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AS 2018 2231

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 1° giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 2a Obbligo di autorizzazione per determinati beni

1 Sottostanno all’obbligo di autorizzazione:

a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1a; b. la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, non- ché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, la fabbri- cazione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1a. 2 L’autorizzazione di cui al capoverso 1 non è richiesta per attività riguardanti beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale; per l’isopropanolo è in ogni caso richiesta un’autorizzazione. 3 Le autorizzazioni di cui al capoverso 1 non vengono rilasciate qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazio- ne, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC. 4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 1 d’intesa con i competenti uffici del DFAE e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

1 RS 946.231.172.7

2018-1418 2231

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2018

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1a secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018 alle ore 18.002.

1° giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 1° giugno 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2018

Allegato 1a (art. 2a cpv. 1)

Obbligo di autorizzazione per determinati beni

1. Materiali e prodotti chimici

Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

I.C.A.001 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: dicloruro di etilene (CAS 107-06-2) I.C.A.002 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: nitrometano (CAS 75-52-5) acido picrico (CAS 88-89-1) I.C.A.003 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: alluminio cloruro (CAS 7446-70-0) arsenico (CAS 7440-38-2) triossido di arsenico (CAS 1327-53-3) bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6) bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7) tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4) IX.A1.001 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: tributil fosfato (CAS 102-85-2) isocianato di metile (CAS 624-83-9) chinaldina (CAS 91-63-4) 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0) IX.A1.002 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: benzile (CAS 134-81-6) dietilammina (CAS 109-89-7) etere etilico (CAS 60-29-7) dimetiletere (CAS 115-10-6) dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0) IX.A1.003 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: 2-metossietanolo (CAS 109-86-4) butiril-colinesterasi (BCHE) dietilentriammina (CAS 111-40-0) diclorometano (CAS 75-09-3) dimetilanilina (CAS 121-69-7) bromoetano (CAS 74-96-4) cloruro di etile (CAS 75-00-3) etilammina (CAS 75.04.7)

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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2018

Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

esammina (CAS 100-97-0) 2-bromopropano (CAS 75-26-3) ossido di isopropile (CAS 108-20-3) metilammina (CAS 74-89-5) bromometano (CAS 74-83-9) monoisopropilammina (CAS 75-31-0) cloruro di obidossina (CAS 114-90-9) bromuro di potassio (CAS 7758-02-3) piridina (CAS 110-86-1) bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8) bromuro di sodio (CAS 7647-15-6) sodio metallico (CAS 7440-23-5) tributilammina (CAS 102-82-9) trietilammina (CAS 121-44-8) trimetilammina (CAS 75-50-3) IX.A1.004 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente concentrati almeno al 90 %, salva diversa indicazione: acetone (CAS 67-64-1) (Codice NC 2914 11 00) acetilene (CAS 74-86-2) (Codice NC 2901 29 00) ammoniaca (CAS 7664-41-7) (Codice NC 2814 10 00) antimonio (CAS 7440-36-0) (voce 8110) benzaldeide (aldeide benzoica) (CAS 100-52-7) (Codice NC 2912 21 00) benzoina (CAS 119-53-9) (Codice NC 2914 40 90) 1-Butanolo (CAS 71-36-3) (Codice NC 2905 13 00) 2-Butanolo (CAS 78-92-2) (Codice NC 2905 14 90) isobutanolo (CAS 78-83-1) (Codice NC 2905 14 90) t-butanolo (CAS 75-65-0) (Codice NC 2905 14 10) carburo di calcio (CAS 75-20-7) (Codice NC 2849 10 00) ossido di carbonio (CAS 630-08-0) (Codice NC 2811 29 90) cloro (CAS 7782-50-5) (Codice NC 2801 10 00) cicloesanolo (CAS 108-93-0) (Codice NC 2906 12 00) dicicloesilammina (DCA) (CAS 101-83-7) (Codice NC 2921 30 99) etanolo (CAS 64-17-5) (Codice NC 2207 10 00) etilene (CAS 74-85-1) (Codice NC 2901 21 00) ossido di etilene (CAS 75-21-8) (Codice NC 2910 10 00) fluoroapatite (CAS 1306-05-4) (Codice NC 2835 39 00) acido cloridrico (CAS 7647-01-0) (Codice NC 2806 10 00) acido solfidrico (CAS 7783-06-4) (Codice NC 2811 19 80)

