione, ad opera della Parte importatrice, della dichiarazione di con- formità di un prestatore basata su norme internazionali.
2. Le Parti non elaborano, adottano o applicano procedure di valutazione della
conformità che potrebbero creare inutili ostacoli al commercio, e a tale scopo: (a) rafforzano il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, comprese le procedure di valutazione della conformità; (b) promuovono l’accreditamento di organismi di valutazione della conformità sulla base di norme e linee direttive rilevanti dell’ISO e dell’IEC; e (c) favoriscono l’accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni della con- formità di organismi accreditati conformemente alla lettera (b) che sono stati riconosciuti in base all’accordo internazionale rilevante. 3. Nella misura in cui richiedono una garanzia della conformità con i regolamenti tecnici nazionali, le Parti favoriscono, se possibile, l’accettazione di dichiarazioni di conformità di prestatori di servizi basate su norme internazionali a titolo di docu- mentazione attestante la conformità con i regolamenti tecnici nazionali.
Art. 5.7 Cooperazione Per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l’accesso ai rispettivi mercati, le Parti rafforzano la loro cooperazione, in particolare nei seguenti ambiti: (a) attività di organismi di standardizzazione internazionali e del Comitato dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio; (b) comunicazione tra le rispettive autorità competenti, scambio di informazioni concernenti regolamenti tecnici, la buona prassi normativa, norme, proce- dure di valutazione della conformità, controlli alle frontiere e sorveglianza del mercato; (c) incoraggiamento dei rispettivi organismi di standardizzazione a cooperare; e
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(d) su richiesta di una Parte, rapida messa a disposizione del testo integrale o di un riassunto, in inglese, di regolamenti tecnici notificato ai membri dell’OMC.
Art. 5.8 Consultazioni Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un’altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo al commercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 40 giorni dal ricevimento della domanda scritta e si tengono per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile. Su richiesta di una Parte, le consultazioni si svolgono in seno al Comi- tato misto. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute 45.
Art. 5.9 Riesame 1. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano congiuntamente il presente capitolo per estendere alle Parti il trattamento accordato a un Paese terzo con il quale tutte le Parti hanno concluso accordi su norme, regolamenti tecnici e procedure di valuta- zione della conformità. 2. Le Parti possono concludere allegati o accordi accessori al presente Accordo per prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli, nonché evitare procedure di valutazio- ne della conformità ridondanti e inutilmente onerose in settori di prodotti specifici.
Art. 5.10 Organi di contatto Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.
Capitolo 6 Scambi di servizi
Art. 6.1 Portata e campo d’applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati da governi o auto- rità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi, salvo ai servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi. 2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all’esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3
45 Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente art- non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle contro- versie dell’OMC.
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dell’allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo46. Le definizioni del paragra- fo 6 dell’allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante. 3. Gli articoli 6.3 (Trattamento della nazione più favorita), 6.4 (Accesso al mercato) e 6.5 (Trattamento nazionale) non si applicano a leggi, regole, regolamentazioni o requisiti che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendi- ta commerciale.
Art. 6.2 Definizioni
1. Se una disposizione del presente capitolo prevede che una disposizione del
GATS47 sia inserita nel presente Accordo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi come segue: (a) per «membro» si intende Parte; (b) per «elenco» si intende un elenco di cui all’articolo 6.16 (Elenchi di impegni specifici) e contenuto nell’allegato XI (Elenchi di impegni specifici); e (c) per «impegno specifico» si intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all’articolo 6.16 (Elenchi di impegni specifici).
2. Le seguenti definizioni dell’articolo I del GATS sono inserite nel presente
Accordo e ne divengono parte integrante: (a) «scambi di servizi»; (b) «servizi»; e (c) «un servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi».
3. Ai fini del presente capitolo:
(a) per «prestatore di servizi» si intende una persona che fornisce un servizio 48; (b) per «persona fisica di un’altra Parte» si intende una persona fisica che, con- formemente alla legislazione dell’altra Parte, è: (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell’OMC, o (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamen- to ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di
46 RS 0.632.20, allegato 1B
47 RS 0.632.20, allegato 1B
48 Se il servizio non è fornito direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce il servizio e non è esteso ad altre Parti facenti capo al prestatore di servi- zi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce il servizio.
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servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte; (c) per «persona giuridica di un’altra Parte» si intende una persona giuridica: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi nazionali, delle norme e dei regolamenti di tale altra Parte e che svolge un’importante attività economica nel territorio di una Parte, o (ii) nel caso della fornitura di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (aa) persone fisiche di tale altra Parte, o (bb) persone giuridiche dell’altra Parte di cui alla lettera (c)(i). 4. Le seguenti definizioni dell’articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante: (a) «misura»; (b) «fornitura di servizi»; (c) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»; (d) «presenza commerciale»; (e) «settore» di un servizio; (f) «servizio fornito da un altro membro»; (g) «prestatore monopolista di un servizio»; (h) «consumatore di servizi»; (i) «persona»; (j) «persona giuridica»; (k) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e (l) «imposte dirette».
