Lexipedia

AS 2018 2241

AS 2018 2241

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)

Modifica del 23 maggio 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 aprile 20111 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a e abis 1 La Segreteria generale (SG-DFAE) svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti: a. Concerne soltanto il testo tedesco abis. rappresenta il capo del Dipartimento all’interno e all’esterno in tutte le que- stioni che riguardano la Segreteria generale. D’intesa con la Direzione delle risorse responsabile difende gli interessi strategici del Dipartimento per le questioni che riguardano le risorse;

Art. 6 cpv. 2 e 3 lett. a e c

2 Il segretario di Stato:

a. consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica estera ad ecce- zione degli affari europei; b. rappresenta il capo del DFAE sul piano interno ed esterno, a meno che non si tratti di affari europei o di questioni che riguardano la Segreteria generale; c. dispone, come rappresentante del capo del DFAE, di un ampio potere di im- partire istruzioni ai direttori, ad eccezione del direttore degli affari europei.

1 RS 172.211.1

2018-0293 2241

Organizzazione del DFAE. O RU 2018

3 La Segreteria di Stato:

a. sviluppa strategie e modelli di politica estera, ad eccezione di quelli che riguardano gli affari europei; c. coordina le attività di politica estera, ad eccezione degli affari europei, all’interno del DFAE e fra i dipartimenti;

Art. 7 cpv. 2 lett. b Abrogata

Art. 9a Direzione degli affari europei 1 La Direzione degli affari europei è il centro di competenza permanente della Con- federazione per le questioni di politica europea.

2 Il direttore è direttamente subordinato al capo del DFAE.

3 La Direzione svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. è responsabile degli affari europei e segnatamente delle relazioni con l’Unione europea; b. consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica europea; c. rappresenta il capo del Dipartimento sul piano interno ed esterno in tutte le questioni di politica europea; d. sviluppa strategie e modelli di politica europea; e. consiglia e supporta il presidente della Confederazione nella pianificazione, nel coordinamento e nel mantenimento dei contatti a livello di politica euro- pea; f. coordina gli affari europei, segnatamente le relazioni con l’Unione europea, in seno al DFAE e si assume i relativi compiti di vigilanza all’interno del Dipartimento; g. osserva e analizza l’evoluzione del processo di integrazione europea, prepara le decisioni in materia di integrazione europea e dà istruzioni alla Missione della Svizzera presso l’Unione europea; h. prepara e negozia accordi con l’Unione europea in collaborazione con i ser- vizi competenti e coordina l’esecuzione e lo sviluppo degli accordi; i. osserva e analizza l’evoluzione del diritto europeo; j. coordina gli affari europei, segnatamente le relazioni con l’Unione europea, per l’intera Amministrazione federale e offre consulenza a quest’ultima in merito alle questioni giuridiche relative al processo d’integrazione europea; k. fatto salvo l’articolo 10a LOGA informa il pubblico sulla politica svizzera in relazione all’Unione europea, sull’integrazione europea in generale e sul diritto europeo.

Organizzazione del DFAE. O RU 2018

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

23 maggio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Organizzazione del DFAE. O RU 2018

AS 2018 2241 | Lexipedia | Lexipedia