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

isopropanolo, concentrato almeno al 95 % (CAS 67-63-0) (Codice NC 2905 12 00) acido mandelico (CAS 90-64-2) (Codice NC 2918 19 98) metanolo (CAS 67-56-1) (Codice NC 2905 11 00) cloruro di metile (CAS 74-87-3) (Codice NC 2903 11 00) ioduro di metile (CAS 74-88-4) (Codice NC 2903 39 90) metilmercaptano (CAS 74-93-1) (Codice NC 2930 90 99) monoetilenglicole (CAS 107-21-1) (Codice NC 2905 31 00) cloruro di ossalile (CAS 79-37-8) (Codice NC 2917 19 90) solfuro di potassio (CAS 1312-73-8) (Codice NC 2830 90 85) tiocianato di potassio (KSCN) (CAS 333-20-0) (Codice NC 2842 90 80) ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9) (Codice NC 2828 90 00) zolfo (CAS 7704-34-9) (Codice NC 2802 00 00) diossido di zolfo (CAS 7446-09-5) (Codice NC 2811 29 05) triossido di zolfo (CAS 7446-11-9) (Codice NC 2811 29 10) cloruro di dimetitiofosforile (CAS 3982-91-0) (Codice NC 2853 00 90) fosfato di tri-isobutile (CAS 1606-96-8) (Codice NC 2920 90 85) fosforo bianco/giallo (CAS 12185-10-3, 7723-14-0) (Codice NC 2804 70 00)

2. Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero Designazione Numero di rife- dell’UE rimento nell’alle- gato 2 OBDI

IX.A2.001 Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri. IX.A2.002 Maschera respiratoria completa alimentata in aria purificata 1A004a diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl. IX.A2.003 Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con presta- 2B352f2 zioni di caratteristiche similari. IX.A2.004 Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capa- cità di almeno 4 litri, utilizzabile con materiali biologici. IX.A2.005 Fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus 2B352b o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale di almeno 5 litri ma inferiore a 20 litri Nota tecnica: I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2018

Numero Designazione Numero di rife- dell’UE rimento nell’alle- gato 2 OBDI

IX.A2.007 Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento 2B352a e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). IX.A2.008 Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 OBDI o A2.009: a. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al

10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; b. agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materia- li seguenti:

1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al

10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; c. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al

10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; d. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensa- zione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al

10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. e. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al

10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; f. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al

10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2018

Numero Designazione Numero di rife- dell’UE rimento nell’alle- gato 2 OBDI Note tecniche:

1. I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e

altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.

2. La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra

i diametri di entrata e di uscita. g. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al

10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; h. pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costrutto- re superiore a 1 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0° C) e pressioni di 101,3 kPa) e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le su- perfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 %

di cromo;

2. materiali ceramici;

3. ferrosilicio;

4. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici conte-

nenti in peso più del 35 % di fluoro);

5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti

in vetro);

6. grafite o «carbonio grafite»;

7. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di niche-

lio;

8. acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di ni-

chelio e il 19 % di cromo;

9. tantalio o «leghe» di tantalio;

10. titanio o «leghe» di titanio;

11. zirconio o «leghe» di zirconio

12. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

Note tecniche:

1. I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi

di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non de- terminano le condizioni di controllo degli scambiatori di ca- lore.

2. Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbo-

nio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.

3. I «ferrosilicì sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso

l’8 % o più di silicio. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elemen- tare indica quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro ele- mento.

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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2018

Numero Designazione Numero di rife- dell’UE rimento nell’alle- gato 2 OBDI

IX.A2.009 Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 OBDI o A2.008: contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma infe- riore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il

19 % di cromo;

agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati sopra aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il

19 % di cromo;

serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volu- me totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il

19 % di cromo;

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferio- re a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il

19 % di cromo;

Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il

19 % di cromo;

valvole di diametro nominale di almeno 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il

19 % di cromo;

Nota tecnica: La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

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Numero Designazione Numero di rife- dell’UE rimento nell’alle- gato 2 OBDI

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora (misura- ta alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti mate- riali: materiali ceramici; ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l’8 % o più di silicio); acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il

19 % di cromo.

Note tecniche:

1. I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di

tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determina- no le condizioni di controllo della valvola.

2. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega»

se non accompagnato da una specifica concentra- zione ele- mentare indica quelle leghe in cui il metallo identificato è pre- sente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento. IX.A2.010 Apparecchiature Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l’analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico.

3. Tecnologie

Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’’allegato 2 OBDI

IX.B.001 Tecnologie, compreso il software, necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l’utilizzo» degli articoli elencati nelle sezioni 1 e 2.

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