Art. 6.3 Trattamento della nazione più favorita 1. Fatte salve le misure adottate conformemente all’articolo VII del GATS 49 e le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all’alle- gato XII (Elenchi di esenzioni alla NPF), per quanto riguarda tutte le misure concer- nenti la fornitura di servizi le Parti accordano immediatamente e incondizionatamen- te ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V o dell’articolo Vbis del GATS.
3. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo previsto nel paragrafo 2
dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, lo notifica senza indugio alle altre
49 RS 0.632.20, allegato 1B
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Parti. La prima Parte, su richiesta di un’altra Parte, negozia l’inserimento nel presen- te Accordo di un trattamento simile, non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. 4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dall’articolo II paragrafo 3 del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.
Art. 6.4 Accesso al mercato Si applica l’articolo XVI del GATS50, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Art. 6.5 Trattamento nazionale Si applica l’articolo XVII del GATS51, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Art. 6.6 Impegni supplementari Si applica l’articolo XVII del GATS52, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Art. 6.7 Regolamentazione nazionale 1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le misure d’applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale. 2. (a) Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tri- bunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato di un’altra Parte, al tempestivo rie- same di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla decisione amministrativa in que- stione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale. (b) Le disposizioni della lettera (a) non obbligano una Parte a istituire tali tribu- nali o procedure se ciò fosse incompatibile con la struttura costituzionale o la natura del suo sistema giuridico. 3. Se una Parte richiede un’autorizzazione per la prestazione di un servizio, le auto- rità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presen- tazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi, regole e regolamen- tazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti di
50 RS 0.632.20, allegato 1B
51 RS 0.632.20, allegato 1B
52 RS 0.632.20, allegato 1B
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tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda. 4. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici, siano basati su criteri ogget- tivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio. 5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo ogni norma elaborata in seno all’OMC conformemente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS53. Le Parti possono inoltre decidere, congiun- tamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme. 6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vani- fichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che: (i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; o (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla fornitura del servizio. (b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dalla lettera (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rile- vanti54 applicate da tale Parte.
7. Ciascuna Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei
professionisti di un’altra Parte.
Art. 6.8 Riconoscimento 1. Ai fini dell’adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la conces- sione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ciascuna Parte tiene debitamente conto delle richieste di un’altra Parte di riconoscere la formazione o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilascia- ti in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con la Parte interessata o essere accordato unilateralmente. 2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa la loro adesione all’accordo o all’intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri ana- loghi. Qualora il riconoscimento sia accordato unilateralmente da una Parte,
53 RS 0.632.20, allegato 1B
54 Per «organizzazioni internazionali rilevanti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di almeno tutte le Parti.
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quest’ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti. 3. Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento unilaterale di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni rilevanti dell’Accordo dell’OMC, in particolare all’ar- ticolo VII paragrafo 3 del GATS55.
Art. 6.9 Circolazione di persone fisiche 1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, relativamente alla fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte. 2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il
relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno. 4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamen- tare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un’altra Parte nei loro territori, comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantir- ne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti trag- gono dai termini di un impegno specifico 56.
Art. 6.10 Trasparenza Si applicano i paragrafi 1 e 2 dell’articolo III e l’articolo IIIbis del GATS57, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.
Art. 6.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi Si applicano i paragrafi 1, 2 e 5 dell’articolo VIII del GATS58, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.
Art. 6.12 Pratiche commerciali Si applica l’articolo IX del GATS59, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
55 RS 0.632.20, allegato 1B
56 Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.
57 RS 0.632.20, allegato 1B
58 RS 0.632.20, allegato 1B
59 RS 0.632.20, allegato 1B
2199
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Art. 6.13 Pagamenti e trasferimenti Si applica l’articolo XI del GATS60, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Art. 6.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti. 2. Si applicano i paragrafi 1–3 dell’articolo XII del GATS61, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante. 3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.
Art. 6.15 Eccezioni Si applica l’articolo XIV e il paragrafo 1 dell’articolo XIVbis del GATS62, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Art. 6.16 Elenchi di impegni specifici 1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 6.4 (Accesso al mercato), 6.5 (Trattamento nazionale) e 6.6 (Impegni sup- plementari). Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano: (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l’accesso al mercato; (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale; (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all’articolo 6.6 (Impe- gni supplementari); e (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore. 2. Le misure incompatibili con gli articoli 6.4 (Accesso al mercato) e 6.5 (Tratta- mento nazionale) sono soggette al paragrafo 2 dell’articolo XX del GATS63. 3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell’allegato XI (Elen- chi di impegni specifici).
Art. 6.17 Modifica degli elenchi di impegni 1. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l’op- portunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell’elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi
60 RS 0.632.20, allegato 1B
61 RS 0.632.20, allegato 1B
62 RS 0.632.20, allegato 1B
63 RS 0.632.20, allegato 1B
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dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a man- tenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno fa- vorevole agli scambi di quello previsto nell’elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. 2. Le modifiche degli elenchi sono soggette agli articoli 12.1 (Comitato misto) e 14.2 (Emendamenti). Tali modifiche non possono essere effettuate prima di tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 6.18 Riesame Per liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi e di promuovere i loro interessi su una base reciprocamente vantaggiosa, le Parti riesaminano almeno ogni due anni, o più spesso se così convenuto, i loro elenchi di impegni specifici e i loro elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo conto, in particolare, di ogni liberalizzazione unilaterale nonché dei lavori in corso nell’ambito dell’OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 6.19 Allegati I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: (a) allegato XI (Elenchi di impegni specifici); (b) allegato XII (Elenchi di esenzioni alla NPF); (c) allegato XIII (Servizi finanziari); (d) allegato XIV (Servizi di telecomunicazione); (e) allegato XV (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi); (f) allegato XVI (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi); e (g) allegato XVII (Servizi connessi all’energia).
Capitolo 7 Investimenti
Art. 7.1 Condizioni d’investimento 1. Le Parti si adoperano per fornire condizioni d’investimento stabili, non discrimi- natorie e trasparenti agli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nei loro territori. 2. Le Parti ammettono investimenti presso gli investitori delle altre Parti in confor- mità con le rispettive leggi, regole e regolamentazioni nazionali. Riconoscono che è inopportuno favorire gli investimenti allentando le norme relative a salute, sicurezza o ambiente.
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Art. 7.2 Promozione degli investimenti Le Parti riconoscono l’importanza di promuovere i flussi d’investimento come mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici, compresi: (a) mezzi atti a identificare possibilità d’investimento e canali d’informazione riguardanti le regolamentazioni in materia di investimenti; (b) lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all’estero; e (c) la promozione di un quadro giuridico che contribuisca ad aumentare i flussi d’investimento.
Art. 7.3 Riesame Le Parti affermano la loro volontà di riesaminare questioni legate agli investimenti in seno al Comitato misto entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Ac- cordo, compreso il diritto di stabilimento degli investitori di una Parte nel territorio di un’altra Parte; esse tengono conto del trattamento concesso da una Parte a un Paese terzo in virtù di accordi di libero scambio e di accordi d’integrazione econo- mica.
Capitolo 8 Proprietà intellettuale
Art. 8 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non di-
scriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tutelare tali diritti contro la loro violazione, comprese la contraffazione e la pirateria, con- formemente alle disposizioni del presente capitolo, dell’allegato XVIII (Protezione della proprietà intellettuale) e degli accordi internazionali ivi menzionati. Le Parti convengono che, conformemente all’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio64 (di seguito denominato «Accordo TRIPS»), la concessione di diritti ad opera delle Parti avviene compatibilmente con le condizioni fondamentali per l’acquisizione di tali diritti. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favo- revole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo TRIPS. 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favo- revole di quello riservato ai cittadini di un Paese terzo. Se una Parte conclude con un Paese terzo un accordo commerciale contenente disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, notificato conformemente all’articolo XXIV del GATT 199465, lo notifica senza indugio alle altre Parti e accorda loro un trattamento
64 RS 0.632.20, allegato 1C
65 RS 0.632.20, allegato 1A.1
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non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. Su richiesta di un’altra Parte, la Parte che conclude tale accordo negozia l’inserimento nel presente Accordo di disposizioni dell’accordo che prevedono un trattamento non meno favorevole di quelle previste da tale accordo. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5. 4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni, l’attuazione e l’applicazione del presente capitolo e dell’allegato XVIII (Protezione della proprietà intellettuale), e di discutere questioni legate alla proprietà intellettuale con l’obiettivo, tra l’altro, di migliorare ulteriormente la protezione e l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Capitolo 9 Appalti pubblici
Art. 9.1 Trasparenza 1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle rispettive leggi e regola- mentazioni in materia di appalti pubblici per liberalizzare progressivamente i rispet- tivi mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reciproca. 2. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le rispettive leg- gi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali di cui sono firmatarie che possono incidere sui loro mercati degli appalti pubblici. Le Parti rispondono prontamente in inglese a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni sul tali que- stioni.
Art. 9.2 Negoziati futuri Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte offre vantaggi supple- mentari a un Paese terzo per quanto riguarda l’accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, lo notifica senza indugio alle altre Parti. Su richiesta di un’altra Parte, avvia negoziati per estendere vantaggi simili alle altre Parti su base reciproca.
Art. 9.3 Riesame Il Comitato misto riesamina il presente capitolo e valuta la possibilità di sviluppare gli impegni delle Parti in materia di appalti pubblici entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
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Capitolo 10 Concorrenza
Art. 10.1 Regole di concorrenza 1. Le Parti riconoscono che le seguenti pratiche di imprese sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra di esse: (a) accordi, decisioni di associazioni e pratiche convenute allo scopo o con l’effetto di ostacolare, limitare o ridurre la concorrenza; e (b) un abuso di posizione dominante che ostacolerebbe o limiterebbe la concor- renza. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche a imprese statali o a imprese con diritti speciali o esclusivi, a condizione che l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati in virtù di leggi, regole e regolamentazioni nazionali. 3. I diritti e gli obblighi previsti dal presente capitolo si applicano solo tra le Parti.
Art. 10.2 Cooperazione 1. Le autorità competenti delle Parti interessate cooperano e si consultano in rela- zione alla loro gestione delle pratiche anticoncorrenziali di cui all’articolo 10.1 paragrafo 1 (Regole di concorrenza) per porre fine a tali pratiche o ai loro effetti negativi sul commercio, compatibilmente con le loro leggi, regole e regolamenta- zioni nazionali. 2. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi, regole e regolamentazioni.
Art. 10.3 Consultazioni 1. Le Parti possono richiedere consultazioni su ogni questione concernente il pre- sente capitolo. La Parte o le Parti destinatarie vi rispondono prontamente e avviano consultazioni in buona fede. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione recipro- camente accettabile. 2. Se una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sugli scambi ai sensi dell’articolo 10.1 (Regole di concorrenza), dopo la cooperazione o le consul- tazioni può sottoporre la questione al Comitato misto. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare la questione e, ove opportuno, eliminare la pratica contestata.
Art. 10.4 Composizione delle controversie Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie di cui al capi- tolo 13 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.
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Capitolo 11 Commercio e sviluppo sostenibile
Art. 11.1 Contesto e obiettivi
1. Le Parti richiamano la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite del
1972 sull’ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo
sviluppo, l’Agenda 21 del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementa- zione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il documento finale di Rio+20 «Il futuro che vogliamo» del 2012, il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» del 2015, la Dichiarazione dell’OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, la Dichiarazione ministe- riale del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e, infine, la Dichiara- zione dell’OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. 2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la prote- zione ambientale sono pilastri interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Riconoscono inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno per la promozione del commercio interna-
zionale allo scopo di contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, che integra- no e attuano nelle loro relazioni commerciali. 4. Le Parti convengono di non utilizzare le disposizioni del presente capitolo a scopi protezionistici.
Art. 11.2 Campo d’applicazione 1. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest’ultimo si applica alle misu- re adottate o mantenute dalle Parti riguardanti questioni ambientali e questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti.
2. Il riferimento al lavoro nel presente capitolo comprende questioni attinenti
all’Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall’OIL.
Art. 11.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione 1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, di stabilire il proprio livello di protezione del lavoro e ambientale, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi, regole, regolamentazioni e politiche, ciascuna Parte si adopera per garantire che le sue leggi, regole regolamen- tazioni, politiche o pratiche prevedano e promuovano elevati livelli di protezione del lavoro e dell’ambiente, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 11.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) e 11.6 (Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali), impegnandosi nel contempo a migliorare i
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livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi, regole, regolamentazioni e politiche. 2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alle condizioni ambientali e del lavoro che incidono sul commercio e sugli investi- menti tra di esse, l’importanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.
Art. 11.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regole, regolamentazioni o norme 1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regole regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti. 2. Fatto salvo l’articolo 11.3 (Diritto di regolamentare e livelli di protezione), nes- suna Parte: (a) indebolisce o riduce il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle proprie leggi, regole regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territo- rio; o (b) rinuncia o deroga altrimenti oppure offre di rinunciare o di derogare altri- menti a tali leggi, regole, regolamentazioni o norme per attrarre investimenti di un’altra Parte o incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.
Art. 11.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro 1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamenta- li, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva; (b) l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministe- riale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di
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promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. 3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le Convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan- temente per ratificare le Convenzioni fondamentali dell’OIL e altre Convenzioni classificate dall’OIL come «aggiornate». 4. Le Parti riaffermano che, conformemente alla Dichiarazione dell’OIL sulla giu- stizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza internaziona- le del lavoro nella sua 97a sessione nel 2008, la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo.
Art. 11.6 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Le Parti riaffermano il loro impegno per un’integrazione effettiva nelle loro leggi, regole, regolamentazioni e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull’am- biente di cui sono firmatarie nonché la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 11.1 (Contesto e obiettivi).
Art. 11.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile 1. Le Parti si impegnano ad agevolare e promuovere gli investimenti, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, come le tecnologie ambientali, l’energia rinnovabile sostenibile, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici o che rientrano in programmi di commercio equo ed etico. Tali sforzi comprendono i relativi ostacoli non tariffari. 2. Le Parti si accordano per scambiarsi opinioni e possono prendere in considera- zione, congiuntamente o bilateralmente, una cooperazione in quest’ambito. Esse incoraggiano la cooperazione tra le imprese.
Art. 11.8 Commercio di prodotti forestali 1. Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali e ridurre in tal modo, tra l’altro, le emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado delle foreste naturali e delle torbiere derivanti da attività esterne al settore forestale, le Parti collaborano, nell’ambito dei consessi multilaterali rilevanti a cui partecipano e, se possibile, attraverso la cooperazione bilaterale esistente, per mi- gliorare l’applicazione delle normative e la governance in materia e per promuovere il commercio di prodotti forestali, agricoli e minerari legali e sostenibili. 2. Gli strumenti necessari per conseguire questo obiettivo possono comprendere, tra l’altro, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione66 («CITES») per quanto riguarda le specie di
66 RS 0.453
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alberi minacciate di estinzione; regimi di certificazione di prodotti forestali ottenuti o cacciati in modo sostenibile; accordi volontari di partenariato bilaterali in materia di governance e commercio in materia forestale («FLEGT»).
Art. 11.9 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell’ambito dei consessi bilaterali, regionali e multilate- rali rilevanti a cui partecipano.
Art. 11.10 Attuazione e consultazioni 1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di con- tatto ai fini dell’attuazione del presente capitolo. 2. Attraverso gli organi di contatto, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o in seno al Comitato misto su ogni questione concernente il presente capitolo. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente accettabile sulla que- stione sollevata. Le Parti possono, se necessario e di comune accordo, consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti. 3. Nessuna Parte può ricorrere all’arbitrato di cui al capitolo 13 (Composizione di controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.
Art. 11.11 Riesame Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato misto. Le Parti discutono i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti per individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
Capitolo 12 Disposizioni istituzionali
Art. 12 Comitato misto 1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Filippine (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari delegati dalle stesse a tale scopo.
2. Il Comitato misto:
(a) sorveglia l’attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive del commercio tra gli Stati dell’AELS e le Filippine; (c) segue gli sviluppi del presente Accordo;
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(d) istituisce sottocomitati e gruppi di lavoro se ritiene necessario essere assisti- to nello svolgimento dei suoi compiti; (e) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro; (f) si adopera per risolvere eventuali controversie in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo; (g) esamina e adotta emendamenti secondo quanto previsto nel presente Accor- do; e (h) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo. 3. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni può formulare raccomandazioni. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale. 4. Se il presente Accordo prevede che una disposizione sia applicata solo alle Filip- pine e a uno o più Stati dell’AELS, il consenso riguarda solo le Parti interessate e la decisione o la raccomandazione si applica solo a queste Parti.
5. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una
decisione subordinata all’adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento dei propri requisiti nazionali, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa. 6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono co-presiedute da uno Stato dell’AELS e dalle Filippine. Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.
Capitolo 13 Composizione delle controversie
Art. 13.1 Obiettivo L’obiettivo del presente capitolo è istituire un meccanismo efficiente e trasparente per la prevenzione e la composizione di controversie derivanti dal presente Accordo.
Art. 13.2 Portata e campo d’applicazione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano relativamente alla composizio- ne di eventuali controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del pre- sente Accordo. 2. Ai fini del presente capitolo i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.
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3. Se una controversia rientra contemporaneamente nei campi d’applicazione del
presente Accordo e dell’Accordo dell’OMC, la Parte attrice considera la possibilità di risolverla presso l’OMC. La controversia può tuttavia essere risolta nel foro scelto a tal fine dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo. 4. Ai fini del paragrafo 3 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nell’Accordo dell’OMC se una Parte richiede l’istituzione di un tribunale arbitrale di cui all’articolo 6 dell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie67, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata domanda di arbitrato secondo l’articolo 13.5 para- grafo 3 (Istituzione di un tribunale arbitrale).
Art. 13.3 Buoni uffici, conciliazione o mediazione 1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volonta- riamente su decisione concorde delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribu- nale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo. 2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in nessun’altra procedura.
Art. 13.4 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente accettabile su ogni questione sollevata in relazione al presente articolo.
2. Una Parte può richiedere consultazioni con un’altra Parte per ogni misura che
ritiene incompatibile con il presente Accordo. La Parte che riceve la domanda di consultazioni ne tiene debitamente conto e offre adeguate possibilità di consultazio- ne.
3. La Parte che richiede una consultazione formula la sua domanda per iscritto,
esponendo i motivi e specificando qual è la misura che ritiene incompatibile con il presente Accordo. Contemporaneamente, la Parte attrice notifica per iscritto la domanda alle altre Parti. La parte a cui è rivolta la domanda vi risponde entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento. 4. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concor- dato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.
5. Le consultazioni iniziano entro:
(a) 15 giorni dal ricevimento della domanda in casi urgenti, compreso il caso di merci deperibili; o (b) 30 giorni dal ricevimento della domanda per tutte le altre questioni.
67 RS 0.632.20, allegato 2
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6. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono sufficienti informazioni, mettendo anche del personale a disposizione delle agenzie governative competenti per consentire di esaminare a fondo se la misura è incompatibile con il presente Accordo. 7. Le consultazioni sono confidenziali e pregiudicano i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura. Le Parti trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce. 8. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti su ogni solu- zione reciprocamente convenuta.
Art. 13.5 Istituzione di un tribunale arbitrale
1. La Parte attrice può richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale se:
(a) la Parte a cui è rivolta la domanda non risponde entro 10 giorni dal suo rice- vimento; (b) la Parte convenuta non avvia consultazioni conformemente ai periodi di tem- po specificati nell’articolo 13.4 (Consultazioni); o (c) le consultazioni non consentono di risolvere la controversia entro: (i) 30 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni in casi urgen- ti, compreso il caso di merci deperibili, (ii) 60 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni per ogni altra questione.
2. Ogni domanda di istituzione di un tribunale arbitrale indica:
(a) le misure specifiche in questione; e (b) la base legale e oggettiva su cui si fonda il reclamo. 3. Una copia della domanda è trasmessa alle altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.
4. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle
«norme opzionali per le controversie arbitrali, tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato68», in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzio- nali»), mutatis mutandis. 5. La data dell’istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente. 6. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tri- bunale arbitrale sono i seguenti: «esaminare alla luce delle disposizioni rilevanti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’arti- colo 13.5 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e trarre conclusioni di diritto e di fatto
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motivandole e, se necessario, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l’attuazione della decisione». 7. Se possibile, è istituito un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami con- cernenti la stessa questione se l’istituzione di un tribunale arbitrale è richiesta da più Parti o se l’azione è rivolta contro più Parti. 8. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una domanda scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi gli eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.
Art. 13.6 Procedure del tribunale arbitrale 1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale sono disciplinate dalle norme opzionali69, mutatis mutan- dis. 2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni rilevanti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. 3. Il tribunale arbitrale consulta regolarmente le Parti in causa e offre loro adeguate possibilità di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Il tribunale arbitrale concede alle Parti in causa almeno un’udienza che consenta loro di esporre il caso. 4. Le procedure si svolgono in inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aper- te al pubblico, salvo che le Parti in causa decidano altrimenti o che il tribunale arbi- trale decida di chiudere le udienze durante l’esposizione di informazioni confiden- ziali. 5. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame. 6. Nello stesso momento in cui sono presentate al tribunale arbitrale, le considera- zioni scritte di una Parte, le trascrizioni di affermazioni orali e di risposte a domande poste dal tribunale arbitrale sono trasmesse da tale Parte all’altra Parte in causa. 7. Le Parti, il tribunale e ogni individuo coinvolto nelle procedure arbitrali tratta in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse. 8. Il tribunale arbitrale decide per consenso. Se non è raggiunto un consenso, il tri- bunale arbitrale prende le proprie decisioni a maggioranza. Ciascun giudice può fornire opinioni separate su questioni non condivise all’unanimità. Il tribunale arbi- trale non è tenuto a rivelare quali giudici facciano parte della maggioranza e quali della minoranza. Le deliberazioni del tribunale arbitrale e il rapporto iniziale riman- gono confidenziali.
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Art. 13.7 Rapporti del tribunale arbitrale 1. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istitu- zione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni nonché eventuali raccomandazioni. Le Parti in causa possono sottoporre per scritto al tribu- nale arbitrale commenti relativi al rapporto iniziale entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa il suo rapporto finale entro 30 giorni dalla data di presentazione del rapporto iniziale. Le conclusioni del rapporto finale comprendono una discussione dei commenti formulati dalle Parti in causa. 2. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi), è comunicato alle Parti. Una Parte in causa può rendere accessibile al pubblico il rapporto, fatto salvo l’articolo 13.6 paragrafo 7 (Procedure del tribunale arbitrale). 3. Ogni decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del pre- sente capitolo è conclusiva e vincolante per le Parti in causa.
Art. 13.8 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale 1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.
2. Le procedure di un tribunale arbitrale terminano:
(a) se le Parti in causa raggiungono un’intesa e lo notificano congiuntamente per iscritto al presidente del tribunale arbitrale; o (b) se la Parte attrice ritira il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pub- blicazione del rapporto iniziale. 3. In ogni fase procedurale precedente la presentazione del rapporto finale, il tribu- nale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.
Art. 13.9 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale 1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitra- le. Nell’impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termi- ne ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubbli- cazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. 2. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente detta- gliata conforme alla decisione, consentendo alla Parte attrice di valutare la misura.
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3. Un eventuale disaccordo circa l’esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell’articolo 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi). Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Art. 13.10 Compensazione e sospensione dei vantaggi 1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all’articolo 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) o se la Parte attrice notifica che non intende conformarsi alla decisione emanata nel rapporto finale, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni finaliz- zate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si raggiunge un’intesa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte attrice è autorizza- ta a sospendere la concessione di determinati vantaggi garantiti dal presente Accor- do, ma solo in modo equivalente a quelli interessati dalla misura giudicata incompa- tibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. 2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere determinati vantaggi in altri settori. 3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli inte- ressati dalla misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensio- ne proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro
45 giorni dal ricevimento della domanda. Nessun vantaggio può essere sospeso
prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.
4. La compensazione e la sospensione dei vantaggi sono misure temporanee e
possono essere applicate dalla Parte attrice solo fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo. 5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pro- nuncia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
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Art. 13.11 Altre disposizioni 1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi) è composto dagli stessi giudici che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per il giudice originario. 2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa. 3. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per iscritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni.
Capitolo 14 Disposizioni finali
Art. 14.1 Allegati e appendici Gli allegati del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 14.2 Emendamenti
1. Ciascuna Parte può sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione,
proposte di emendamenti al presente Accordo. 2. Gli emendamenti al presente Accordo sono sottoposti alle Parti per ratifica, accet- tazione o approvazione conformemente ai rispettivi requisiti legali. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 3. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e le Filippine hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo tale data, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento. 4. Il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici del presen- te Accordo. La decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento dei suoi requisiti nazionali. Fatte salve le leggi, le regole e le regolamentazioni delle Parti, il Comitato misto può accettare disposizioni diverse sull’entrata in vigore. 5. Gli emendamenti relativi a questioni concernenti solo uno o più Stati dell’AELS e le Filippine sono convenuti tra le Parti interessate.
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6. Se i suoi requisiti legali lo consentono, una Parte può applicare provvisoriamente un emendamento in attesa che entri in vigore per tale Parte. L’applicazione provvi- soria di emendamenti è notificata al Depositario.
Art. 14.3 Adesione
1. Ciascuno Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo,
previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente. 2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario. Per lo Stato che de- cide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all’approvazione dei termini di adesione da parte delle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.
Art. 14.4 Ritiro e scadenza 1. Ciascuna Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica. 2. Se le Filippine si ritirano, il presente Accordo si estingue quando il ritiro diventa effettivo. 3. Ciascuno Stato dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell’Associa- zione europea di libero scambio70 cessa ipso facto di essere Parte del presente Ac- cordo il giorno stesso in cui il ritiro diviene effettivo.
Art. 14.5 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione secondo i rispettivi requisiti legali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e le Filippine hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento. 4. Se i suoi requisiti legali lo consentono, ciascuna Parte può applicare provvisoria- mente il presente Accordo, in attesa che entri in vigore per tale Parte. L’applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario.
Art. 14.6 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.
70 RS 0.632.31
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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 28 aprile 2016, in un esemplare originale inglese, depositato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.
(Seguono le firme)
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Indice
Preambolo Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio Art. 1.2 Obiettivi Art. 1.3 Campo d’applicazione geografico Art. 1.4 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo Art. 1.5 Rapporto con altri accordi Art. 1.6 Adempimento degli obblighi Art. 1.7 Governi centrali, regionali e locali Art. 1.8 Trasparenza Capitolo 2 Commercio di prodotti non agricoli Art. 2.1 Campo d’applicazione Art. 2.2 Regole d’origine Art. 2.3 Dazi all’importazione Art. 2.4 Dazi all’esportazione Art. 2.5 Valutazione in dogana Art. 2.6 Restrizioni quantitative Art. 2.7 Licenze d’importazione Art. 2.8 Commercio di pesce e altri prodotti del mare Art. 2.9 Spese e formalità Art. 2.10 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali Art. 2.11 Agevolazione degli scambi Art. 2.12 Sovvenzioni e misure compensative Art. 2.13 Antidumping Art. 2.14 Misure di salvaguardia globali Art. 2.15 Misure di salvaguardia transitorie Art. 2.16 Imprese commerciali di Stato Art. 2.17 Eccezioni generali Art. 2.18 Eccezioni in materia di sicurezza Art. 2.19 Bilancia dei pagamenti Art. 2.20 Modifica di concessioni Art. 2.21 Consultazioni Art. 2.22 Organi di contatto Art. 2.23 Sottocomitato per gli scambi di merci Art. 2.24 Riesame Capitolo 3 Commercio di prodotti agricoli Art. 3.1 Campo d’applicazione Art. 3.2 Concessioni tariffarie Art. 3.3 Sovvenzioni all’esportazione di prodotti agricoli Art. 3.4 Altre disposizioni Art. 3.5 Ulteriore liberalizzazione
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Capitolo 4 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 4.1 Obiettivi Art. 4.2 Campo d’applicazione Art. 4.3 Conferma dell’Accordo SPS Art. 4.4 Definizioni Art. 4.5 Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema Art. 4.6 Certificati Art. 4.7 Cooperazione Art. 4.8 Circolazione di prodotti Art. 4.9 Controlli all’importazione Art. 4.10 Consultazioni Art. 4.11 Riesame Art. 4.12 Organi di contatto Capitolo 5 Ostacoli tecnici agli scambi Art. 5.1 Obiettivi Art. 5.2 Campo d’applicazione Art. 5.3 Ripresa dell’Accordo OTC Art. 5.4 Norme internazionali Art. 5.5 Circolazione di prodotti, controllo alla frontiera e sorveglianza del mercato Art. 5.6 Procedure di valutazione della conformità Art. 5.7 Cooperazione Art. 5.8 Consultazioni Art. 5.9 Riesame Art. 5.10 Organi di contatto Capitolo 6 Scambi di servizi Art. 6.1 Portata e campo d’applicazione Art. 6.2 Definizioni Art. 6.3 Trattamento della nazione più favorita Art. 6.4 Accesso al mercato Art. 6.5 Trattamento nazionale Art. 6.6 Impegni supplementari Art. 6.7 Regolamentazione nazionale Art. 6.8 Riconoscimento Art. 6.9 Circolazione di persone fisiche Art. 6.10 Trasparenza Art. 6.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi Art. 6.12 Pratiche commerciali Art. 6.13 Pagamenti e trasferimenti Art. 6.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Art. 6.15 Eccezioni Art. 6.16 Elenchi di impegni specifici Art. 6.17 Modifica degli elenchi di impegni Art. 6.18 Riesame Art. 6.19 Allegati
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Capitolo 7 Investimenti Art. 7.1 Condizioni d’investimento Art. 7.2 Promozione degli investimenti Art. 7.3 Riesame Capitolo 8 Proprietà intellettuale Art. 8 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale Capitolo 9 Appalti pubblici Art. 9.1 Trasparenza Art. 9.2 Negoziati futuri Art. 9.3 Riesame Capitolo 10 Concorrenza Art. 10.1 Regole di concorrenza Art. 10.2 Cooperazione Art. 10.3 Consultazioni Art. 10.4 Composizione delle controversie Capitolo 11 Commercio e sviluppo sostenibile Art. 11.1 Contesto e obiettivi Art. 11.2 Campo d’applicazione Art. 11.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione Art. 11.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regole, regolamentazioni o norme Art. 11.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro Art. 11.6 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Art. 11.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile Art. 11.8 Commercio di prodotti forestali Art. 11.9 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali Art. 11.10 Attuazione e consultazioni Art. 11.11 Riesame Capitolo 12 Disposizioni istituzionali Art. 12 Comitato misto Capitolo 13 Composizione delle controversie Art. 13.1 Obiettivo Art. 13.2 Portata e campo d’applicazione Art. 13.3 Buoni uffici, conciliazione o mediazione Art. 13.4 Consultazioni Art. 13.5 Istituzione di un tribunale arbitrale Art. 13.6 Procedure del tribunale arbitrale Art. 13.7 Rapporti del tribunale arbitrale Art. 13.8 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale Art. 13.9 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale Art. 13.10 Compensazione e sospensione dei vantaggi Art. 13.11 Altre disposizioni
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Capitolo 14 Disposizioni finali Art. 14.1 Allegati e appendici Art. 14.2 Emendamenti Art. 14.3 Adesione Art. 14.4 Ritiro e scadenza Art. 14.5 Entrata in vigore Art. 14.6 Depositario
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Lista degli allegati71 Annex I Referred to in Article 2.2 – Rules of Origin Appendix to Annex 1 on Rules Product Specific Rules of Origin Annex II Referred to in Article 2.1 – Product Coverage of Non-Agricultural Products Annex III Referred to in Article 2.3 – Schedule of Tariff Commitments of the Philippines on Non-Agricultural Products Originating in the EFTA States Annex IV Referred to in Article 2.4 – Export Duties Annex V Referred to in Article 2.8 – Trade in Fish and Other Marine Products Annex VI Referred to in Article 2.11 – Trade Facilitation Annex VII Referred to in Article 2.23 – Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods Annex VIII Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Iceland and the Philippines Annex IX Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Norway and the Philippines Annex X Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Switzerland and the Philippines Annex XI Referred to in Article 6.16 – Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XI Philippines – Schedules of Specific Commitments Referred to in Arti- cle 6.16 Appendix 2 to Annex XI Iceland – Schedules of Specific Commitments Referred to in Arti- cle 6.16 Appendix 3 to Annex XI Liechtenstein – Schedules of Specific Commitments Referred to in Arti- cle 6.16 Appendix 4 to Annex XI Norway – Schedules of Specific Commitments Referred to in Arti- cle 6.16 Appendix 5 to Annex XI Switzerland – Schedules of Specific Commitments Referred to in Arti- cle 6.16 Annex XII Referred to in Article 6.3 – List of MFN Exemptions Appendix 1 to Annex XII Philippines – List of MFN Exemp- tions Referred to in Article 6.3 Appendix 2 to Annex XII Iceland – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 3 to Annex XII Liechtenstein – List of MFN Exemp- tions Referred to in Article 6.3 Appendix 4 to Annex XII Norway – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 5 to Annex XII Switzerland – List of MFN Exemp- tions Referred to in Article 6.3
71 Gli all. non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, e sono disponibili solo in lingua inglese sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Philippines
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Annex XIII Referred to in Article 6.19 – Financial Services Annex XIV Referred to in Article 6.19 – Telecommunications Services Annex XV Referred to in Article 6.19 – Movement of Natural Persons Supplying Services Annex XVI Referred to in Article 6.19 – Maritime Transport and Related Services Annex XVII Referred to in Article 6.19 – Energy Related Services Annex XVIII Referred to in Article 8 – Protection of Intellectual Property
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Campo d’applicazione 17 maggio 2018 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Filippine 22 marzo 2018 1° giugno 2018 Liechtenstein 10 agosto 2016 1° giugno 2018 Norvegia 16 giugno 2017 1° giugno 2018 Svizzera 22 giugno 2017 1° giugno 2018
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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